F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015 (80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA KOPIJ ZANIN (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Este Srl, attualmente svincolato), MANUEL VIADARIN (calciatore tesserato per la Società AC Este Srl), ANDREA SPOLADORE (calciatore tesserato per la Società AC Este Srl), ERIKA SEGANTIN, ROSSANO FURLAN e ANDREA BALDIN (all’epoca dei fatti dirigenti tesserati per la Società AC Este Srl), Società AC ESTE Srl – (nota n. 5025/878 pf13-14 AM/ma del 16.1.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015 (80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA KOPIJ ZANIN (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Este Srl, attualmente svincolato), MANUEL VIADARIN (calciatore tesserato per la Società AC Este Srl), ANDREA SPOLADORE (calciatore tesserato per la Società AC Este Srl), ERIKA SEGANTIN, ROSSANO FURLAN e ANDREA BALDIN (all’epoca dei fatti dirigenti tesserati per la Società AC Este Srl), Società AC ESTE Srl - (nota n. 5025/878 pf13-14 AM/ma del 16.1.2015). Con atto del 16 gennaio 2015 (Prot. 5025/878PF13-14/AM/ma) la Procura Federale ha deferito i soggetti di cui in appresso, per rispondere: - Kopij Zanin Nicola, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati (ora 1bis, comma 1, CGS), anche in relazione all’art. 61 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella stagione sportiva 2013/2014 la gara Castellana-Este, valevole per il Campionato Juniores Nazionali – Girone “C” del 25.01.2014, nelle file della Società AC Este Srl, senza averne titolo perché squalificato e beneficiando delle generalità di altro tesserato; - Viadarin Manuel, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati (ora 1bis, comma 1, CGS), anche in relazione all’art. 61 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella stagione sportiva 2013/2014 la gara Castellana-Este, valevole per il Campionato Juniores Nazionali – Girone “C” del 25.01.2014, nelle file della Società AC Este Srl, senza averne titolo perché privo di regolare documento di riconoscimento e beneficiando delle generalità di altro tesserato; - Spoladore Andrea, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati (ora 1bis, comma 1, CGS), anche in relazione all’art. 61 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella stagione sportiva 2013/2014 la gara Clodiense-Este, valevole per il Campionato Juniores Nazionali – Girone “C” del 22.02.2014, nelle file della Società AC Este Srl senza averne titolo perché privo di regolare documento di riconoscimento e beneficiando delle generalità di altro tesserato; - Segantin Erika, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati (ora 1bis, comma 1, CGS), anche in relazione all’art. 61 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto in data 25.01.2014 e 22.02.2014 due distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti malgrado i calciatori Nicola Kopij Zanin, Manuel Viadarin e Andrea Spoladore non ne avessero titolo, in quanto il primo squalificato e gli altri due privi di regolare documento di riconoscimento, gli stessi invero comparivano falsamente sotto il nome di altri tesserati appartenenti alla stessa squadra; - Furlan Rossano, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati (ora 1bis, comma 1, CGS), anche in relazione all’art.61 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito che in data 25.01.2014 e 22.02.2014 partecipassero alle partite CastellanaEste del 25.01.2014 e Clodiense-Este del 25.01.2014 e Clodiense-Este del 22.02.2014, valevoli per il Campionato Juniores Nazionali – Girone “C”, i calciatori Nicola Kopij Zanin, Manuel Viadarin e Andrea Spoladore in posizione irregolare, in quanto non ne avevano titolo, poiché il primo squalificato e gli altri due privi di regolare documento di riconoscimento, comparendo falsamente sotto il nome di altri tesserati appartenenti alla stessa squadra; - Baldin Andrea, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati (ora 1bis, comma 1, CGS), anche in relazione all’art. 61 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito che in data 25.01.2014 e 22.02.2014 partecipassero alle partite Castellana-Este del 25.01.2014 e Clodiense-Este del 25.01.2014 e Clodiense-Este del 22.02.2014, valevoli per il Campionato Juniores Nazionali – Girone “C”, i calciatori Nicola Kopij Zanin, Manuel Viadarin e Andrea Spoladore in posizione irregolare, in quanto non ne avevano titolo, poiché il primo squalificato e gli altri due privi di regolare documento di riconoscimento, comparendo falsamente sotto il nome di altri tesserati appartenenti alla stessa squadra; - AC Este Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per comportamento posto in essere dai Sig.ri Nicola Kopij Zanin, Manuel Viadarin e Andrea Spoladore, Erika Segantin, Rossano Furlan e Andrea Baldini per essa tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti e nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Alle riunioni del 19.2.2015 e del 25.3.2015 Andrea Baldin, Andrea Spoladore, Rossano Furlan, la Società AC Este Srl e la Procura Federale hanno convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale nelle date del 10.3.2015 e 23.4.2015 i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Andrea Baldin, Andrea Spoladore, Rossano Furlan e la Società AC Este Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Andrea Baldin, sanzione della squalifica di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Andrea Spoladore, sanzione della squalifica di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Rossano