F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/CFA del 03 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CFA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO FONDI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 750,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 15 C.G.S. – (NOTA N. 4892/1174/PF13-14/AM/MA DEL 13.1.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 33/TFN – Sez. Disc. del 19.2.2015) 2. RICORSO SIG. CAPITANI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 15 C.G.S. – (NOTA N. 4892/1174/PF13-14/AM/MA DEL 13.1.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 33/TFN – Sez. Disc. del 19.2.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/CFA del 03 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CFA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO FONDI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 750,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 15 C.G.S. – (NOTA N. 4892/1174/PF13-14/AM/MA DEL 13.1.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 33/TFN – Sez. Disc. del 19.2.2015) 2. RICORSO SIG. CAPITANI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 15 C.G.S. – (NOTA N. 4892/1174/PF13-14/AM/MA DEL 13.1.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 33/TFN – Sez. Disc. del 19.2.2015) Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, infliggeva al signor Capitani Domenico, presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti della Società Fondi Calcio S.r.l ., la sanzione dell’inibizione di mesi 6 per violazione dell’articolo uno bis C.G.S., in relazione all’art. 8, comma 15 C.G.S.; sanzionava la società Fondi Calcio S.r.l. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per la violazione ascritta al suo rappresentante legale, con la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda di € 750,00. E ciò per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità avendo omesso di corrispondere nei termini di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal collegio arbitrale presso la Lega italiana calcio professionistico in favore del calciatore Salvatore Giardina. Avverso la decisione(delibera del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, (Com. Uff. n. 33/TFN, Sez. Disc. del 19.2.2015) proponevano rituale reclamo la società Fondi calcio ed il signor Capitani Domenico. La società si duole dell’eccessiva gravosità e severità della punizione comminata per la sussistenza di significative circostanze attenuanti,con precipuo e dirimente riguardo all’avvenuto pagamento sia pure in ritardo rispetto al termine di 30 giorni normativamente stabilito. Conseguentemente, si chiede l’annullamento della penalizzazione di un punto in classifica con eliminazione della sanzione a carico della società Fondi alla sola ammenda, nella misura già stabilita dal Tribunale federale nazionale ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia. E ciò per costante ed univoco orientamento giurisprudenziale in materia. Per il signor Domenico Capitani, presidente del consiglio di amministrazione della società Fondi Calcio S.r.l. dal 28.10.2012 al 16.7.2013, la difesa deduce violazione del contraddittorio per inesistenza e nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini della Procura Federale, nonché dell’atto di deferimento del Procuratore Federale innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, e del successivo avviso di convocazione per la trattazione del giudizio innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare. Ed invero, l’avviso di conclusione delle indagini alla della Procura Federale è del 7.10.2014, l’atto di deferimento del Procuratore Federale innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, è del 13.1.2015 ed il successivo avviso di convocazione per la trattazione del giudizio innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, è del 15.1.2015. Tali atti si assumevano notificati al Capitani presso la sede del Fondi Calcio S.r.l. ancorché non vi sia agli atti alcuna prova delle notifiche eseguite al signor Capitani presso Fondi Calcio S.r.l., ma solo di quelle eseguite al Fondi Calcio S.r.l.; il Capitani dal 16.7.2013 non ricopriva più alcuna carica presso la detta società nè intratteneva alcun rapporto che avesse potuto assicurare, o far presumere, la sua reperibilità in quel luogo. Pertanto nessuna delle notificazione dei summenzionati atti si è mai perfezionata nei confronti del signor Capitani né avrebbero potuto in ogni caso considerarsi