F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050TFN del 15 Aprile 2015 (138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO MAUGERI (Presidente e legale rappresentante della Società ASD CF Acese) e della Società ASD CF ACESE – (nota n. 7075/713pf10-11/AM/LG/pp del 10.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050TFN del 15 Aprile 2015 (138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO MAUGERI (Presidente e legale rappresentante della Società ASD CF Acese) e della Società ASD CF ACESE - (nota n. 7075/713pf10-11/AM/LG/pp del 10.3.2015). Il deferimento Con provvedimento del 10 marzo 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare: 1) Il Signor Rosario Maugeri, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD CF Acese, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 7) e 8) pagina 4) del Comunicato Ufficiale n. 81 del 22 giugno 2010 della Divisione Calcio Femminile per non aver provveduto, ai fini dell’iscrizione al Campionato Nazionale Serie B Stagione Sportiva 2010/2011, al deposito, entro il termine del 12 luglio 2010, come prescritto dal sopra citato C.U., dei seguenti documenti: fideiussione (pag. 4 punto 7) e attestazione d’inesistenza di situazione debitoria (pag. 4 punto 8). 2) La Società ASD CF Acese, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni ascritte al suo Presidente e Legale Rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Rosario Maugeri 30 giorni di inibizione; nei confronti della Società ASD CF Acese € 500,00 di ammenda. Nessuno è comparso per i deferiti. 4. La decisione 4 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 22/12/2010, la Procura Federale riceveva segnalazione di irregolarità rilevata dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) e relativa alla Società ASD CF Acese. Risultava infatti che la Società ASD CF Acese non aveva provveduto, ai fini dell’iscrizione al Campionato Nazionale Serie B Stagione Sportiva 2010/2011, al deposito, entro il termine del 12 luglio 2010, come prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 81 del 22 giugno 2010 della Divisione Calcio Femminile, dei seguenti documenti: fideiussione (pag. 4 punto 7) e attestazione d’inesistenza di situazione debitoria (pag. 4 punto 8). Si rileva, in proposito, che il medesimo C.U. a pag. 4, prevede che “Le società aventi diritto entro il termine del 12 luglio 2010 ore 19,00, devono osservare i seguenti adempimenti: (…) 7. Depositare a mani presso la Segreteria della Divisione fideiussione bancaria a prima richiesta. (…) 8. Depositare a mani presso la Segreteria della Divisione la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2010 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nonché di decisioni rese sempre entro il 31 maggio 2010 in appello ed in ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche (ove esistenti)” Il medesimo C.U., a pag. 4/5 prevede inoltre che: “l’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti (…) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con l’ammenda di euro 250,00 per ciascun inadempimento”. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Rosario Maugeri, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza, risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD CF Acese, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Rosario Maugeri, suo Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Rosario Maugeri giorni 30 (trenta) di inibizione; nei confronti della Società ASD CF Acese l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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