F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049TFN del 15 Aprile 2015 (126) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), ALBERTO GATTI (Presidente del Collegio sindacale della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa – (nota n. 6856/244pf14-15/SP/blp del 4.3.2015). (127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa – (nota n. 6862/245pf14-15/SP/blp del 4.3.2015). (128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa – (nota n. 6870/478pf14-15/SP/blp del 4.3.2015). (129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa – (nota n. 6852/132pf14-15/SP/gb del 4.3.2015). (130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa – (nota n. 6859/133pf14-15/SP/gb del 4.3.2015). (149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa – (nota n. 7920/561 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049TFN del 15 Aprile 2015 (126) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), ALBERTO GATTI (Presidente del Collegio sindacale della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 6856/244pf14-15/SP/blp del 4.3.2015). (127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 6862/245pf14-15/SP/blp del 4.3.2015). (128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 6870/478pf14-15/SP/blp del 4.3.2015). (129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 6852/132pf14-15/SP/gb del 4.3.2015). (130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 6859/133pf14-15/SP/gb del 4.3.2015). (149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO DE SALVO (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Novara Calcio Spa), Società NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 7920/561 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015). Il deferimento 1) il Procuratore federale, con atto del 4/3/2015, sulla base della segnalazione Co.Vi.So.C del 21/11/14, ha deferito avanti il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - il Sig. De Salvo Massimo, legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa; - il Sig. Gatti Alberto, Presidente del collegio sindacale della Società Novara Calcio Spa; - la Società Novara Calcio Spa, per rispondere: A) il Sig. De Salvo della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo VI), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 ottobre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio ed agosto 2014; B) i Sigg.ri De Salvo e Gatti, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 16 ottobre 2014 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio ed agosto 2014; C) la Società Novara Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Memorie difensive I deferiti hanno depositato memorie difensive nel termine previsto, eccependo la non correttezza dei capi di deferimento riferiti genericamente agli emolumenti, mentre nella specie, si tratterebbe di incentivo all’esodo e non di “emolumenti”, il cui mancato versamento non contrasterebbe con le norme federali. Il deferimento 2) Con atto del 4/3/2015 il Procuratore federale, sulla base della segnalazione Co.Vi.So.C del 21/11/14, ha deferito avanti il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - il Sig. De Salvo Massimo, legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa; - la Società Novara Calcio Spa, per rispondere: A) il Sig. De Salvo: a) della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF lett. C), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C, entro il termine del 16 ottobre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio ed agosto 2014; b) della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo VII), cosi come previsto dal Titolo I, paragrafo V), lettera A) punto 2) del C.U. n. 144/A del 06/05/2014, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C, entro il termine del 16 ottobre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014; B) la Società Novara Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente, per le condotte ascritte al suo legale rappresentante. Memorie difensive Nelle memorie depositate si sostiene l’indeterminatezza del deferimento di cui al capo a), che farebbe generico riferimento a ritenute Irpef, peraltro versate, mentre nella specie si tratterebbe di ritenute derivanti dalla corresponsione di incentivi all’esodo; tale asserita indeterminatezza non consentirebbe ai deferiti adeguata difesa. Si sostiene inoltre che, non prevedendo la normativa federale alcuna specifica modalità, il mancato pagamento delle ritenute concernenti l’incentivo all’esodo alle scadenze federali non comporterebbe penalizzazioni, non rientrando il loro pagamento tra le scadenze federali ed essendo facoltà dei club decidere come definire i propri rapporti di collaborazione lavorativa. Con riferimento al capo b) invece si afferma che non