F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050TFN del 15 Aprile 2015 (143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA PALIOTTI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Santegidiese Srl) e della Società SSD SANTEGIDIESE Srl – (nota n. 7606/1046pf2012- 13/AM/LG/pp del 19.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050TFN del 15 Aprile 2015 (143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA PALIOTTI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Santegidiese Srl) e della Società SSD SANTEGIDIESE Srl - (nota n. 7606/1046pf2012- 13/AM/LG/pp del 19.3.2015). Il deferimento Con provvedimento del 19 marzo 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare: 1) La Signora Claudia Paliotti, Presidente e Legale Rappresentante, all’epoca dei fatti, della Società SSD Santegidiese Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 6) del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012 per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, del seguente documento: fideiussione (punto 6 del C.U.). 2) La Società SSD Santegidiese Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al suo Presidente e Legale Rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti della Signora Claudia Paliotti 20 giorni; nei confronti della Società SSD Santegidiese Srl 1.000,00 euro di ammenda. Nessuno è comparso per i deferiti. 4. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 26/11/2012, la Procura Federale riceveva segnalazione di irregolarità rilevata dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) e relativa alla Società SSD Santegidiese Srl. Risultava infatti che la Società SSD Santegidiese Srl non aveva provveduto, entro il termine stabilito del 12/7/12, al deposito della seguente documentazione richiesta dal C.U. n. 123 del 2.4.12 della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale: fideiussione (punto 6 del C.U.) Si rileva, in proposito, che a pag. 4 e 5 del citato C.U. è previsto, tra gli adempimenti richiesti che non determinano la non iscrizione al campionato, che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 12.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti (…), 6), (…) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co. Vi. So. D., su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con l’ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dalla Signora Claudia Paliotti, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza, risulta acclarata la responsabilità diretta della Società SSD Santegidiese Srl, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti alla Signora Claudia Paliotti, suo Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti della Signora Claudia Paliotti l’inibizione per giorni 20 (venti); nei confronti della Società SSD Santegidiese Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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