perfezionate nei confronti quest’ultimo le notificazioni eseguite presso la sede del Fondi Calcio S.r.l.; difatti, l’art. 38, comma 8, C.G.S. prevede che, salvo il caso dell’elezione di domicilio, le notificazione alle persone fisiche debbano essere eseguite”presso la sede della società di appartenenza al momento dell’instaurazione del procedimento”. La notifica, pertanto, avrebbe dovuto eseguirsi presso la sede della società S.E.F. Torres 1903 S.r.l. dove il Capitani ricopre la carica di amministratore unico dal 25.6.2014. Devesi altresì rilevare che la società Fondi calcio non ha avuto cura di comunicare l’avvenuta notifica di tali atti all’odierno reclamante tant’è vero che il Capitani ha avuto conoscenza del procedimento disciplinare di che trattasi promosso nei suoi confronti, solo con la pubblicazione della decisione oggi impugnata. Nel merito va rilevata l’illegittimità della violazione contestata al signor Domenico Capitani, in quanto lo stesso alla data delle contestate violazioni non ricopriva più alcuna carica presso il Fondi Calcio S.r.l.. Pertanto, si chiede, in via preliminare, che sia sospesa in via cautelare fuori udienza con pronuncia succintamente motivata l’esecuzione della decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, pubblicata con Com. Uff. n. 33/TFN del 19.2.2015, con la quale, in accoglimento del deferimento proposto dal Procuratore Federale, è stata inflitta al signor Domenico Capitani la sanzione dell’inibizione di mesi 6. In rito, si chiede che accertata la nullità delle notificazione al signor Domenico Capitani, venga annullata la decisione impugnata e, per l’effetto, venga disposta la regressione del presente procedimento disciplinare dinanzi alla Procura Federale ovvero in subordine al Tribunale Federale con ogni conseguente statuizione, ivi compresa quella dell’annullamento della sanzione inflitta illegittimamente dal Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare. Preliminarmente i due ricorsi venivano riuniti per connessione. Il reclamo della società Fondi Calcio S.r.l. è parzialmente fondato relativamente alla determinazione della sanzione. La violazione è conclamata essendo stato violato l’art. 1 bis C.G.S. in relazione all’art. 8, comma 15 C.G.S. dal Presidente pro tempore, per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere, nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal collegio arbitrale presso la Lega Calcio Professionistico in favore del calciatore Salvatore Giardina. Dato il rapporto di immedesimazione organica tra il presidente e la società, quest’ultima risponde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S.. La difesa della società insiste soprattutto perché sia tolto il punto di penalizzazione in classifica, ferma restando l’ammenda. Tale doglianza può essere accolta, tenuto conto di tutti gli elementi di cui all’arti. 16 C.G.S., rideterminando, peraltro la sanzione dell’ammenda in € 1.000,00. E’ da biasimare il fatto che le notifiche siano state fatte al Capitani presso la società e quest’ultima non ha sentito il dovere morale di inoltrarle allo stesso o comunque avvertirlo per recapitargliele. Le doglianze del Capitani sul punto relativo alle notifiche sono infondate. Dall’organigramma della società Fondi Calcio S.r.l., prodotto in udienza dal rappresentante della Procura Federale, emerge chiaramente che il nuovo amministratore, Ciarlone Nicola, è stato investito della carica il 10.7.2014. Pertanto fino a tale data formalmente ed ufficialmente il presidente era Capitani Domenico. L’inizio del procedimento è dato dall’esposto del calciatore Giardina in data 19.6.2014. Pertanto le notifiche sono state regolarmente eseguite con doppia notifica: una la società ed una al Capitani c/o la società. Quindi deve addebitare a se stesso di non aver fatto aggiornare l’organigramma della società dal momento in cui ha lasciato l’incarico. La sanzione appare equamente determinata. Per questi motivi la C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1 e 2 come sopra rispettivamente proposti dalla società Fondi Calcio di Fondi (Latina) e dal Sig. Capitani Domenico: - Accoglie in parte relativamente alla posizione della società Fondi Calcio rideterminando la sanzione nella sola ammenda di € 1.000,00, eliminando la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo. - Respinge relativamente alla posizione del Sig. Capitani Domenico e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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