COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 15.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C. Garda Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 56 dell’1/4/2015 – applicazione art. 17/2 C.G.S. gara Garda – Arbizzano del 28/3/2015; Squalifica fino al 30/6/2015 giocatore Aloisi Alessio; Squalifica per tre giornate giocatore Zignoli Davide – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 15.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C. Garda Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 56 dell’1/4/2015 – applicazione art. 17/2 C.G.S. gara Garda – Arbizzano del 28/3/2015; Squalifica fino al 30/6/2015 giocatore Aloisi Alessio; Squalifica per tre giornate giocatore Zignoli Davide - Campionato Juniores Provinciale La Società A.C. Garda ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 56 dell’1/4/2015 con la quale deliberava i seguenti provvedimenti disciplinari : 1) Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (art. 17/2 C.G.S.) : - “rilevato dal rapporto di gara che l'arbitro al minuto 43’ del secondo tempo era costretto a sospenderla a causa della rissa intercorsa tra i giocatori delle opposte squadre nonché dal comportamento dei sostenitori del Garda; non riuscendo a riprendere la stessa in quanto nemmeno i capitani riuscivano a ripristinare l'ordine, considerata la situazione di pericolo dichiarava la gara definitivamente sospesa; - conseguentemente, in applicazione dell'articolo 17 C.G.S. si delibera di infliggere la perdita a tavolino per entrambe le società. - Considerata l'esaustività del rapporto arbitrale si respinge il reclamo sporto dalla società Garda. Si precisa che in ogni caso lo stesso era inammissibile poichè il preannuncio era stato inviato oltre i termini regolamentari (in questa fase di campionato i termini sono abbreviati)” 2) Squalifica fino al 30/6/2015 a carico del calciatore Aloisi Alessio : - “perché in reazione al pugno subito, colpiva l’avversario con un pugno, spingendolo”. 3) Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Zignoli Davide : - “per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società A.C. Garda; esaminata la documentazione ufficiale in atti; in via preliminare la Corte ritiene di riformare l’impugnato provvedimento nella parte in cui ha statuito l’inammissibilità del reclamo sporto dalla società Garda per il mancato rispetto dei termini regolamentari entro cui lo stesso doveva essere preannunciato (art. 38 comma 5 del CGS), termini ridotti ai sensi del C.U. FIGC n. 107/A. Infatti il provvedimento del giudice di prime cure non ha tenuto conto che detto termine cadeva in giorno festivo e doveva quindi considerarsi prorogato di diritto al giorno seguente non festivo; quanto al merito, ritenuto ammissibile il gravame, rilevato dal rapporto arbitrale che il provvedimento impugnato deve essere confermato nella parte in cui ha inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 ad entrambe le squadre. Al riguardo la Corte fa propria la motivazione del provvedimento in quanto ineccepibile; la Corte conferma, altresì, le sanzioni inflitte al calciatore Zignoli Davide in quanto coerente con i fatti in oggetto al referto arbitrale, mentre ritiene più congrua ai fatti addebitati al calciatore Aloisi, quali risultanti dal referto arbitrale, la sanzione della squalifica fino al 31 maggio 2015. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Garda; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara Garda – Arbizzano del 28/3/2015 (art. 17/2 CGS); - di ridurre al 31/5/2015 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Aloisi Alessio; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Zignoli Davide. Poiché il reclamo è stato parzialmente accolto, la tassa di reclamo non è dovuta.
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