F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050TFN del 15 Aprile 2015 (139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO SCALIA (Presidente e legale rappresentante della Società ACF D. Aquile Palermo) e della Società ACF D. AQUILE PALERMO – (nota n. 7150/709pf10-11/AM/LG/pp del 10.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050TFN del 15 Aprile 2015 (139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO SCALIA (Presidente e legale rappresentante della Società ACF D. Aquile Palermo) e della Società ACF D. AQUILE PALERMO - (nota n. 7150/709pf10-11/AM/LG/pp del 10.3.2015). Il deferimento Con provvedimento del 10 marzo 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare: 1) Il Signor Vincenzo Scalia, Presidente e Legale Rappresentante della Società ACF.D. Aquile Palermo, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 9) pagina 4) del Comunicato Ufficiale n. 81 del 22 giugno 2010 della Divisione Calcio Femminile per non aver provveduto al deposito della dichiarazione della disponibilità campo, entro il termine del 12 luglio 2010, come prescritto dal sopra citato C.U.. 2) La Società ACF D. Aquile Palermo, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni ascritte al suo Presidente e Legale Rappresentante. 5 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Vincenzo Scalia 20 giorni di inibizione; nei confronti della Società ACF D. Aquile Palermo 250 euro. Nessuno è comparso per i deferiti. 4. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 22/12/2010, la Procura Federale riceveva segnalazione di irregolarità rilevata dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) e relativa alla Società ACF D. Aquile Palermo. Risultava infatti che la Società ACF D. Aquile Palermo non aveva provveduto, entro il termine del 12 luglio 2010 a depositare la dichiarazione della disponibilità campo come prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 81 del 22 giugno 2010 della Divisione Calcio Femminile. Si rileva, in proposito, che il medesimo C.U. a pag. 4, prevede che “Le società aventi diritto entro il termine del 12 luglio 2010 ore 19,00, devono osservare i seguenti adempimenti: (…) 9. Depositare a mani presso la segreteria della Divisione documentazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco (allegare il relativo verbale), dotato dei requisiti previsti dalla Regola 1 del regolamento del giuoco conforme a quanto previsto dal regolamento L.N.D.” Il medesimo C.U., a pag. 4/5 prevede inoltre che: “l’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti (…) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con l’ammenda di euro 250,00 per ciascun inadempimento”. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Vincenzo Scalia, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza, risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ACF D. Aquile Palermo, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Vincenzo Scalia, suo Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Vincenzo Scalia giorni 20 (venti) di inibizione; nei confronti della Società ACF D. Aquile Palermo l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
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