sarebbero state versate le sole ritenute concernenti gli incentivi all’esodo versati e che il relativo debito sarebbe sorto solamente in data 16/2/15, allorquando sarebbe stata presentata la dichiarazione Iva dell’anno 2014 della Società e ciò in virtù della possibilità di compensare il debito-credito Irpef/Iva, con apposita istanza che può essere presentata solo l’anno successivo a quello cui si riferisce il debito-credito. Si sostiene infine che la normativa federale esonererebbe le Società dall’invio della prescritta dichiarazione quando è stata richiesta una rateizzazione o quando è raggiunto un accordo transattivo o quando vi è un contenzioso in corso. Il deferimento 3) Con atto del 4/3/2015 il Procuratore federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - il Sig. De Salvo Massimo, legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa; - la Società Novara Calcio Spa, per rispondere: A) il Sig. De Salvo: a) della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo VII), cosi come previsto dal Titolo I, paragrafo V), lettera A) punto 2) del C.U. n. 144/A del 06/05/2014, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C, entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014; B) la Società Novara Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente, per le condotte ascritte al suo legale rappresentante. Le memorie difensive I deferiti hanno depositato memoria con la quale sostengono che la normativa federale esonererebbe le Società dall’invio della prescritta dichiarazione quando, come nel caso di specie, è stata richiesta una rateizzazione o quando è raggiunto un accordo transattivo o quando vi è un contenzioso in corso. Il deferimento 4) Con atto del 4/3/2015 il Procuratore federale, sulla base della segnalazione Co.Vi.So.C. del 26/9/14, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - il Sig. De Salvo Massimo, legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa; - la Società Novara Calcio Spa, per rispondere: A) il Sig. De Salvo: a) della violazione di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C, entro il termine del 1° agosto 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014; B) la Società Novara Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente, per le condotte ascritte al suo legale rappresentante. Le memorie difensive Con memoria difensiva depositata nel termine previsto, i deferiti affermano che l’invio in Co.Vi.So.C. della documentazione afferente il versamento degli emolumenti dei tesserati e dei dipendenti per le mensilità di maggio/giugno 2014 effettuato da Novara Calcio il 16 settembre 2014 non risulterebbe in contrasto con le norme federali, perché tale data corrisponderebbe al termine fissato per compiere tale adempimento per le Società di Serie B, ovvero per quel campionato cui la Società era iscritta nel momento in cui maturava il bimestre maggio/giugno 2014, con la conseguenza che il versamento risulterebbe tempestivo. In secondo luogo, perché le continue modifiche all'art. 85 NOIF compiute in corso di Campionato avrebbero creato una situazione di incertezza, rendendo difficile per la Società che a fine stagione cambia la Serie di appartenenza, per promozione o retrocessione, individuare le scadenze che le competono. In terzo luogo perché la Società Novara Calcio aveva comunicato alla Co.Vi.So.C, prima che maturasse la scadenza del termine prevista per le Società di Lega Pro, l'esistenza di un contenzioso in essere, notiziando così la Commissione di Vigilanza della ricorrenza di una causa giustificativa espressamente prevista dal legislatore per evitare ogni addebito. Il deferimento 5) Con atto del 4/3/2015 il Procuratore federale, sulla base della segnalazione Co.Vi.So.C. del 26/9/14, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - il Sig. De Salvo Massimo, legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa; - la Società Novara Calcio Spa, per rispondere: A) il Sig. De Salvo della violazione di cui al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 1° agosto 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014; B) la Società Novara Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al suo legale rappresentante. Le memorie difensive Con memoria depositata nei termini i deferiti affermano che la scadenza del 1 agosto 2014 non poteva valere per Novara Calcio, Società partecipante, nella stagione 2013/2014, al campionato di Serie B. Poi perché tale scadenza sarebbe addirittura precedente a quella prevista dallo Stato italiano per i versamenti delle ritenute Irpef; infine perché la normativa federale esonera le Società dall'invio dei documenti quando è stata richiesta una rateazione o quando è stato raggiunto un accordo transattivo o quando vi è un contenzioso in corso, nella specie, peraltro, comunicato