F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 28 Aprile 2015 (150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa) – (nota n. 7926/563 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015). (151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa) – (nota n. 7924/562 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 28 Aprile 2015 (150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa) - (nota n. 7926/563 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015). (151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MONTAQUILA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Monza Brianza 1912 Spa) - (nota n. 7924/562 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015). Il deferimento Con atto del 25.3.2015, la Procura federale ha deferito avanti il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare: - il Sig. Pietro Montaquila, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della AC Monza Brianza 1912 Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 85, Lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; - la AC Monza Brianza 1912 Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pietro Montaquila, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Monza Brianza 1912 Spa. Con ulteriore atto del 25.3.2015, la Procura federale ha deferito avanti il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare: - il Sig. Pietro Montaquila, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della AC Monza Brianza 1912 Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 85, Lett. C), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014; - la AC Monza Brianza 1912 Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pietro Montaquila, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Monza Brianza 1912 Spa. La posizione della Società AC Monza Brianza 1912 Spa è stata stralciata e decisa da questo Tribunale con Com. uff. n. 48/TFN-SD del 14.4.2015. Il patteggiamento Alla riunione del 10.4.2015 il deferito Pietro Montaquila, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 23.4.2015 il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Pietro Montaquila, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Pietro Montaquila, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) a carico del Signor Pietro Montaquila. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.
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