• Stagione sportiva: 2014/2015
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/CFA del 03 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CFA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. LUCA TASSO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ; – AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ GUBBIO 1910, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 62 COMMI 1 E 2 N.O.I.F., SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (NOTA N. 4907/708 PF13-14 AM/MA DEL 13.1.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 33/TFN – Sez. Disc. del 19.2.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/CFA del 03 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CFA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. LUCA TASSO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ GUBBIO 1910, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 62 COMMI 1 E 2 N.O.I.F., SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (NOTA N. 4907/708 PF13-14 AM/MA DEL 13.1.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 33/TFN – Sez. Disc. del 19.2.2015)
Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione assunta in data 19.2.2015 e pubblicata sul Com. Uff. n. 33/TFN – Sezione Disciplinare, ha inflitto all’ing. Luca Tasso la sanzione dell’inibizione per tre mesi ed alla A.S. Gubbio S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00. La Società interessata e l’ing. Tasso hanno proposto ricorso avverso tale decisione, articolato nei seguenti motivi: Nullità del deferimento in oggetto e del conseguente procedimento disciplinare, per palese ed assoluta violazione dei diritti di difesa dei soggetti deferiti, non essendo stati messi a loro disposizione tutti gli atti sui quali si fondava il deferimento. Non sarebbero stati consegnati tutti gli atti sui quali il deferimento si fonda e, in particolare, la lettera del Presidente del Frosinone di richiesta di autorizzazione alla violazione della clausola compromissoria, con allegata una e.mail di presunta conferma delle violazioni poste in essere dagli odierni deferiti in occasione del secondo episodio “incriminato”. In ordine al primo episodio contestato, relativo alla presunta aggressione verbale e fisica subita dagli Ufficiali di gara all’interno degli spogliatoi da persone non autorizzate. La prima contestazione mossa all’ing. Tasso, nella sua qualità di delegato alla sicurezza della A.S. Gubbio 1910 S.r.l., è relativa alla mancata assistenza in favore degli Ufficiali di gara in occasione del loro rientro negli spogliatori a fine gara, allorquando, secondo la ricostruzione della Procura Federale, gli stessi sarebbero stati oggetto di aggressione, verbale e fisica, per opera di persone non identificate, ma comunque riconducibili alla società del Gubbio, indebitamente presenti negli spogliatoi. Su tale episodio è già intervenuta una decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allora Presidente della Società e la stessa Società per responsabilità oggettiva, mentre l’ing. Tasso non è stato coinvolto da quella decisione, la quale non potrebbe fare stato nei suoi confronti. L’accertamento dei fatti contestati, quindi, non potrebbe essere ricavato dal Giudice Sportivo da una decisione resa nei confronti di altri soggetti, ma avrebbe dovuto essere autonomamente valutata sulla base degli elementi di fatto acquisiti nel presente procedimento e l’interessato dovrebbe rispondere solo del proprio operato. L’ing. Tasso avrebbe fatto tutto quello che il proprio ruolo ed i propri poteri gli consentivano di fare per approntare un efficace ed adeguato piano sicurezza che, sottoposto al vaglio preventivo del GOS, ha trovato il pieno ed incondizionato avallo; analogamente, durante la partita, il ricorrente avrebbe correttamente adempiuto alle proprie mansioni. In ordine al secondo episodio contestato, relativo alla presunta aggressione verbale e fisica subita in Tribuna dal Presidente e dal Direttore Sportivo della Società del Frosinone. La seconda contestazione rivolta al delegato alla sicurezza è quella della mancata assistenza e tutela dei dirigenti della Società