alla Co.Vi.So.C. Il deferimento 6) Con atto del 25/3/2015, sulla base di segnalazione Co.Vi.So.C., il Procuratore federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - il Sig. De Salvo Massimo, legale rappresentante pro-tempore della Società Novara Calcio Spa; - la Società Novara Calcio Spa, per rispondere: A) il Sig. De Salvo della violazione di cui all'art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C, entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2014, nonché la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014, così come previsto dal Titolo I, paragrafo V), lettera A) punto 2) del C.U. n. 144/A del 06/05/2014; B) la Società Novara Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al suo legale rappresentante. Memorie difensive Con memoria depositata nei termini i deferiti, reiterando le difese già svolte negli altri procedimenti disciplinari fissati per l’udienza del 10/4/15, affermano che la scadenza che si suppone violata sarebbe addirittura precedente a quella prevista dallo Stato italiano per i versamenti delle ritenute Irpef; e che la normativa federale esonererebbe le Società dall’invio della prescritta dichiarazione quando, come nel caso di specie, è stata richiesta una rateizzazione o quando è raggiunto un accordo transattivo o quando vi è un contenzioso in corso. Il dibattimento All’udienza del 10/4/15 il Tribunale, sentite le parti, ha disposto la riunione dei procedimenti. La Procura federale ha concluso chiedendo la sanzione di 3 (tre) punti di penalizzazione per il Novara, 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. De Salvo e 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gatti, mentre la difesa ha chiesto il proscioglimento dei deferiti. Motivi della decisione Con riguardo ai deferimenti sub 1) e 4) il Tribunale osserva. La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, con C.U. 23/15 ha disposto l’accoglimento del ricorso limitatamente alla parte in cui viene contestata la decisione impugnata in relazione anche alla inammissibilità degli atti di deferimento presupposti, con conseguente integrale riforma della decisione impugnata e annullamento delle sanzioni irrogate, affermando, inter alia: - di essersi già espressa, in precedenti decisioni, sulla “astratta equiparabilità” degli “incentivi all’esodo” agli emolumenti; - che tale ritenuta astratta equiparabilità non può tuttavia prescindere “da un accertamento in concreto e caso per caso” delle singole posizioni contestate al fine di determinare se tali incentivi all’esodo hanno ad oggetto la rinuncia esplicita di emolumenti maturati nel corso del rapporto di lavoro; - che “la definitiva e formale rinuncia, nelle forme previste dal nostro Ordinamento da parte di ciascun lavoratore agli emolumenti contraddice ogni ipotesi di doverosità in capo alla Società ed esclude che al mancato pagamento da parte della medesima, possa essere ricondotta qualsivoglia conseguenza sia sul piano strettamente laburistico/contrattuale come pure su quello disciplinare” sportivo. Sulla base di tali statuizioni pare doversi ritenere l’irrilevanza, quanto meno sul piano disciplinare, della condotta della Società che non provveda al versamento di incentivi all’esodo riferibili, in via esclusiva, a rinunce espresse di emolumenti non percepiti da suoi tesserati. Pare altresì doversi ritenere confermato l’orientamento della Corte Suprema secondo il quale “Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all’esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto” (Cass. Civ. n. 17986/13 e n. 14821/07). Di conseguenza, in ossequio alle statuizioni e ai principi enucleati dalla Corte, il Tribunale federale ha esaminato analiticamente gli accordi di risoluzione dei rapporto di lavoro oggetto dei deferimenti intercorsi tra la Società Novara Calcio Spa e i tesserati Attilio Tesser, Matteo Centurioni, Lorenzo Del Prete, Simone Motta, Alberto Fontana, con la precisazione relativamente a quest’ultimo che l’oggetto dell’accordo indicato all’art. 2 assume carattere prevalente e assorbente. A giudizio del Tribunale, dagli elementi di prova acquisiti, risulta incontrovertibilmente che gli importi indicati nei contratti esaminati siano da imputare, in via esclusiva, a “incentivo all’esodo”, così come espressamente previsto in tali accordi, e pertanto da riconducibili alla categoria degli emolumenti. Ne consegue che, il mancato versamento dei ratei previsti, come puntualmente accertato dalla Co.Vi.So.C, integri gli estremi delle violazioni ascritte ai deferiti. Relativamente, invece, alle posizioni di Nicolò Bianchi, Allan Pierre Baclet, Ofosu Asiedu l’incentivo all’esodo riveste carattere novativo e risarcitorio derivante dal tesseramento in Società di categoria inferiore e dal conseguente