F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051TFN del 16 Aprile 2015 (147) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIETRO MANENTI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), PIETRO LEONARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa – (nota n. 7944/571 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015). (148) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIETRO MANENTI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), PIETRO LEONARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa – (nota n. 7948/572 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051TFN del 16 Aprile 2015 (147) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIETRO MANENTI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), PIETRO LEONARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa - (nota n. 7944/571 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015). (148) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIETRO MANENTI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), PIETRO LEONARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa - (nota n. 7948/572 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015). Il deferimento Con due atti separati datati 25.3.2015, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare: - i Signori Manenti Giampietro, Presidente del CdA e legale rappresentante della Società Parma FC Spa e Leonardi Pietro, Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. A), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché della violazione di cui all’art. 85, lett. A), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; - la Società Parma FC Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dai suddetti legali rappresentanti Il dibattimento All’odierna riunione il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, preliminarmente ha disposto la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, in accoglimento dell’istanza in tal senso formulata dalla Procura Federale. Il rappresentante della Procura federale ha concluso per la conferma del deferimento e l’irrogazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, delle seguenti sanzioni: - per Giampietro Manenti, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei); - per Pietro Leonardi, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei); - per la Società Parma FC Spa la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Nessuno è comparso per le parti deferite. I motivi della decisione Ritiene il Tribunale accertata per tabulas e non contestata la responsabilità dei deferiti Manenti e Leonardi, all’epoca dei fatti rispettivamente Presidente del CdA e Amministratore delegato del sodalizio, per le violazioni loro ascritte. Nel merito, osserva il Tribunale che la Co.Vi.So.C.. ha puntualmente accertato l’omesso versamento da parte della Società deferita degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché dei contributi Inps e delle ritenute Irpef per le mensilità oggetto di contestazione. In particolare dai “memorandum riepilogativi”, recanti i report della Deloitte, inviati dalla Co.Vi.So.C. alla Procura federale in data 6.3.2015, emerge che la suddetta Società nei periodi di riferimento luglio – dicembre 2014 ha reiteratamente omesso di effettuare gli obbligatori adempimenti previsti dalla normativa federale. All’accertata responsabilità dei legali rappresentanti, consegue la responsabilità diretta della società e l’applicazione delle sanzioni normativamente previste, di cui al dispositivo. Il dispositivo Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare accoglie il deferimento e infligge a Manenti Giampietro e Leonardi Pietro la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno e alla Società Parma FC Spa la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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