Furlan, sanzione della inibizione di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci); pena base per la Società AC Este Srl, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, oltre all’ammenda di € 3000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a punti 3 (tre) e € 1.000,00 (€ mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni: - per Kopij Zanin Nicola, mesi 5 (cinque) di squalifica; - per Viadarin Manuel, mesi 3 (tre) di squalifica; - per Segantin Erika, mesi 5 (cinque) di inibizione; Nessuno è comparso per le parti deferite. . Sulla scorta dei documenti versati agli atti e delle dichiarazioni raccolte dalla Procura, la vicenda può essere così ricostruita: - con un esposto anonimo inviato il 7 marzo 2014 agli organi di stampa del Veneto, agli uffici FIGC del Veneto ed alle Società Este, Clodiense e Castellana, erano segnalati illeciti consumati nel corso delle partite Castellana-Este, del 25.01.2014, e Clodiense-Este, del 22.02.2014, valevoli per il Campionato Juniores Nazionali – Girone “C”; - informata al riguardo, la Procura Federale procedeva agli accertamenti di rito e acquisiva le dichiarazioni dei soggetti interessati; - in data 22.05.2014 il calciatore Kopij Zanin Nicola riferiva che, il 24 gennaio 2014 (vigilia della gara Castellana-Este), l’allenatore Baldin lo aveva informato telefonicamente che non era stato convocato per la partita del giorno dopo e che, comunque, avrebbe dovuto aggregarsi alla squadra, munito di equipaggiamento, per sostenere un allenamento a Castellana. Precisava che il giorno dopo, completato il riscaldamento con gli altri compagni di squadra, il dirigente Segantin gli aveva comunicato che avrebbe giocato con il nome del compagno Marinelli Antonio, assente perché infortunato, e lo aveva catechizzato a rispondere all’appello dell’arbitro allorché avesse pronunciato il nome di Marinelli. Soggiungeva che aveva seguito la direttiva e di aver constatato che, in sede di appello arbitrale, il suo compagno Viadarin aveva dato la presenza con il nome di Gennaro Mattia, assente per motivi non noti; - in data 22.05.2014 il calciatore Viadarin Manuel riferiva di aver preso parte alla trasferta del 25 gennaio 2014, per disputare la gara Castellana-Este, e di essersi accorto, giunto colà, di non aver portato la sua carta d’identità. Informata al riguardo, la dirigente Segantin gli aveva comunicato che avrebbe giocato con il nome del compagno Gennaro Mattia, assente per malattia, e lo aveva catechizzato a rispondere all’appello dell’arbitro allorché fosse stato pronunciato il nome di costui. Soggiungeva che aveva seguito la direttiva e di aver constatato che, in sede appello arbitrale, il suo compagno Zanin Nicola, squalificato, aveva dato la presenza con il nome di Marinelli Antonio, assente; - in data 22.05.2014 il calciatore Spoladore Andrea riferiva di essere stato convocato per la gara del 22 febbraio 2014, Clodiense-Este, e di essersi accorto, giunto a Chioggia, di non aver portato la sua carta d’identità. Informata al riguardo, il dirigente Segantin gli aveva comunicato che lo avrebbe inserito nell’ elenco sotto il nome di Fasolo Marco e che, comunque, la partita non sarebbe stata disputata, per l’impraticabilità del campo. Avuta notizia, poi, che l’arbitro aveva disposto la disputa della gara, riferiva di aver opposto resistenza al disegno di giocare sotto altro nome e di aver ceduto alle sollecitazioni dei suoi compagni e del citato dirigente, presente l’allenatore, rispondendo così all’appello arbitrale quando era stato enunciato il nome di Fasolo; - il 13.05.2014 e il 10.06.2014 il dirigente Segantin Erika, sentita al riguardo, confermava quanto riferito dai tre citati giocatori e ammetteva di aver ideato e dato esecuzione alle sostituzioni di identità di costoro, adducendo di aver così operato nella convinzione che “quello fosse il male minore”; - sentito al riguardo il 13.05.2014, il dirigente Furlan Rossano precisava di ricoprire l’incarico di responsabile del settore giovanile della Società Este, comprendente 14 squadre e 250 calciatori circa, e ribadiva di essere venuto a conoscenza delle operate sostituzioni di identità dei citati tre giocatori solo nel momento in cui era pervenuto il fax anonimo presso la sede della Società. Aggiungeva, poi, di aver rassegnato le dimissioni dal suo incarico, per correttezza e per salvaguardare la Società e il suo Presidente; Per quanto sopra esposto iI deferimento appare fondato. I documenti agli atti e le dichiarazioni acquisite costituiscono certi elementi probatori che confermano, senza ombra di dubbio, i fatti in scrutinio e le violazioni contestate a Zanin, Viadarin e Segantin. In relazione alla determinazione delle sanzioni, rileva che ai sensi dell’art.16, comma 1, del CGS, gli “Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Attesa la natura e la gravità degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Andrea Baldin, sanzione della squalifica di mesi 2 (due); - per il Sig. Andrea Spoladore, sanzione della squalifica di mesi 2 (due); - per il Sig. Rossano Furlan, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci); - per la Società AC Este Srl, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nel campionato Categoria Juniores Nazionali, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). Infligge altresì le seguenti sanzioni: - al Sig. Kopij Zanin Nicola, mesi 4 (quattro) di squalifica; - al Sig. Viadarin Manuel, mesi 3 (tre) di squalifica; - alla Sig.ra Segantin Erika, mesi 5 (cinque) di inibizione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it