F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015 (121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO DEL VECCHIO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Sangiorgese), CLAUDIO TRASATTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD San Giorgio C/5 rinominata ASD Futsal Samb Recanati poi fusasi nella Società ASD Futsal Riviera Marche), MICHELE GIANCASPRO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Futsal Samb e Presidente della Società Futsal Riviera Marche che ha incorporato la Società Futsal Samb), Società SANGIORGESE e FUTSAL RIVIERA MARCHE – (nota n. 6648/234 pf12-13 SP/gb del 26.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015 (121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO DEL VECCHIO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Sangiorgese), CLAUDIO TRASATTI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD San Giorgio C/5 rinominata ASD Futsal Samb Recanati poi fusasi nella Società ASD Futsal Riviera Marche), MICHELE GIANCASPRO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Futsal Samb e Presidente della Società Futsal Riviera Marche che ha incorporato la Società Futsal Samb), Società SANGIORGESE e FUTSAL RIVIERA MARCHE - (nota n. 6648/234 pf12-13 SP/gb del 26.2.2015). La Procura Federale della FIGC, con nota del 26 febbraio 2015, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare: - Del Vecchio Carlo (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società Sangiorgese ), per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all’art. 10 comma 6 CGS, per avere posto in essere atti volti ad ottenere da soggetto non tesserato, attestazioni e/o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extra-comunitari; - Trasatti Claudio (all’epoca dei fatti Presidente della ASD San Giorgio Calcio a 5, rinominata in ASD Futsal Samb Recanati, poi fusasi nella ASD Futsal Riviera Marche), per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all’art. 10 comma 6 CGS , per avere posto in essere atti volti ad ottenere da soggetto non tesserato, attestazioni e/o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extra-comunitari; - Giancaspro Michele (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Futsal Samb e Presidente e Legale rappresentante della Società Futsal Riviera Marche che ha incorporato a seguito di fusione la Società Futsal Samb), per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all’art. 10 comma 6 CGS , per avere posto in essere atti volti ad ottenere da soggetto non tesserato, attestazioni e/o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari; - la Società Sangiorgese, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione disciplinare ascritta al proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, Del Vecchio Carlo; - la Società Futsal Riviera Marche, già ASD San Giorgio Calcio a 5 e Futsal Samb, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni disciplinari ascritte ai Signori Trasatti Claudio e Giancaspro Michele, legali rappresentanti all’epoca dei fatti della Società. Nessuno dei soggetti deferiti ha presentato note difensive o ha chiesto di essere sentito. All’udienza odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di anni 1 (uno) ciascuno per i Signori Del Vecchio, Trasatti e Giancaspro; - penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica per ciascuno delle due Società deferite, da scontarsi nel caso di iscrizione a un campionato organizzato dalla FIGC. Nessuno è comparso per le parti deferite. I fatti oggetto del deferimento possono essere così ricostruiti. A seguito di alcune notizie di stampa del 9 ottobre 2012 relative a presunte irregolarità commesse da soggetti tesserati della FIGC per l’ottenimento della cittadinanza italiana di alcuni giovani calciatori extracomunitari, la Procura Federale ha avviato specifiche indagini finalizzate ad accertare la veridicità delle notizie pubblicate e , appreso che presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Fermo era stato aperto un procedimento contrassegnato dal n. 1796/2012 RGNR, in data 17 ottobre 2012 ha acquisito copia degli atti di tale procedimento penale, nel quale figuravano indagati numerosi giovani atleti, per la maggior parte calciatori, provenienti da diversi Stati del Sud America, che fra il 2006 e il 2010 erano stati intestatari di decine di pratiche relative all’acquisizione della nazionalità italiana “iure sanguinis” o per discendenza da cittadini italiani residenti all’estero. Figuravano anche indagati un impiegato del Comune di Fermo che aveva alterato i dati del sistema informatico del Comune di Fermo per consentire l’attribuzione della cittadinanza italiana ai predetti stranieri, nonché tre personaggi legati, a vario titolo, al mondo del calcio, Del Vecchio Carlo, Trasatti Claudio e Giancaspro Michele. In particolare, dalle dichiarazioni rese dapprima ai Carabinieri della Compagnia di Fermo e poi all’Autorità Giudiziaria dal suddetto impiegato comunale era emerso che dietro istigazione e sollecitazione di Del Vecchio Carlo, il predetto funzionario aveva alterato i dati del sistema informatico del Comune di Fermo per attribuire la cittadinanza italiana ad alcuni giovani calciatori argentini, a cui era stata anche rilasciata la carta d’identità ove era stata indicata la residenza del Del Vecchio. Successivamente analogo meccanismo era stato messo in moto dal Trasatti Claudio e dal Giancaspro Michele, rispettivamente interessati alla sistemazione di diversi altri giovani atleti, che avevano sfruttato il canale aperto dal Del Vecchio. Stante la complessità dell’indagine penale, la Procura Federale chiedeva e otteneva dalla Corte di Giustizia Federale la proroga del termine delle indagini che veniva fissato alla data del 31.12.2013. Sicché in data 12 ottobre 2013 veniva acquisita la documentazione relativa alle ulteriori indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Fermo, da cui emergevano lo stralcio della posizione degli atleti coinvolti e l’aggiornamento dell’iscrizione nel registro degli indagati nei confronti dei quattro principali soggetti (tar im quali Del Vecchio, Trasatti, Giancaspro) per una serie di reati, fra cui associazione per delinquere, falsità ideologica commessa dal pubblica ufficiale in atti pubblici, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. La Procura Federale procedeva ad acquisire anche i fogli di censimento dell’ASD Martinsicuro, dell’ASD Sangiorgese Calcio, della ASD Futsal Riviera Marche, dell’ASD San Giorgio Calcio A 5, dell’ASD Futsal Samb, dell’ASD Futsal Samb Recanati, nonché l’elenco del curriculum “storico” dei calciatori coinvolti nell’indagine e in data 14 ottobre e 3 dicembre 2014 spediva la prevista comunicazione di conclusione delle indagini, notificata ai soggetti in precedenza avvisati. Ciò premesso, questa Sezione Disciplinare rileva preliminarmente la propria competenza a giudicare dei fatti come sopra contestati a tutti i soggetti deferiti, in quanto le Società Futsal Samb e San Giorgio Calcio A 5 partecipavano, all’epoca dei fatti, al Campionato Nazionale di Calcio a 5, serie A2. Si osserva poi che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura Federale, in quanto dagli atti acquisiti del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Fermo risulta inequivocabilmente che il funzionario comunale delegato all’Anagrafe del Comune di Fermo si era prestato a favorire alcune richieste avanzate prima dal Del Vecchio e poi dal Trasatti e dal Giancaspro, tendenti ad agevolare il cambio della cittadinanza di alcuni giovani atleti provenienti dai paesi del sud America, con l’attribuzione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” e il rilascio della carta d’identità. A questo riguardo sono assolutamente chiare e univoche le dichiarazioni rilasciate dapprima ai Carabinieri della Compagnia di Fermo e poi al P.M. presso il Tribunale di Fermo dall’impiegato comunale che, una volta individuato, ha subito fornito ampia collaborazione, raccontando tutti i dettagli delle operazioni da lui compiute su pressione e sollecitazione dei tre soggetti deferiti. Tali dichiarazioni comunque hanno trovato ampio riscontro nella documentazione amministrativa acquisita dai Carabinieri di Fermo presso il Comune e nelle risultanze delle indagini compiute dagli stessi Carabinieri che, incrociando i dati anomali presenti nelle singole “schede informative individuali”, hanno individuato almeno 35 nominativi di soggetti che avevano congiuntamente dichiarato di risiedere presso l’abitazione del Del Vecchio, ovvero del Trasatti o del Giancaspro. Risulta pertanto evidente che i tre citati soggetti deferiti abbiano posto in essere una serie di condotte illecite tendenti a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” in favore di numerosi giovani calciatori provenienti dai paesi del sud America, col proposito di inserirli nel circuito delle Società di calcio a 5 ovvero dilettantistico, nel quale essi all’epoca gravitavano. Va precisato che le vicende che hanno dato luogo al procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica di Fermo sono proseguite fino all’anno 2011, come emerge dalla documentazione acquisita presso il Comune di Fermo. Tali condotte integrano la violazione disciplinare contestata ai soggetti deferiti (art. 1 bis comma 1 in relazione all’art. 10 comma 6 CGS) che hanno ripetutamente violato le norme federali in materia di tesseramento dei giovani calciatori extracomunitari avvalendosi di una falsa documentazione attestante la loro cittadinanza italiana acquisita “iure sanguinis”. Da ciò consegue inevitabilmente anche la responsabilità diretta delle Società che erano all’epoca rappresentate dai soggetti deferiti. Vale a dire l’U.S. Sangiorgese, che deve essere chiamata a rispondere per i fatti contestati al Del Vecchio, quale suo legale rappresentante all’epoca dei fatti, nonché la Futsal Riviera Marche per i fatti ascritti a Trasatti e Giancaspro. A tal proposito va precisato che la ASD San Giorgio Calcio A 5 (avente all’epoca dei fatti Trasatti quale legale rappresentante) è stata rinominata ASD Futsal Samb Recanati e si è poi fusa nella ASD Futsal Riviera Marche mentre la Società Futsal Samb (avente all’epoca dei fatti Giancaspro quale legale rappresentante) a seguito di fusione è stata rinominata Futsal Riviera Marche. Pertanto la Futsal Marche deve rispondere sia delle condotte di Trasatti che di quelle di Giancaspro). Dagli accertamenti effettuati dalla Procura Federale entrambe le società deferite hanno cessato l’attività, ma risultano tuttora affiliate alla FIGC. Si sottolinea l’estrema gravità dei fatti contestati visto il numero dei giovani coinvolti (almeno 35) e la reiterazione delle condotte dei tre deferiti che appaiono finalizzate a creare un vero e proprio sistema illecito che offende l’essenza stessa dei valori sportivi e non può essere in alcun modo tollerato. Tenuto conto delle sanzioni edittali previste dalla norma, delle responsabilità disciplinari accertate, dell’estrema gravità dei fatti e della reiterazione degli episodi, si ritengono congrue le sanzioni di seguito indicate P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - anni 4 (quattro) di inibizione nei confronti di Del Vecchio Carlo - anni 4 (quattro) di inibizione nei confronti di Trasatti Claudio; - anni 4 (quattro) di inibizione nei confronti di Giancaspro Michele; - punti 4 (quattro) di penalizzazione nei confronti dell’US Sangiorgese, da scontarsi nel caso di iscrizione a un campionato organizzato dalla FIGC; - punti 5 (cinque) di penalizzazione nei confronti della Società Futsal Riviera Marche, da scontarsi nel caso di iscrizione a un campionato organizzato dalla FIGC.
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