COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 29.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. BP 93 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 78 del 22/4/2015 – Squalifica sino al 5/1/2017 Giocatore Okeke Henry Ugochulkwu – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 29.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. BP 93 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 78 del 22/4/2015 – Squalifica sino al 5/1/2017 Giocatore Okeke Henry Ugochulkwu – Campionato di 1^ Categoria La Società U.S.D. BP 93 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 78 del 22/4/2015 con la quale deliberava la sanzione della squalifica sino al 5/1/2017 : “perché in occasione dell'espulsione del compagno di squadra, Prandini Giuseppe, riferisce l'A., il giocatore OKEKE Henry Ugochukwu, gli si avvicinava di corsa da circa 20 metri e con tono minaccioso lo ingiuriava. All'esibizione del cartellino rosso, lo colpiva con una forte gomitata allo sterno, procurandogli forte dolore, quindi lo colpiva con un pugno alla spalla sinistra, sempre procurandogli forte dolore. A seguito di questo fatto, l'A. riteneva di non essere più in grado di portare a termine la gara, che sospendeva al 42º minuto del primo tempo. Riservata ogni decisione sull'esito della competizione in attesa del reclamo anticipato dalla società BP93 il GS delibera di applicare a OKEKE Henry Ugochukwu la squalifica a tutto il 05.01.2017”. La Corte Sportiva d’Appello Federale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dalla Società BP 93; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; alla luce dell’art. 19,comma 4, lett. d) si ritiene più congrua la sanzione della squalifica del giocatore Henry Ugochulkwu sino al 31.08.2016. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società BP 93; - di ridurre al 31/08/2016 la sanzione della squalifica a carico del giocatore OKEKE Henry Ugochukwu. Dato che il reclamo è stato accolto, la tassa di reclamo non è dovuta.
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