F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 28 Aprile 2015 (105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO MATTINA (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) – (nota n. 6076/47 pf14-15 PM/blp del 16.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 28 Aprile 2015 (105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO MATTINA (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) - (nota n. 6076/47 pf14-15 PM/blp del 16.2.2015). Con provvedimento del 16.2.2015 la Procura federale ha deferito il Sig. Fabrizio Mattina, Agente iscritto nell’elenco della FIGC, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in vigore fino al 31.7.2014 e dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 100, comma 3, delle NOIF, nonché della violazione di cui agli artt. 3, comma 1, e 19, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per avere, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto del 2014, promosso e portato avanti, quantomeno fino all'incontro tra le parti, la trattativa per il tesseramento del calciatore Sig. Jeidaias Capucho Neves “Jeda” per la Acqui Calcio 1911 Srl, militante nel campionato nazionale dilettanti, e per avere successivamente richiesto a tale Società un compenso di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per l'attività svolta; Il patteggiamento Alla riunione del 23.3.2015 il deferito Fabrizio Mattina, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 23.4.2015 il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Fabrizio Mattina, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fabrizio Mattina, sanzione della sospensione della licenza per giorni 60 (sessanta) oltre all’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta) e € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni della sospensione della licenza per giorni 40 (quaranta) e dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) a carico del Sig. Fabrizio Mattina. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it