pregiudizio professionale. Medesimo carattere riveste l’accordo sottoscritto con il tesserato Andrea Lisuzzo per il trasferimento del nucleo familiare in regione diversa dal luogo di esercizio della precedente attività professionale. Dalla contestazione della Co.Vi.So.C. risulta che la Società deferita: “in data 16 ottobre 2014, ha depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, con la quale ha attestato il pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio e agosto 2014”. Dalla stessa segnalazione risulta riscontrato che: “la Società Novara Calcio Spa non ha provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2014, al pagamento a diversi tesserati degli emolumenti - rate di luglio e agosto 2014 - dovuti a seguito di accordi di incentivi all'esodo così come prescritto dall'art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo VI) (All. 2) e che: “Ai tesserati non sono stati corrisposti incentivi all'esodo per un importo pari a 78.480,00 Euro inclusivo di emolumenti netti e relative ritenute Irpef”. Lo stesso deferito De Salvo, in sede di audizione innanzi alla Procura in data 3/3/15, ha confermato che: “risponde a verità il mancato pagamento di 78.000 € a titolo di incentivo all’esodo ad ex tesserati”, precisando peraltro che: “tale mancato pagamento fu una mia scelta in quanto ritenevo che non dovessero rientrare nell’ambito degli adempimenti Co.Vi.So.C.” Sussistono pertanto, a giudizio del Tribunale elementi sufficienti di natura documentale per ritenere provata la circostanza della non veridicità della dichiarazione attestante il pagamento di emolumenti-incentivi all’esodo, all’epoca non effettuato, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS. All’accertamento di responsabilità dei dirigenti consegue, ex art. 4 comma 1 CGS, la responsabilità diretta ed oggettiva della Società. In merito al deferimento sub 4) dalla segnalazione Co.Vi.So.C. del 26/9/14 risulta che: “la Società Novara Calcio Spa non ha provveduto, entro il termine del 1° agosto 2014, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2014 così come previsto dal Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014. La medesima Società, in data 31 luglio 2014, ha depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale ha comunicato l'intenzione di provvedere al pagamento dei suddetti emolumenti entro la data del 16 settembre 2014 in ragione dei contenziosi a suo tempo in essere aventi ad oggetto il ripescaggio della Società al Campionato di Serie B” e che “La Società non ha effettuato il versamento degli emolumenti relativi al periodo di riferimento” (cfr. maggio-giugno 2014). Lo stesso deferito De Salvo, in sede di audizione innanzi alla Procura in data 3/3/15, ha confermato che: “in relazione ai fatti di cui all'avviso di conclusione indagini posso precisare che il mancato pagamento alla data del 1 agosto 2014 è da attribuire ad una Serie di fattori correlati alla particolare situazione in cui il Novara si venne a trovare nel luglio 2014, dopo la retrocessione dalla Serie B alla Lega Pro. In particolare, il Novara decise di iniziare un contenzioso, esattamente in data 28 luglio 2014, per vedere riconosciuto il proprio diritto alla riammissione ad un campionato di Serie B a 22 squadre. Pertanto, decisi, ritenendo che i pagamenti dovessero essere effettuati secondo le scadenze proprie del campionato di Serie B, di non compiere il pagamento alla data del 1 agosto 2014. Posso precisare che alla data del 1 agosto 2014 sarei stato nelle condizioni economiche di effettuare integralmente i pagamenti dovuti, poiché il Novara è Società di proprietà del gruppo Policlinico di Monza Spa, facente capo alla mia famiglia. I miei collaboratori mi avevano informato che il termine per i pagamenti di emolumenti e ritenute per la Lega Pro era il 1 agosto 2014, ma la cosa mi sembrò particolarmente strana poiché si trattava di pagamenti relativi a contratti stipulati in costanza di un campionato di Serie B e rientranti nel budget di spesa relative al medesimo campionato.” Inoltre, i deferiti non hanno fornito prova del deposito della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014. Né può attribuirsi fondamento alla asserita difficoltà di interpretazione del disposto di cui all’art. 85 NOIF circa la scadenza dei termini di pagamento e della relativa comunicazione. Parimenti, la pendenza del giudizio azionato per il “ripescaggio” della Società al Campionato di Serie B non può costituire motivo idoneo a giustificare l’omesso versamento e deposito delle relative dichiarazioni, nel termine previsto del 1 agosto 2014, atteso che, a quella data, la Società non risultava, in ogni caso, iscritta al campionato di Serie B. Proprio l’elemento della iscrizione al campionato di competenza determina, ad avviso del Tribunale, il presupposto degli obblighi de quibus, e vale a confutare le argomentazioni ex adverso prospettate. Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità del deferito De Salvo per le violazioni ascrittegli, alla quale consegue, ex art. 4 comma 1 CGS, quella diretta della Società. Con riguardo ai deferimenti sub 2) 3) 5) e 6) il Tribunale osserva. Devono qui integralmente richiamarsi le motivazioni sopra illustrate in materia di “incentivi all’esodo” sulla base dell’orientamento della Corte Suprema di Cassazione (Cass. Civ. n. 17986/13 e n. 14821/07). Nel merito, dalla segnalazione Co.Vi.So.C del 21/11/2014 emerge: “- il mancato versamento, entro il termine del 16 ottobre 2014, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti - rate di luglio e agosto 2014 - dovuti a seguito di accordi di incentivo all’esodo cosi come prescritto dall’art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo VII) (All. 2); - il permanere del mancato versamento, entro il termine del 16 ottobre 2014, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2014, cosi come previsto dal Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014, come segnalato con nota del 26 settembre 2014 prot. n. 4146.04/GC/ar (All. 3 e 4).” e che: “La Società non ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative al periodo di riferimento per un importo di Euro 730.078,89.”. Lo stesso deferito De Salvo, in sede di audizione innanzi alla Procura in data 3/3/15, ha confermato che: “risponde a verità il mancato pagamento dell'importo di circa 730.000 euro a titolo di ritenute Irpef. Tale mancato pagamento fu una mia scelta consapevole in quanto la mia Società aveva maturato un credito d'imposta nei confronti del fisco pari a circa 700.000 euro. Tale credito d'imposta poteva essere certificato soltanto alla data del 1° febbraio 2015. Pertanto ritenni opportuno attendere detta data per poter compensare il mio credito con il mio debito nei confronti del fisco, non essendoci alcuna scadenza dal punto di vista della legislazione fiscale.” Inoltre i deferiti non hanno fornito prova del deposito della dichiarazione attestanti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio ed agosto 2014 e di maggio e giugno 2014. Nessuna valenza può a tale riguardo attribuirsi all’asserita sussistenza di una ipotesi di compensazione di imposta in assenza di formale riconoscimento in tal senso da parte dei competenti uffici fiscali. Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità del deferito De Salvo per le violazioni ascrittegli, alla quale consegue, ex art. 4 comma 1 CGS, quella diretta della Società. Con specifico riguardo alle contestazioni sub 3) Il Tribunale Federale osserva che dalla segnalazione Co.Vi.So.C del 5/2/15 emerge: “il permanere, alla data del 16/12/14, del mancato versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2014”. Lo stesso deferito De Salvo, in sede di audizione innanzi alla Procura in data 3/3/15, ha confermato che: “risponde a verità il mancato pagamento dell'importo di circa 730.000 euro a titolo di ritenute Irpef. Tale mancato pagamento fu una mia scelta consapevole in quanto la mia Società aveva maturato un credito d'imposta nei confronti del fisco pari a circa 700.000 euro. Tale credito d'imposta poteva essere certificato soltanto alla data del 1° febbraio 2015. Pertanto ritenni opportuno attendere detta data per poter compensare il mio credito con il mio debito nei confronti del fisco, non essendoci alcuna scadenza dal punto di vista della legislazione fiscale.” Inoltre i deferiti non hanno fornito prova del deposito delle dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio ed agosto 2014 e di maggio e giugno 2014. Anche in questo caso, evidentemente, nessuna valenza può a tale riguardo attribuirsi all’asserita sussistenza di una ipotesi di compensazione di imposta in assenza di formale riconoscimento in tal senso da parte dei competenti uffici fiscali. Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità del deferito De Salvo per le violazioni ascrittegli, alla quale consegue, ex art. 4 comma 1 CGS, quella diretta della Società. Con specifico riguardo alle contestazioni sub 5) Il Tribunale Federale osserva che dalla segnalazione Co.Vi.So.C del 26/9/14 risulta che: “la Società Novara Calcio Spa non ha provveduto, entro il termine del 1° agosto 2014, al versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2014 cosi come previsto dal Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014. La medesima Società, in data 31 luglio 2014, ha depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale ha comunicato l'intenzione di provvedere al pagamento dei suddetti emolumenti entro la data del 16 settembre 2014 in ragione dei contenziosi a suo tempo in essere aventi ad