COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 15/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PISTICCIMARCONIA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL CU N.94 DEL 02.04.2015.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 15/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PISTICCIMARCONIA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL CU N.94 DEL 02.04.2015. La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti - nella seduta del 11/04/2015, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società PISTICCIMARCONIA avverso le decisioni del G.S. pubblicate su C.U. n. 94 del 02.04.2015; Letti gli atti Ufficiali di gara; Verificato preliminarmente come la documentazione della Società reclamante prodotta integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società LATRONICO TERME; Ascoltata la Società reclamante che ne aveva fatto regolare richiesta; Disposta l’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato come le motivazioni dalla Società reclamante addotte, possano, aldilà della loro articolazione, trovare accoglimento presso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale solo nei limiti e per le ragioni che di seguito vengono rappresentate; Verificato come l’esame incrociato delle deduzioni difensive dalla Società ASD PISTICCIMARCONIA unitariamente offerte alle valutazioni di questo Collegio, del contenuto del referto arbitrale e del suo supplemento, nonché della deposizione del D.G., abbia consentito di accertare uno scostamento delle motivazioni dal G.S. e portate a sostegno dell’impugnata Delibera riportata in C.U. n. 94 del 02.04.2015 rispetto ai fatti realmente accaduti; Rilevato, più nel dettaglio, come, per quanto del resto dallo stesso D.G. in sede di audizione attestato, il numero dei calciatori della Società ASD PISTICCIMARCONIA effettivamente presenti in campo nel momento in cui veniva da lui decretata la fine dell’incontro, fosse pari a 7 e così in piena conformità a quanto dalla vigente normativa sportiva ipotizzato; Osservato, in ragione di quanto in corso di istruttoria emerso, come il n. 6 del ricorrente Sodalizio, Grassani Fabio, indipendentemente dalle motivazioni, peraltro non chiare, sottese alla sua decisione, si fosse soltanto limitato a comunicare (rectius enunciare) al D.G. la propria, mera, intenzione di abbandonare il terreno di gioco senza, tuttavia, uscire effettivamente; Considerato, quindi e alla stregua delle argomentazioni che precedono, come l’Arbitro, ritenendo che i calciatori ancora presenti fossero solo sei e così anticipando il tempo di reale consumazione di un fatto non ancora accaduto, avesse emesso il triplice fischio nel momento in cui, invece, la Società ASD PISTICCIMARCONIA teneva ancora in campo il numero minimo di giocatori sufficiente a consentire la prosecuzione dell’incontro secondo quanto dall'art.73 comma 2 NOIF previsto, così incorrendo, per quanto da egli medesimo riconosciuto, in evidente errore tecnico; Ritenuto, in ragione di tanto, come all’accertamento del ridetto errore tecnico, nel caso di specie certamente integrato, debba seguire la rilettura della Decisione dal G.S. adottata con conseguente necessità di provvedere a disporre la ripetizione della gara; Considerato, in forza delle deduzioni che precedono, come la condotta della Società ASD PISTICCIMARCONIA in relazione alla singola fattispecie oggetto di verifica da parte di questo Collegio non possa essere qualificato violativo di regole disciplinari e che pertanto ogni sanzione nei suoi confronti irrogata deve essere revocata; Osservato, nondimeno, come non risultando che il tesserato della Società ASD PISTICCIMARCONIA, Grassani Fabio, avesse al momento della decreta fine della gara, arbitrariamente e ingiustificatamente abbandonato il terreno di gioco, essendosi questi limitato alla sola manifestazione di un proprio intendimento, lo stesso non possa incorrere in sanzioni e che la pena disciplinare inflittagli deve essere altresì revocata; Rilevato, da ultimo, come la fattispecie ut sopra analizzata possa dirsi assorbente rispetto ad ogni ulteriore intenzione, argomentazione e tesi difensiva prospettata e come a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale rimanga preclusa qualsivoglia possibilità di controllo, in difetto tra l’altro di mirate deduzioni di merito al riguardo, delle diverse sanzioni disciplinari in primo grado legittimamente irrogate in dipendenza del comportamento da altri calciatori tenuto sino al momento dell’interruzione della partita, che, per effetto di tanto, devono intendersi confermate; P.Q.M. in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale riforma della decisione dal G.S. assunta così come pubblicata sul C.U. n 94 del 02.04.2015 dispone: • la ripetizione della partita; • la revoca dell’assegnazione della gara persa alla Società ASD PISTICCIMARCONIA con il punteggio LATRONICO TERME - PISTICCIMARCONIA 3-0; • la revoca della penalizzazione di 1(uno) punto in classifica della Società ASD PISTICCIMARCONIA; • la revoca dell'ammenda di € 500,00 per prima rinuncia irrogata nei confronti della Società ASD PISTICCIMARCONIA; • la revoca della squalifica per 1 (una) gara irrogata nei confronti del giocatore GRASSANI FABIO della Società ASD PISTICCIMARCONIA; • conferma per il resto le Decisioni dal G.S. assunte in ordine ai diversi provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di altri calciatori della reclamante Società ASD PISTICCIMARCONIA; • manda alla Segreteria del C.R.B. per i relativi adempimenti; • dispone restituirsi la tassa reclamo se versata.
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