COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 22.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S. Alba Ronco A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 76 del 15/4/2015 – Squalifica per 3 giornate giocatore Cavazza Enrico, squalifica per due giornate Corrent Nicola – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 22.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S. Alba Ronco A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 76 del 15/4/2015 – Squalifica per 3 giornate giocatore Cavazza Enrico, squalifica per due giornate Corrent Nicola - Campionato di 1^ Categoria La Società U.S. Alba Ronco A.S.D. ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 76 del 15/4/2015 con la quale deliberava i seguenti provvedimenti disciplinari : - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Cavazza Enrico : due giornate per aver insultato e minacciato un giocatore avversario, una giornata per aver offeso l’arbitro dopo il tentativo di tranquillizzare la situazione”. - Squalifica per due giornate a carico del giocatore Corrent Nicola. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso riguardante la squalifica per due giornate nei confronti del calciatore Corrent Nicola, trattandosi di sanzione non impugnabile in alcuna sede, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S.; preso in esame la parte del ricorso inerente la squalifica del calciatore Cavazza Enrico; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto appare nel rapporto di gara; ritenuta la sanzione congrua ai fatti pacificamente accertati; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Albaronco; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Cavazza Enrico; - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante la squalifica per due giornate nei confronti del giocatore Corrent Nicola; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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