F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051TFN del 16 Aprile 2015 (167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl – (nota n. 8203/573 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015). (168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl – (nota n. 8204/574 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051TFN del 16 Aprile 2015
(167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 8203/573 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).
(168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 8204/574 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).
I deferimenti Con atto del 30.3.2015, la Procura federale ha deferito: - il Sig. Perpignano Giuseppe, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista dall’art. 85, lett. C), paragrafo VII, NOIF in relazione all’art. 10, co. 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; - la SS Barletta Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante. Con ulteriore atto del 30.3.2015, la Procura federale ha deferito: - il Sig. Perpignano Giuseppe, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista dall’art. 85, lett. A), paragrafo VII, NOIF in relazione all’art. 10, co. 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; - la SS Barletta Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante. Il dibattimento Alla riunione del 16.2.2015, riuniti i procedimenti per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, la Procura federale ha concluso chiedendo per il Sig. Perpignano l’inibizione per mesi 6 (sei) e per la Società la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica nella corrente stagione sportiva. I deferiti, con le proprie memorie, chiedono di essere mandati esenti da qualsiasi responsabilità. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La vicenda trae origine dall’accertamento effettuato dalla Società di revisione dei conti a seguito di un’ispezione della Co.Vi.So.C., in base al quale è emerso che la deferita ha omesso il versamento delle somme suddette per le mensilità di novembre e dicembre 2014 ed il permanere dell’inadempimento in relazione alle mensilità di settembre ed ottobre 2014, nel termine di cui al contestato art. 85 NOIF. I deferiti, con memorie ritualmente depositate, eccepiscono il ne bis in idem in quanto pendente procedimento avente ad oggetto la violazione per le mensilità di settembre ed ottobre 2014 (sebbene il fatto sia stato già definito con applicazione della pena su richiesta delle parti come da CU 46/TFN del 9.4.2015) nonché la insussistenza della violazione contestata sia per l’accordata rateazione, da parte dell’INPS, delle somme dovute, sia per la non intellegibilità dei calcoli effettuati dalla Società di revisione. Occorre sin da subito rilevare che la normativa di cui all’art. 10, co. 3, CGS sancisce che “il mancato pagamento…nei termini fissati dalle disposizioni federali…: c) per il terzo bimestre (1° novembre – 31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima…comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 18, co. 1, lett. g) …” per cui il permanere dell’inadempimento economico dà luogo ad una nuova violazione autonomamente sanzionabile. Tra l’altro, dalle stesse deduzioni del deferito emerge pacificamente sia l’omesso deposito della documentazione richiesta sia la violazione del termine sia la circostanza dell’inadempimento, di talché risulta infondata l’eccezione di ne bis in idem. Anche le altre eccezioni risultano infondate. Invero, è principio consolidato che il termine di cui alla normativa che si assume violata ha natura perentoria di talché la relativa violazione, quand’anche fosse di un solo giorno, comporta inevitabilmente l’applicazione delle sanzioni previste. Allo stesso modo, l’adempimento parziale, ancorché nei termini previsti, equivale ad inadempimento, così integrandosi un comportamento disciplinarmente rilevante. Parimenti da rigettare è l’eccezione avente ad oggetto la non intellegibilità delle cifre indicate dalla Deloitte e Touche Spa, atteso che attraverso le proprie deduzioni i deferiti hanno chiarito di aver ben compreso le contestazioni formulate, ammettendo pacificamente gli addebiti dei quali, in sostanza, hanno chiesto una interpretazione benevola. La documentazione acquisita agli atti, consistente sia nella nota con la quale la Co.Vi.So.C. ha denunciato le riferite violazioni sia nel rapporto della Società di revisione prova la responsabilità dei deferiti. Anche l’ulteriore eccezione con la quale i deferiti invocano l’esenzione da qualsiasi responsabilità avendo rispettato comunque la normativa statale che è sovraordinata a quella sportiva non coglie nel segno, atteso che la richiesta di rateazione delle somme dovute all’INPS è stata comunque presentata solo il 24.3.2015 e comunque concessa il successivo 30.3.2015, quindi oltre il termine previsto per l’effettuazione dell’adempimento – consistente nell’omesso deposito dell’attestazione – di cui è stata contestata la violazione. A tal proposito, il richiamo della decisione che avrebbe sancito la sovraordinazione della normativa statuale rispetto a quello federale non è conferente avendo riguardato un inadempimento (violazione del termine del 30.6.2014) per cui era precedentemente intervenuto (17.6.2014) il decreto con il quale il Tribunale aveva omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti, assumendo solo in quel caso specifico il provvedimento giudiziale prevalenza rispetto alla normativa federale. L’accertato compimento degli illeciti, così come chiarito, comporta l’applicazione delle sanzioni ai deferiti conformemente alle disposizioni vigenti che, nel caso di specie, prevedono misure predeterminate. Alla responsabilità dei legali rappresentanti consegue solo quella diretta della Società. Il dispositivo Infligge al Sig. Giuseppe Perpignano l’inibizione per mesi 6 (sei) ed alla SS Barletta Calcio Spa la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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