F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 28 Aprile 2015 (159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLEPIANE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl) – (nota n. 8154/568 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015). (160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLEPIANE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl) – (nota n. 8156/569 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 28 Aprile 2015 (159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLEPIANE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl) - (nota n. 8154/568 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015). (160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLEPIANE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl) - (nota n. 8156/569 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015). Il deferimento Con provvedimento del 30.03.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 06.03.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, il Sig. Aldo Dellepiane e il Sig. Enrico Santucci, rispettivamente Presidente del CdA e Amministratore delegato, entrambi legali rappresentanti pro tempore del Savona FBC Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett C), par. VI, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.02.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014. In relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente e al proprio Amministratore delegato, inoltre, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la società Savona FBC Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Con altro provvedimento del 30.03.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 06.03.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, il Sig. Aldo Dellepiane e il Sig. Enrico Santucci, rispettivamente Presidente del CdA e Amministratore delegato, entrambi legali rappresentanti pro tempore del Savona FBC Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.02.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014. In relazione alla condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente e al proprio Amministratore delegato, inoltre, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche il Savona FBC Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. La posizione della Società Savona FBC Srl è stata stralciata e decisa da questo Tribunale con Com. uff. n. 48/TFN-SD del 14.04.2015. Il patteggiamento Alla riunione del 10.04.2015 i deferiti Aldo Dellepiane e Enrico Santucci, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 23.4.2015 il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signori Aldo Dellepiane e Enrico Santucci, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Aldo Dellepiane, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Enrico Santucci, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) ciascuno a carico dei Signori Aldo Dellepiane e Enrico Santucci. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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