COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 17.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Football Club Roncà Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 76 del 15/4/2015 – applicazione 1 punto di penalizzazione in classifica; disputa di una gara casalinga a porte chiuse; ammenda di € 500,00 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 17.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Football Club Roncà Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 76 del 15/4/2015 – applicazione 1 punto di penalizzazione in classifica; disputa di una gara casalinga a porte chiuse; ammenda di € 500,00 - Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Football Club Roncà ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 76 del 15/4/2015 con la quale deliberava i sopra indicati provvedimenti disciplinari per i motivi sotto descritti : “riferisce l'A. nel referto che i sostenitori di Football Club Roncà, per tutta la durata del IIº tempo gli hanno rivolto insulti di contenuto discriminatorio razziale. Nel corso dello stesso tempo, un gruppetto dei medesimi sostenitori rivolgevano all'assistente di parte ingiurie e, approfittando del fatto che si trovava in prossimità della rete di recinzione, lo colpivano con due pugni al volto. La partita é stata sospesa per cinque minuti, onde consentire ai capitani delle squadre di sedare il tumulto sugli spalti, che lo stesso gruppetto di esagitati aveva scatenato. La partita, quindi, é stata portata a termine. Dall'esame del curriculum della società Football Club Roncà e dal numero di sanzioni inflitte nel corso del campionato per comportamenti della medesima indole, ancorché non a contenuto razzista, viene contestata la recidiva”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso ritualmente presentato dalla Football Club Roncà; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito inoltre l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato il proprio rapporto ad eccezione di quanto accaduto all’assistente: questi non è stato colpito da due pugni ma i pugni sono stati sferrati contro la rete di protezione e questa ha colpito l’assistente. tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste prova piena e privilegiata in base a quanto disposto dall’Art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. La corte Sportiva di Appello Territoriale Delibera - di respingere le osservazioni presentate dalla società con il separato verbale - di confermare la sanzione dell’applicazione 1 punto di penalizzazione in classifica; - di confermare la disputa di una gara casalinga a porte chiuse; - di confermare l’ ammenda di € 500,00 a carico della Società - dato che il reclamo è stato respinto, di versare la tassa di reclamo.
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