F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 28 Aprile 2015 (158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA ALEJANDRA CARUSO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl) – (nota n. 8162/575 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 28 Aprile 2015 (158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA ALEJANDRA CARUSO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl) - (nota n. 8162/575 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015). Il deferimento Con atto del 25.3.2015, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare: - i Signori Caruso Maria Alejandra, Amministratore unico e legale rappresentante della SF Aversa Normanna Srl e Spezzaferri Giovanni, Procuratore e legale rappresentante protempore della SF Aversa Normanna Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 85, Lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2014; - la SF Aversa Normanna Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Caruso Maria Alejandra Amministratore unico e legale rappresentante della SF Aversa Normanna Srl e dal Sig. Spezzaferri Giovanni, Procuratore e legale rappresentante pro-tempore della SF Aversa Normanna Srl. Le posizioni del Sig. Giovanni Spezzaferri e della Società SF Aversa Normanna Srl sono state stralciate e decise da questo Tribunale con Com. uff. n. 48/TFN-SD del 14.4.2015. Il patteggiamento Alla riunione del 10.4.2015 la deferita Caruso Maria Alejandra, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 23.4.2015 il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Signora Caruso Maria Alejandra, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Signora Caruso Maria Alejandra, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) a carico della Signora Caruso Maria Alejandra. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.”
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