F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015 (94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO MEACCI (Allenatore), MATTEO VALENTINI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il S.G. della Società US Grosseto FC, attualmente tesserato per la Società ASD Almas Roma Srl), Società US GROSSETO FC – (nota n. 5764/37 pf13-14 GT/dl del 6.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015 (94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO MEACCI (Allenatore), MATTEO VALENTINI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il S.G. della Società US Grosseto FC, attualmente tesserato per la Società ASD Almas Roma Srl), Società US GROSSETO FC - (nota n. 5764/37 pf13-14 GT/dl del 6.2.2015). Con atto del 6 febbraio 2015 la Procura Federale ha deferito i soggetti di cui in appresso per rispondere: - Meacci Adriano, della violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, co.1 del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all’epoca del fatto (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis comma 1, del nuovo CGS), in relazione all’art.39, co. 1, del Regolamento Settore Tecnico, per aver osservato nell’intervallo della gara NovaraGrosseto, del Campionato Allievi Nazionale, un comportamento deprecabile sfociato in un tentativo di aggressione nei confronti del calciatore Valentini Matteo, sedicenne, che nel corso della gara aveva disatteso le direttive impartite dalla panchina ed al colmo dell’ira, causata probabilmente dall’atteggiamento irriguardoso tenuto, nella circostanza, dal calciatore verso l’allenatore, lo afferrava per la maglia e lo strattonava spingendolo contro la parete dello spogliatoio; - Valentini Matteo, della violazione del cd “vincolo di giustizia” di cui all’art.30, comma 2, dello Statuto Federale, in relazione all’art.15 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia sportiva, presentando denuncia-querela all’Autorità Giudiziaria, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione Federale per un episodio, avvenuto nell’ambito di una competizione sportiva calcistica, che, comunque, non presentava estremi di reato procedibile di ufficio, come ampiamente descritto nella parte motiva; - la Società US Grosseto FC, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento dei propri tesserati Meacci Adriano e Valentini Matteo. Il difensore del Valentini ha fatto pervenire memoria difensiva chiedendo il proscioglimento del proprio assistito Alla riunione del 30.3.2015 il Signor Adriano Meacci, la Società US Grosseto FC e la Procura Federale hanno convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 23.4.2015 i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Adriano Meacci e la Società US Grosseto FC, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Adriano Meacci, sanzione della squalifica di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per la Società US Grosseto FC, sanzione della ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 400,00 (€ quattrocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per Matteo Valentini. All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo irrogarsi per Matteo Valentini la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica; È comparso altresì il Valentini assistito dal proprio difensore. Quest’ultimo si è riportato integralmente alla memoria difensiva e ha insistito per il proscioglimento del proprio assistito. I fatti oggetto del deferimento possono essere così ricostruiti: Il 3 luglio 2013 perveniva alla Procura Federale una lettera a firma di tale Anna Antonelli, soggetto mai identificato, con la quale si segnalava che il 10 marzo 2013, nell’intervallo della gara Novara-Grosseto, l’allenatore del Grosseto, Adriano Meacci, aveva “offeso e percosso” nello spogliatoio il giocatore Matteo Valentini. Avviata l’indagine, la Procura Federale apprendeva che il 13 marzo 2013 Valentini Carlo, a tutela del figlio minore Matteo, aveva presentato presso il Comando Stazione CC di Tivoli denuncia querela in confronto del citato Meacci Adriano, assumendo che, durante l’intervallo fra il primo ed il secondo tempo della citata gara, Meacci avrebbe rivolto all’indirizzo del figlio Matteo frasi ingiuriose e, inoltre, lo avrebbe afferrato e sbattuto violentemente contro il muro. In esito alla richiesta inoltrata il 22.10.2013 ai sensi della Legge 401/1989, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara inviava in copia, alla Procura Federale, la documentazione relativa all’attività di indagine svolta al riguardo e, in particolare, la citata denuncia querela e i verbali di sommarie informazioni rese da diverse persone informate dei fatti. La Procura Federale procedeva, poi, ad incartare il 2 ottobre 2013 le dichiarazioni del minore Valentini Matteo, assistito dal padre Carlo, e il 18 febbraio 2014, le dichiarazioni di Meacci Adriano. Con delibera 11 luglio 2014 la Commissione Disciplinare della Toscana, dinanzi la quale erano stati deferiti dalla Procura Federale Meacci, Valentini e la US Grosseto FC, sul rilevo che i fatti in discorso erano accaduti nel corso di una gara valida per il Campionato Nazionale Allievi Professionisti, dichiarava la propria incompetenza. Con atto del 29 agosto 2014 la Procura Federale deferiva i predetti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare che, rilevata l’omessa comunicazione di chiusura indagini ex art. 32 ter, comma 4, del novellato CGS, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per far luogo agli adempimenti di cui all’art. 32 quinques, comma 5, del vigente CGS. Dopo tali adempimenti il procedimento tornava all’esame di questo TFN. La questione pregiudiziale sollevata dalla difesa del deferito in ordine alla legittimità del c.d. vincolo di giustizia va esaminata per prima. Essa è infondata. Il vincolo di giustizia è tuttora uno strumento cardine della giustizia sportiva. Il vincolo discende dall’adesione libera e volontaria alla Federazione che presuppone l’accettazione delle norme e dei principi che ne regolano la vita. Con il tesseramento tali principi e tali norme vengono accettate dal tesserato che liberamente si impegna a rispettarle. Peraltro secondo il consolidato indirizzo della Corte di Giustizia Federale, dai cui principi –perché condivisiquesto Tribunale non intende discostarsi, il vincolo di giustizia ed il collegato obbligo di richiedere l’autorizzazione sono assolutamente legittimi anche perché “non hanno caratteristiche di anelasticità, né si pongono come un divieto di adire il giudice ordinario, tant’è che possono essere elise dalla concessione dell’autorizzazione e che la relativa inottemperanza comporta soltanto una contestazione disciplinare per l’infrazione ex art.15 CGS” (Vedi Corte di Giustizia Federale, SS. UU., in Com. Uff. n.041 2013/2014). Passando all’altra eccezione sollevata dalla difesa del deferito, osserva questo TFN che l’esercizio del diritto di querela è disciplinato dagli artt. 120 e segg. del c.p., ove si prevede, tra l’altro, che il minore ultraquattordicenne –come il caso che occupa-possa esercitare il diritto di querela e che, in sua vece, possa esercitarlo anche il genitore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore. Nel caso specifico l’iniziativa della querela è stata assunta “in vece” del deferito, minorenne, dal padre Carlo Valentini, soggetto non rientrante fra quelli di cui all’art. 1 bis del CGS e, quindi, non tenuto all’osservanza delle norme di comportamento e degli atti federali FIGC. Tenuto conto, quindi, che il citato esercizio del diritto di querela non può essere ascritto a Valentini Matteo, né direttamente e né indirettamente, questi va prosciolto. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Adriano Meacci, sanzione della squalifica di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); - per la Società US Grosseto FC, sanzione della ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00); Proscioglie Valentini Matteo dall’incolpazione a lui rivolta.
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