COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 15.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Arinese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 39 dell’11/3/2015 – Squalifica fino al 31/12/2015 giocatore Lazzarin Beniamino – Campionato Allievi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 15.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Arinese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 39 dell’11/3/2015 – Squalifica fino al 31/12/2015 giocatore Lazzarin Beniamino - Campionato Allievi Provinciale La Società A.S.D. Arinese ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia e pubblicata nel Comunicato n. 39 dell’11/3/2015 con la quale deliberava la sanzione della squalifica fino al 31/12/2015 a carico del giocatore Lazzarin Beniamino : “perché al termine della gara sferrava un calcio alla gamba destra dell’arbitro procurandogli dolore fino al giorno successivo (sanzione che tiene conto della sosta estiva)”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Arinese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi, che ha precisato una volta subito il calcio dal giocatore Lazzarin che lo seguiva, e da lui identificato con sicurezza, non ha ricevuto le scuse dal medesimo. Ritenuto il provvedimento impugnato congruo e motivato in relazione ai fatti addebitati, per questi motivi conferma la sanzione assunta dal Giudice Sportivo di prima istanza; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Arinese; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 31/12/2015 a carico del giocatore Lazzarin Beniamino; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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