ospite presenti in tribuna ad assistere alla gara, atteso che gli stessi, secondo la ricostruzione della Procura Federale, sarebbero stati oggetto a fine partita di una aggressione, tanto verbale che fisica, per opera di alcuni tifosi locali, nell’assenza totale di steward e forze dell’ordine. Il Tribunale Federale Nazionale sarebbe incorso in numerosi errori nella valutazione giuridica e fattuale dell’episodio. Le dichiarazioni del Presidente del Frosinone non potrebbero godere dei crismi di attendibilità del testimone terzo, avendo egli un interesse, seppure indiretto, nella causa. A sostegno della versione dei fatti come riferita dal Presidente del Frosinone, vi sarebbe unicamente la testimonianza del M.llo Calicchia. Di contro, sarebbero state prodotte decisive prove dell’impeccabilità del comportamento del delegato alla sicurezza e della falsità delle accuse mosse circa le presunte aggressioni fisiche verificatesi in tribuna. In particolare, il piano di sicurezza, con planimetria dello stadio ed elenco completo degli steward con relativo alloggiamento, nei giorni precedenti l’incontro di calcio è stato debitamente “vistato” e, quindi, approvato dal G.O.S. e non sarebbero state considerate la dichiarazione sottoscritta dal vice-delegato alla sicurezza ing. Roberto Vispi e la relazione dei tre steward presenti in tribuna che hanno scortato i dirigenti del Frosinone dalla tribuna all’area ospitality dello stadio. Inoltre, e soprattutto, vi sarebbero l’annotazione di servizio dell’Agente di P.G. Marinelli, l’annotazione del Vice Questore di Perugia Marco Tangorra, la relazione di servizio del dirigente della Digos di Perugia Francesco Moretta e l’annotazione di P.G. del M.llo dei Carabinieri Mauro Pascolini che, a vario titolo, avrebbero sconfessato le dichiarazioni accolte dalla Procura Federale. Tale materiale probatorio, certamente superiore alle prove raccolte dalla Procura a sostegno del deferimento, non sarebbe stato preso in considerazione o sarebbe stato oggetto di errate valutazioni. In conclusione, vi sarebbero numerose e consistenti prove che consentirebbero di ritenere addirittura non sussistente il fatto contestato e, comunque, certamente non sufficiente e contraddittoria la prova della sua sussistenza. I ricorrenti, anche ai fini di un eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti alla condotta dell’ing Tasso, hanno segnalato il particolare contesto nel quale si sono inseriti gli episodi contestati (quello negli spogliatoi e quello in tribuna) che sarebbero stati sostanzialmente contestuali. Infatti, si era appena conclusa una gara particolarmente sentita e tesa, vinta nei minuti di recupero dalla squadra ospite per una rete siglata a seguito di un’azione ritenuta dai ricorrenti non connotata da fair play, il che, oltre a scatenare le contestazioni sul campo da parte dei giocatori di casa, avrebbe portato anche alle vibranti reazioni verbali del pubblico di casa. Inoltre, al termine della gara, si sarebbe registrata una pericolosa invasione di campo da parte di alcune decine di tifosi del Frosinone, generando un parapiglia coinvolgente gli stessi giocatori del Frosinone. Pertanto, se anche qualche meccanismo di stewarding non avesse funzionato, sussisterebbero gli estremi per beneficiare delle attenuanti del caso. I ricorrenti hanno chiesto, in via principale ed in totale riforma della decisione impugnata, che siano revocate o annullate le sanzioni loro irrogate e, in via subordinata ed in parziale riforma della decisione impugnata, che siano diminuite sensibilmente le sanzioni loro irrogate. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, con Com. Uff. n. 33/TFN, pubblicato il 19.2.2015, ha inflitto all’ing. Luca Tasso l’inibizione per mesi 3 ed all’A.S. Gubbio l’ammenda di € 5.000,00. Le sanzioni sono state irrogate a seguito dell’atto del 13.1.2015, con cui la Procura Federale ha deferito: 1) l’ing. Luca Tasso per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’allora vigente art. 1, comma 1, C.G.S., oggi art 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 62, comma 1, N.O.I.F., non avendo, in qualità di dirigente dell’A.S. Gubbio 1910, addetto all’ordine pubblico nella gara Gubbio/Frosinone (Lega Pro, 1 Div. Girone B) del 23.3.2014, ottemperato agli obblighi di sua competenza, sanciti dall’art. 65 N.O.I.F., di assistenza agli Ufficiali di gara i quali venivano avvicinati da alcuni soggetti, non identificati, ma riconducibili alla Società A.S. Gubbio 1910 S.r.l., i quali, indebitamente presenti negli spogliatoi, profferivano minacce alla terna arbitrale che rientrava dal terreno di gioco, rivolgendole insulti e spintoni; ed anche in relazione a quanto previsto dall’art. 62, nn. 1 e 2, N.O.I.F. non avendo, in qualità di responsabile della sicurezza, tutelato i dirigenti della squadra ospite presenti in tribuna, i quali subivano aggressioni verbali e fisiche tali da dover abbandonare la stessa tribuna dello stadio; 2) la Società A.S. Gubbio 1910 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dall’ing. Luca Tasso, dirigente dell’A.S. Gubbio 1910, come sopra descritto, in relazione a quanto verificatosi in danno dei dirigenti della squadra ospitata. Come risulta dall’ampia ricostruzione dei fatti, all’ing. Tasso, quale delegato all’ordine pubblico della Società A.S. Gubbio 1910, la sanzione è stata irrogata con riferimento ad entrambi gli episodi descritti, mentre alla Società, cui è stata già irrogata un’ammenda per il primo dei due episodi, è stata irrogata, a titolo di responsabilità oggettiva, con riferimento solo al secondo episodio. La Corte, in primo luogo, ritiene non condivisibile la censura con cui i ricorrenti hanno prospettato la nullità del deferimento e del conseguente procedimento in quanto non sarebbero stati consegnati tutti gli atti sui quali il deferimento si fonda e, in particolare, la lettera del Presidente del Frosinone di richiesta di autorizzazione alla violazione della clausola compromissoria, con allegata una e.mail di presunta conferma delle violazioni poste in essere dagli odierni deferiti in occasione del secondo episodio “incriminato”. Il Tribunale Federale Nazionale ha disatteso l’argomentazione della parte in quanto di tale documentazione “né l’una né l’altra risultano acquisite al fascicolo trasmesso a questo Tribunale che, pertanto, è materialmente impossibilitato ad esaminarle”. L’argomentazione del giudice di primo grado è da confermare atteso che, non rientrando tra gli atti trasmessi, la documentazione richiesta non può avere inciso in alcun modo, per quanto attiene sia all’an sia al quantum della sanzione, sull’adozione della decisione in questa sede appellata. Il primo dei due episodi contestati all’ing. Tasso non è sostanzialmente in discussione, essendo relativo a fatti già accertati e sanzionati dal Giudice Sportivo con decisione (Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014) che non risulta appellata. In particolare, risulta accertata la responsabilità del Presidente della A.S. Gubbio 1910 per essersi introdotto indebitamente negli spogliatoi apostrofando i componenti della terna arbitrale con reiterate frasi offensive e minacciose nonché della Società anche per la presenza di persone non identificate, ma ad essa riconducibili, che al termine della gara hanno avvicinato la terna arbitrale spintonando un assistente ed hanno indirizzato sputi in direzione dei calciatori del Frosinone che rientravano negli spogliatoi. Ora, se è naturalmente vero che la decisione assunta nei confronti del Presidente della Società e della Società stessa non si estende a chi, come l’addetto all’ordine pubblico, non è stato parte del procedimento, sicché occorre valutare ex novo le responsabilità di quest’ultimo, è altrettanto vero che i fatti, nella loro materialità, possono ritenersi dimostrati in assenza di una puntuale e specifica prova contraria. Il secondo dei due episodi contestati, invece, è posto in discussione dai ricorrenti i quali, nella sostanza, hanno sostenuto che il Tribunale Federale Nazionale non avrebbe tenuto conto delle molteplici fonti probatorie a loro favore. La Corte, in proposito, osserva che, così come l’annotazione di servizio del Luogotenente dei Carabinieri Claudio Calicchia è inequivoca