F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051TFN del 16 Aprile 2015 (62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUIGI BUFFON (Calciatore tesserato per la Società FC Juventus Spa), SILVANO MARTINA (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), Società FC JUVENTUS Spa – (nota n. 4351/3 pf13-14 SP/blp del 15.12.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051TFN del 16 Aprile 2015
(62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUIGI BUFFON (Calciatore tesserato per la Società FC Juventus Spa), SILVANO MARTINA (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), Società FC JUVENTUS Spa - (nota n. 4351/3 pf13-14 SP/blp del 15.12.2014). Il deferimento Con provvedimento del 15.12.2014 la Procura federale ha deferito dinanzi questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare: - il Sig. Gianluigi Buffon, per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS (ex art. 1 comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti, per essersi avvalso di fatto dell’assistenza dell’agente Silvano Martina in occasione della stipula del contratto con la Società FC Juventus Spa del 1° febbraio 2013, senza aver conferito formale mandato al predetto agente; - il Sig. Silvano Martina, della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS (ex art. 1 comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti per aver svolto di fatto attività di assistenza e consulenza in favore del calciatore Gianluigi Buffon in occasione del contratto stipulato in data 1° febbraio 2013 dal predetto calciatore con la Società FC Juventus Spa, senza aver ricevuto incarico scritto dal Sig. Gianluigi Buffon; - la Società Juventus FC Spa della violazione dell’art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascritta al proprio tesserato; Il patteggiamento Alle riunioni del 14.1.2015, del 3.3.2015 i deferiti tramite i propri legale e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 29.1.2015 relativamente alle posizioni del Sig. Gianluigi Buffon e della Società FC Juventus Spa, e in data e 20.3.2015 relativamente a quella del Sig. Silvano Martina, i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Gianluigi Buffon, Silvano Martina e la Società FC Juventus Spa, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gianluigi Buffon, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per il Sig. Silvano Martina, sanzioni della sospensione della licenza per giorni 21 (ventuno) oltre all’ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 14 (quattordici) ed € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per la Società FC Juventus Spa, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a e 8.000,00 (€ ottomila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) a carico del Sig. Gianluigi Buffon; - sospensione della licenza per giorni 14 (quattordici) oltre all’ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) a carico del Sig. Silvano Martina; - ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) a carico della Società FC Juventus Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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