COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 16/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. ATLETICO PRETURO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; INIBIZIONE DELL’ALLENATORE SCIARRA ANDREA FINO AL 30/6/2015; SQUALIFICA AL CALCIATORE FERMO DANIELE PER 5 GARE; AMMENDA DI EURO 300,00) IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO CIVITELLA ROVETO / ATLETICO PRETURO, DISPUTATA IL 15/3/2015 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE A (C.U. N.50 DEL 19/3/2015 COMITATO REGIONALE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 16/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. ATLETICO PRETURO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; INIBIZIONE DELL’ALLENATORE SCIARRA ANDREA FINO AL 30/6/2015; SQUALIFICA AL CALCIATORE FERMO DANIELE PER 5 GARE; AMMENDA DI EURO 300,00) IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO CIVITELLA ROVETO / ATLETICO PRETURO, DISPUTATA IL 15/3/2015 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE A (C.U. N.50 DEL 19/3/2015 COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la società A.C. Atletico Preturo ha impugnato la decisione di cui in epigrafe, adottata dal G.S. a seguito dei fatti accaduti nel corso della gara, che lo avevano indotto ad infliggere alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara, quale responsabile della definitiva sospensione della gara stessa, nonché l’ammenda di Euro 300,00 per la particolare responsabilità dei propri tesserati nella determinazione della rissa ed i provvedimenti disciplinari a carico dell’allenatore Sciarra Andrea e del calciatore Fermo Daniele. Ha dedotto l’appellante l’erroneità dei provvedimenti impugnati in quanto, dal filmato allegato al ricorso in appello, si evincerebbe che la responsabilità in ordine al provvedimento di sospensione della gara, sarebbe da addebitare ai tesserati dell’Atletico Civitella e non ai propri tesserati, mentre il proprio allenatore sarebbe responsabile di “semplice ed istintiva reazione non violenta e non di premeditata e violenta aggressione”, mentre il calciatore Fermo Daniele non sarebbe responsabile di “pugno al volto” ma di meno grave “manata al volto”. Ha, pertanto, concluso per l’applicazione della sanzione della perdita della gara in danno dell’Atletico Civitella, per la riduzione delle sanzioni inflitte a Sciarra Andrea e Fermo Daniele e per la revoca, o la riduzione, dell’ammenda. Tali richieste sono state ribadite in sede di audizione evidenziando anche le contraddittorietà del rapporto arbitrale e dei successivi chiarimenti. La Società contro interessata non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito. L’arbitro della gara, nell’originario rapporto, ma soprattutto in sede di audizione personale, ha confermato di avere preso diretta cognizione dei comportamenti ascritti all’allenatore ed al calciatore, anche se ha precisato che il pugno sferrato dallo Sciarra ad un tesserato della società avversaria, non era stato particolarmente violento e non aveva causato conseguenze dannose. Ha, inoltre, precisato che la decisione di sospendere la gara era stata assunta in conseguenza della rissa che si era verificata con la partecipazione attiva dei calciatori e dirigenti dell’una e dell’altra squadra, in occasione di due distinti momenti di un unico episodio. Osserva, preliminarmente, la Corte che, per regolamento, non le è consentito di esaminare il filmato allegato all’appello, dovendosi nella fattispecie accertare non un possibile scambio di persone tra soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari, ma fatti rimessi alla valutazione del direttore di gara ai fini della decisione di sospendere la gara. Ora, non senza rilevare che la stessa appellante ha riconosciuto che il proprio allenatore Sciarra Andrea ed il proprio calciatore Fermo Daniele si sono resi responsabili di comportamenti non regolamentari, va osservato che il direttore di gara, a prescindere da alcune imprecisioni rilevate nel rapporto originario, ha chiarito in sede di audizione che la responsabilità della decretata sospensione era da attribuire in pari misura ai tesserati di entrambe le società, con la conseguenza che alle stesse va applicata la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3, e ciò in considerazione del fatto che i riferimenti arbitrali costituiscono, come è noto, fonte di prova privilegiata. In ordine alla sanzione pecuniaria, la stessa può essere ridotta ad € 150,00 in considerazione della pari responsabilità riconosciuta. Per quanto riguarda la sanzione inflitta all’allenatore Sciarra Andrea, la stessa va ridotta fino al 19/5/2015, tenuto conto che il gesto da lui compiuto non ha avuto particolari conseguenze per chi l’ha subito. Vanno, invece, confermate le altre sanzioni siccome congrue ed adeguate rispetto ai fatti accaduti. Per questi motivi, la Corte Territoriale d’Appello DELIBERA di infliggere alle società Atletico Civitella Roveto e Atletico Preturo la perdita della gara con il punteggio di 0-3 per entrambe. Delibera, inoltre, di ridurre la sanzione pecuniaria ad € 150,00 e l’inibizione inflitta all’allenatore Sciarra Andrea fino al 19/5/2015 confermando, nel resto, l’ impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
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