F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015 (169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADEMARO GUARDINI (Legale rappresentante p.t. della Società CF Scalese ASD), Società CF SCALESE ASD – (nota n. 8498/515 pf14-15 MS/vdb del 3.4.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015 (169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADEMARO GUARDINI (Legale rappresentante p.t. della Società CF Scalese ASD), Società CF SCALESE ASD - (nota n. 8498/515 pf14-15 MS/vdb del 3.4.2015). Il Procuratore Federale deferiva innanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) Guardini Ademaro, legale rappresentante pro-tempore della Società CF Scalese ASD per rispondere della violazione di cui all’art. 94 ter comma 2 delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 11 atlete, nei termini prescritti, presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Calcio Femminile; 2) la Società CF Scalese ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Guardini Ademaro, legale rappresentante pro-tempore della Società CF Scalese ASD, come sopra descritto; All’udienza del 29 aprile 2015 il rappresentante della Procura chiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 3 (tre) di inibizione per Guardini Ademaro e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società CF Scalese ASD. Nessuno è comparso per i deferiti. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare; visti gli atti allegati al deferimento in oggetto; letti gli atti del procedimento disciplinare n. 515pf14-15, avente ad oggetto: “Mancato deposito degli accordi economici sottoscritti con n°. 11 atlete da parte della Società C.F. Scalese ASD (Nazionale Femminile, Serie B)”; vista la comunicazione di conclusione delle indagini, notificata in data 5 marzo 2015; considerato, in particolare, il contenuto dell’audizione del Sig. Ulivieri Renzo, delegato dal Sig. Guardini Ademaro, , effettuata in data 1 aprile 2015; atteso che dalle risultanze probatorie acquisite, indubitabilmente emerge che: - la Società CF Scalese ASD non ha depositato, entro il termine prescritto dall’art. 94 ter NOIF, presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Calcio femminile gli accordi economici sottoscritti con n. 11 atlete (Akremi Bouchra, Bongiovanni Debora, Boudoma Miriam, Bugli Giulia, Caraballo Giovanna, Cioni Ilaria, Colsi Sara, Fenili Benedetta, Ferrari Giulia, Gazzerotti Martina, Lari Karin); - ritenuto che nei comportamenti come sopra accertati si ravvisano le violazioni della normativa Federale ascritte agli incolpati. P.Q.M. infligge a Guardini Ademaro la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società CF Scalese ASD quella della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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