F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050TFN del 15 Aprile 2015 (136) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920) e della Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 – (nota n. 7106/1143pf13-14/GT/dl del 10.3.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050TFN del 15 Aprile 2015
(136) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920) e della Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n. 7106/1143pf13-14/GT/dl del 10.3.2015). La Procura Federale il 10 marzo 2015 ha deferito a questa sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità all’epoca dei fatti di Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920, per aver agito in violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 2 NOIF stante il mancato deposito nei termini normativamente previsti dell’accordo economico sottoscritto il 1° ottobre 2012 tra detta Società ed il calciatore Roberto Longo, da effettuarsi nel termine di giorni 15 o di giorni 25 decorrenti dalla sottoscrizione. E’ stata altresì deferita la Società ASD Civitavecchia 1920 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al suo legale rappresentante. Risultava dalla documentazione acquisita alle indagini che tra i predetti soggetti erano stati sottoscritti nella stessa stagione sportiva 2012/2013 tre distinti accordi di contenuti economico, dei quali il primo, che è quello di cui trattasi, non era stato depositato, il secondo era risultato inefficace perché firmato dal solo calciatore e non anche dalla Società ed il terzo, sottoscritto dal calciatore e dal nuovo presidente della Società, subentrato al Clemeno, regolarmente sottoscritto ed altrettanto regolarmente depositato. In sede d’indagini era stato accertato che il contratto di che trattasi, trasmesso dal calciatore con plico raccomandato del 3 novembre 2012, era stato ricevuto dalla LND il 7 dicembre successivo e, quindi, oltre il venticinquesimo giorno dalla sottoscrizione. Siffatto accertamento risultava confortato dall’ammissione della stessa società ASD Civitavecchia 1920, la quale, nell’impugnare innanzi la Commissione Vertenze Economiche la decisione da quest’ultima assunta in accoglimento del ricorso presentato dal calciatore Roberto Longo (condanna della società al pagamento della somma di € 2.400,00 a saldo di quanto era dovuto al ricorrente), aveva dedotto che l’accordo del 1° ottobre 2012, posto a fondamento di detta decisione, non era stato depositato nei termini indicati dall’art. 94 ter NOIF e non poteva essere pertanto utilizzato. Né il Clemeno né la società ASD Civitavecchia 1920 hanno fatto pervenire a questo Tribunale memorie a difesa, né sono comparsi alla odierna riunione, nel corso della quale la Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento in una alle seguenti sanzioni: inibizione a carico del sig. Cosimo Adriano Clemeno di mesi 6 (sei), ammenda a carico della Società ASD Civitavecchia 1920 di € 1.500,00 (euro millecinquecento) Il Tribunale Federale Nazionale osserva quanto segue. Occorre preliminarmente precisare che la lettera di convocazione del sig. Cosimo Adriano Clemeno per la riunione odierna, inviata presso la sede della Società corrente in Civitavecchia Via Attlilio Bandiera c/o Stadio G. Fattori, è stata rifiutata; tuttavia si ritiene che ai sensi dell’art. 38 CGS siffatta comunicazione possa essere ritenuta efficace, in quanto si è attenuta all’inciso B della norma. L’art. 93 bis comma secondo NOIF prevede che gli accordi economici devono essere depositati presso il Comitato e le Divisioni di competenza delle società entro e non oltre il 15° giorno dalla loro sottoscrizione (con contestuale comunicazione al calciatore), ovvero, qualora la Società non vi provveda, dal calciatore medesimo entro e non oltre il 25° giorno da detta sottoscrizione. Nel caso in esame appare documentalmente accertato che nessuno dei due termini è stato rispettato, sicchè il deferimento deve essere accolto al pari delle sanzioni richieste dalla Procura Federale. P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Cosimo Adriano Clemeno, all’epoca del fatto Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla ASD Civitavecchia 1920 l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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