F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 28 Aprile 2015 (157) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SSD SAMBENEDETTESE A RL – (nota n. 8155/452 pf14-15/MS/vdb del 30.3.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 28 Aprile 2015
(157) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SSD SAMBENEDETTESE A RL - (nota n. 8155/452 pf14-15/MS/vdb del 30.3.2015).
Il deferimento Espletate le rituali comunicazioni di conclusione delle indagini previste dal nuovo CGS, con successivo atto del 30.03.2015, ritualmente notificato, il Procuratore federale esercitava l’azione disciplinare nei confronti della Società SSD Sambenedettese a rl per rispondere delle violazioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 3, e 12, comma 3, del CGS, per avere i propri sostenitori, nel secondo tempo dell’incontro JesinaSambenedettese del 19.10.2014, indirizzato all’Assistente Arbitrale sputi e insulti scurrili e offensivi e per avere gli stessi lanciato, al termine della gara, sul terreno di giuoco oggetti vari, tra cui bottiglie di vetro, senza colpire nessuno, come meglio descritto nella parte motiva. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, la deferita Società non faceva pervenire scritti e/o memorie difensive. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, mentre nessuno è comparso per la Società deferita. Il rappresentante della Procura Federale, ritenuta provata la responsabilità oggettiva della deferita Società, ha chiesto irrogarsi la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). Motivi della decisione Il proposto deferimento è fondato e, pertanto, va accolto. Il procedimento trae origine da un invio degli atti alla Procura federale da parte della Corte sportiva d’appello (Com. Uff. n. 21/CSA 14-15), a seguito dell’accoglimento del ricorso proposto dalla Società Jesina Calcio avverso la decisone del Giudice Sportivo con cui la stessa Società era stata sanzionata con l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) e la diffida. In particolare, la Corte accertava che le valutazioni operate dal Giudice Sportivo erano errate e non aderenti alla realtà atteso che, dalla lettura degli atti, risultava in maniera netta che il lancio di sputi e gli insulti rivolti all’indirizzo dell’Assistente arbitrale, nonché il lancio di oggetti sul terreno di giuoco, nel corso della gara JesinaSambenedettese del 19.10.2014, era da ascriversi unicamente ai sostenitori della squadra ospite. La documentazione acquisita in atti, offre ampia dimostrazione circa l’addebito mosso dalla Procura federale alla Società deferita a titolo di responsabilità oggettiva, atteso che è provato che i sostenitori della Società SSD Sambenedettese a rl mantenevano, dal 7 del s.t. fino alla fine della gara, un comportamento antisportivo, prime nei confronti dell’Assistente arbitrale e successivamente attraverso il lancio in campo di oggetti. É noto che la ratio sottesa all'istituto della responsabilità oggettiva risiede nella necessità di tutelare massimamente il fine primario perseguito dall’organizzazione sportiva ovvero, in sintesi, la regolarità delle gare, con conseguenti responsabilità disciplinari a carico delle Società sportive discendenti da comportamenti tenuti dai propri tesserati e dai propri sostenitori. In seno all’ordinamento federale calcistico, le uniche esimenti previste a beneficio delle Società ritenute oggettivamente responsabili si rinvengono, ex art. 13 CGS, esclusivamente allorquando gli autori materiali dell’illecito presupposto siano i sostenitori dei “clubs” e la violazione ricada nel campo di applicazione degli artt. 11 (responsabilità per comportamenti discriminatori) e 12 (prevenzione di fatti violenti) CGS. Perché dette circostanze esimenti operino è necessario che ricorrano almeno tre delle circostanze elencate nel richiamato art. 13 CGS, tra cui figura “l’adozione di modelli di organizzazione”. Peraltro, a ben osservare, si rileva che nemmeno il legislatore federale tratta i protocolli di comportamento alla stregua di un’esimente tout court; in effetti, ai sensi del richiamato art. 13 CGS, la circostanza che la Società abbia “adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della Società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatosi” (cfr. art. 13, comma 1, lett. a), CGS) non rappresenta di per sé un’esimente, ma una circostanza che può escludere la responsabilità della Società solo se opera congiuntamente ad almeno altre due tra le circostanze previste dalle lettere da b) a e) dell’art. 13 CGS. In mancanza, l’attuazione di protocolli di prevenzione, di per sé, costituisce una mera attenuante e non già un’esimente. Ora, in considerazione della ratio sottesa all’istituto della responsabilità oggettiva, é di tutta evidenza come, alla luce dell’art. 13 CGS, in tutti i residuali ambiti in cui operi la responsabilità oggettiva, la Società sportiva eventualmente coinvolta non possa essere esentata da responsabilità in virtù dell’adozione di misure di prevenzione, non essendo possibile attingere ad altre fattispecie esimenti in tema di responsabilità oggettiva in ambito sportivo calcistico, ivi compresa quella prevista dall’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001. Passando all’esame del caso di specie, la deferita Società non ha dimostrato di aver adottato modelli di organizzazione tali da prevenire i comportamenti, né di aver immediatamente agito per far cessare i comportamenti posti in essere dai propri sostenitori e, pertanto, deve essere ritenuta responsabile ex art. 4, comma 3, CGS. L’accertata violazione comporta l’irrogazione delle sanzioni così come previste dall’art. 12, n. 6, CGS trattandosi di Società non appartenente alla sfera professionistica. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento infligge alla Società SSD Sambenedettese a rl l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
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