oggetto il ripescaggio della Società al Campionato di Serie B” e che “La Società non ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative al periodo di riferimento” (cfr. maggio-giugno 2014). Lo stesso deferito De Salvo, in sede di audizione innanzi alla Procura in data 3/3/15, ha confermato che: “in relazione ai fatti di cui all'avviso di conclusione indagini posso precisare che il mancato pagamento alla data del 1 agosto 2014 è da attribuire ad una Serie di fattori correlati alla particolare situazione in cui il Novara si venne a trovare nel luglio 2014, dopo la retrocessione dalla Serie B alla Lega Pro. In particolare, il Novara decise di iniziare un contenzioso, esattamente in data 28 luglio 2014, per vedere riconosciuto il proprio diritto alla riammissione ad un campionato di Serie B a 22 squadre. Pertanto, decisi, ritenendo che i pagamenti dovessero essere effettuati secondo le scadenze proprie del campionato di Serie B, di non compiere il pagamento alla data del 1 agosto 2014. Posso precisare che alla data del 1 agosto 2014 sarei stato nelle condizioni economiche di effettuare integralmente i pagamenti dovuti, poiché il Novara è Società di proprietà del gruppo Policlinico di Monza Spa, facente capo alla mia famiglia. I miei collaboratori mi avevano informato che il termine per i pagamenti di emolumenti e ritenute per la Lega Pro era il 1 agosto 2014, ma la cosa mi sembrò particolarmente strana poiché si trattava di pagamenti relativi a contratti stipulati in costanza di un campionato di Serie B e rientranti nel budget di spesa relative al medesimo campionato.” Inoltre, i deferiti non hanno fornito prova del deposito della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014. Anche in questo caso, la pendenza del giudizio azionato per il “ripescaggio” della Società al Campionato di Serie B non può costituire motivo idoneo a giustificare l’omesso versamento e deposito delle relative dichiarazioni, nel termine previsto del 1 agosto 2014, atteso che, a quella data, la Società non risultava, in ogni caso, iscritta al campionato di Serie B. Proprio l’elemento della iscrizione al campionato di competenza determina, ad avviso del Tribunale, il presupposto degli obblighi de quibus, e vale a confutare le argomentazioni ex adverso prospettate. Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità del deferito De Salvo per le violazioni ascrittegli, alla quale consegue, ex art. 4 comma 1 CGS, quella diretta della Società. Con specifico riguardo alle contestazioni sub 6) Il Tribunale Federale osserva che dalla segnalazione Co.Vi.So.C del 6/3/15, a carico della Società deferita, risulta: “il mancato 1 versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di novembre e dicembre 2014, cosi come prescritto dall'art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo VII) da effettuarsi entro il termine del 16 febbraio 2015; il permanere, alla data del 16 febbraio 2015, del mancato versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2014, come segnalato con note del 26 settembre 2014 prot. n. 4146.04/GC/ar, del 21 novembre 2014 prot. n. 4806.04/GC/ar e del 5 febbraio 2015 prot. n. 196.04/GC/ar, così come prescritto dall'art. 85 delle N.0.1.F, lett. C), paragrafo VII.” e che “La Società non ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative al periodo di riferimento” (cfr. nov-dic 2014 e maggio-giugno 2014). Inoltre, i deferiti non hanno fornito prova del deposito della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità in contestazione. Anche in quest’ultimo caso, la pendenza del giudizio azionato per il “ripescaggio” della Società al Campionato di Serie B non può costituire motivo idoneo a giustificare l’omesso versamento e deposito delle relative dichiarazioni, nel termine previsto del 1 agosto 2014, atteso che, a quella data, la Società non risultava, in ogni caso, iscritta al campionato di Serie B. Proprio l’elemento della iscrizione al campionato di competenza determina, ad avviso del Tribunale, il presupposto degli obblighi de quibus, e vale a confutare le argomentazioni ex adverso prospettate. Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità del deferito De Salvo per le violazioni ascrittegli, alla quale consegue, ex art. 4 comma 1 CGS, quella diretta della Società, con le sanzioni edittalmente previste dalla vigente normativa. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, applica a De Salvo Massimo la sanzione di mesi 15 (quindici) di inibizione; a Gatti Alberto, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione e alla Società Novara Calcio Spa la sanzione di 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché la sanzione di € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda.
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