F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015 (146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CERRAI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Lupa Frascati), Società ASD LUPA FRASCATI – (nota n. 7836/992 pf13-14 AM/LG/pp del 24.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015 (146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CERRAI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Lupa Frascati), Società ASD LUPA FRASCATI - (nota n. 7836/992 pf13-14 AM/LG/pp del 24.3.2015). Con atto del 24 marzo 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il Sig. Alberto Cerrai, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società ASD Lupa Frascati, per rispondere, della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 8) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.5.2013 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2013, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco rilasciata dall'Ente proprietario come prescritto al punto 8) pag. 3 del C.U. n. 168 del 21.5.2013, nonché la Società ASD Lupa Frascati a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. Nei termini consentiti dalla normativa processuale le parti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Alberto Cerrai, la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta); - per la Società ASD Lupa Frascati, la sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). Nessuno è comparso per le parti deferite. La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura Federale, oltre al comportamento processuale delle parti deferite che non hanno ritenuto opportuno depositare alcuna memoria difensiva, nonostante siano stati avvisati espressamente di tale facoltà nell’atto di conclusione delle indagini della Procura Federale, dimostrano la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto. Risulta dalla documentazione in atti che la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche ha rappresentato alla Procura Federale che la Società ASD Lupa Frascati non ha provveduto, entro il termine del 12 luglio 2013, a depositare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco rilasciata dall'Ente proprietario come prescritto al punto 8) pag. 3 del C.U. n. 168 del 21.5.2013; Nel richiamato C.U. n. 168/2013, è previsto, tra gli adempimenti richiesti che "L'inosservanza del termine del 12 luglio 2013, per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento interregionale ovvero per il deposito della stessa entro le ore 14, 00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 8, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con l'ammenda di € 1.000, 00 per ciascun inadempimento"; Dall'attività istruttoria compiuta e dall'esame degli atti emerge che al Sig. Cerrai Alberto, nella sua qualità all'epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della predetta Società, è ascrivibile la violazione contestata, mentre la Società ASD Lupa Frascati deve rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio rappresentante legale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare infligge al Sig. Alberto Cerrai la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), nonché alla Società ASD Lupa Frascati la sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it