nell’indicare, con riferimento al comportamento dei tifosi eugubini verso la dirigenza del Frosinone calcio, che “… le frasi offensive si sono trasformate in una vera e propria aggressione fisica” e che “durante il percorso che dalla tribuna centrale porta agli spogliatoi, circa 30-40 metri, un nutrito gruppo di tifosi (40-50), oltre ad inveire verbalmente ha cercato di colpirci con calci, manate, sputi, spintoni e lancio di acqua, cosa questa che in alcuni casi è anche avvenuta”, di contro, le dichiarazioni rese dal Ufficiale di Polizia Giudiziaria Mauro Pascolini, dal Vice Questore Aggiunto Marco Tangorra, dall’Agente di Polizia Giudiziaria Roberto Marinelli e dagli steward Carlo Binacci, Mauro Giacometti e Marco Cambiotti nonché la nota del dirigente Digos Francesco Moretta portano a ridimensionare l’accaduto. In particolare, la relazione degli steward, incaricati dal delegato alla sicurezza di controllare e dare supporto ai dirigenti del Frosinone che avrebbero preso posto per la visione della gara in tribuna vip, indica, tra l’altro, “possiamo affermare che ci sono state solo ed esclusivamente parole ingiuriose da parte di tutte e due le parti e che mai nessuno è venuto al contatto fisico”. La Corte, a prescindere dalle concrete modalità di realizzazione degli stessi, ritiene che non possa essere posto comunque in dubbio che si siano verificati fatti incresciosi al termine della gara nei confronti della dirigenza frusinate presente e dei loro accompagnatori. Pertanto - fermo restando che l’ing. Tasso, precedentemente alla gara, ha predisposto il piano di sicurezza sottoposto al vaglio preventivo del GOS e durante la gara si è attivato per cercare di porre rimedio alle situazioni di tensione che si stavano verificando, tanto che il vice delegato ing. Roberto Vispi ha dichiarato che l’ing. Tasso gli ha detto di recarsi negli spogliatoi per supportare gli steward assegnati e vigilare che il rientro sia della terna arbitrale che dei calciatori avvenisse in modo corretto – è indubbio che entrambi gli episodi contestati, pur volendo ridurre l’intensità e la gravità del secondo rispetto a quanto considerato dal Tribunale Nazionale Federale, hanno denotato una criticità nei sistemi di sicurezza a tutela della terna arbitrale (1° episodio) e dei dirigenti della squadra ospite (2° episodio) che deve essere ascritta, a titolo di responsabilità soggettiva, al delegato all’ordine pubblico, per cui la richiesta formulata in via principale dai ricorrenti, di totale riforma della decisione gravata e di annullamento delle sanzioni irrogate, non può essere accolta. Nondimeno - tenuto conto del ruolo comunque attivo e partecipe svolto dall’ing Tasso, della gravità più mitigata del secondo episodio ascritto e delle circostanze attenuanti derivanti dalla oggettiva e non facilmente prevedibile situazione di tensione venutasi a creare a seguito dello svolgimento della gara nei suoi minuti finali – la Corte ritiene di accogliere la domanda formulata in via subordinata dai ricorrenti, di parziale riforma della sentenza gravata, e di ridurre in modo consistente le sanzioni irrogate rideterminando le stesse nella inibizione fino a tutto il 31.3.2015 per l’ing. Luca Tasso e nell’ammenda pari ad € 2.000,00 per la Società A.S. Gubbio 1910 S.r.l.. Ne consegue che il ricorso va accolto in parte e, per l’effetto, le sanzioni sono riderterminate nella misura indicata e la tassa reclamo deve essere restituita. Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia) ridetermina la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Luca Tasso al 31.3.2015, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società A.S. Gubbio 1910 a € 2.000,00 Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. LUCA TASSO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ; – AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ GUBBIO 1910, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 62 COMMI 1 E 2 N.O.I.F., SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (NOTA N. 4907/708 PF13-14 AM/MA DEL 13.1.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 33/TFN – Sez. Disc. del 19.2.2015)"