F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CFA del 27 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 06 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. RANIERI GIUSEPPE, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART.4, COMMA 1, C.G.S., INFLITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA C), PUNTO 1); LETTERA D), PUNTI 4) E 7) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014 AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/2015 (NOTA N. 2846/41 PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 31/TFN – Sez. Disc. del 17.2.2015) 2. RICORSO DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. RANIERI GIUSEPPE, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART.4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA C), PUNTO 1); LETTERA D), PUNTI 4) E 7) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014 AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/2015 (NOTA N. 2846/41 PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 31/TFN del 17.2.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CFA del 27 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 06 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. RANIERI GIUSEPPE, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART.4, COMMA 1, C.G.S., INFLITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA C), PUNTO 1); LETTERA D), PUNTI 4) E 7) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014 AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/2015 (NOTA N. 2846/41 PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN – Sez. Disc. del 17.2.2015) 2. RICORSO DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. RANIERI GIUSEPPE, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART.4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA C), PUNTO 1); LETTERA D), PUNTI 4) E 7) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014 AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/2015 (NOTA N. 2846/41 PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 17.2.2015) Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 31/TFN (2014/2015) del 17 febbraio 2015, ha accolto parzialmente il deferimento del Procuratore Federale e, per l’effetto, ha inflitto al sig. Giuseppe Ranieri (amministratore unico e legale rappresentante della Reggina Calcio Spa) la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e alla Reggina Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. In particolare, il Tribunale Federale ha prosciolto gli incolpati dall’addebito di cui ai seguenti capi di deferimento: violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera C), punto 1 del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 25 giugno 2014, l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera D), punto 4 del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2014, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Viceversa, il Tribunale Federale ha accolto il capo del deferimento relativo alla violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera D), punto 7 del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00. La Procura Federale ha proposto ricorso avverso la parte della decisione che ha prosciolto gli incolpati dagli addebiti contestati, mentre, a sua volta, la Reggina Calcio Spa ha proposto ricorso avverso la parte della decisione che ha accolto il predetto capo del deferimento. La Corte, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra i ricorsi, procede in via preliminare alla riunione dei relativi giudizi. La Procura Federale ha dedotto i seguenti motivi: Erroneità della decisione per erronea e falsa applicazione del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, per erronea valutazione dei fatti posti a base del giudizio. Erronea interpretazione della documentazione acquisita agli atti del procedimento, con specifico riferimento all’accordo di ristrutturazione omologato dal Tribunale di Reggio Calabria in data 14/17.6.2014. La decisione del Tribunale Federale sarebbe viziata da error in judicando. In particolare - premesso che la Reggina Spa, in data 15 luglio 2014, a seguito del diniego della licenza nazionale, stante l’accertamento del mancato adempimento degli obblighi in discorso nei termini rispettivamente del 25 e 30 giugno 2014, ha presentato ricorso, depositando l’attestazione dell’avvenuto pagamento, alla data del 15 luglio 2014, degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo fino ad aprile 2014 compreso - la Procura ha posto in rilievo che, alle date del 25 giugno 2014 (per gli emolumenti) e del 30 giugno 2014 (per le ritenute e i contributi), la Reggina Spa non era in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza, con ciò incorrendo nella violazione disciplinare contestata con il deferimento de quo e prevista dalla normativa federale, mentre, nel termine del 15 luglio 2014, la Società ha sanato detti inadempimenti provvedendo al pagamento in favore dei propri tesserati e dipendenti degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi fino al mese di aprile 2014 compreso. Con tale adempimento postumo, pertanto, la Reggina avrebbe ottenuto la licenza nazionale per il campionato di competenza 2014/2015, il che non eliderebbe la consumazione delle violazioni disciplinari previste e punite nella fattispecie. Il Tribunale Federale non avrebbe correttamente applicato la normativa federale in materia di ammissione ai campionati, ritenendo erroneamente che i debiti nei confronti dei tesserati non fossero stati pagati poiché ricompresi nella procedura di concordato preventivo instaurata innanzi al Tribunale di Reggio Calabria. La Procura Federale, inoltre, ha rappresentato che il piano di ristrutturazione di cui al decreto di omologazione del 17 giugno 2014 non riguarderebbe gli stipendi dei tesserati ed i relativi contributi e ritenute, i quali, ferma la violazione disciplinare per il mancato rispetto delle scadenza del 25 e del 30 giugno 2014, sono stati pagati dalla Reggina entro il 15 luglio per ottenere la licenza nazionale 2014/2015. In definitiva, non si porrebbe alcuna questione di “prevalenza” della normativa statale rispetto a quella federale. La Procura ha concluso per l’irrogazione delle sanzioni richieste in primo grado e, il proprio rappresentante, alla riunione del 27 marzo 2015, ha concluso per l’irrogazione di complessivi 3 punti di penalizzazione alla Società e 5 mesi di inibizione al sig. Giuseppe Ranieri. La Reggina Calcio Spa ed il sig. Giuseppe Ranieri, in primo luogo, hanno eccepito la decorrenza del termine ex art. 34 bis CGS e la conseguente estinzione del procedimento a seguito della mancata pronuncia nel termine di 90 giorni dalla data del deferimento. Nel merito, ha contestato le argomentazioni formulate dalla ricorrente, evidenziando di essere stata impossibilitata ad eseguire i pagamenti in quanto, a seguito dell’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, qualsiasi attività o iniziativa di ordine economico e finanziario sarebbe stata preclusa; il pagamento di alcuni creditori piuttosto che di altri, infatti, avrebbe determinato la violazione della par condicio, laddove l’art, 182 bis, comma 3, della legge fallimentare vieta ai creditori di proporre azioni esecutive nei confronti dell’imprenditore su tutti i suoi debiti. Tra l’altro, le parti resistenti hanno sostenuto come sarebbe errato sostenere che i debiti relativi agli stipendi o altro da corrispondere ai tesserati non sarebbero stati inseriti nel piano. Con autonomo ricorso, la Reggina Calcio ed il signor Giuseppe Ranieri hanno impugnato la stessa decisione del Tribunale Federale che ha accolto il deferimento per il mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta entro il termine del 30 giugno 2014. In primo luogo, hanno posto in rilievo che il Tribunale Nazionale Federale non avrebbe potuto assumere alcuna decisione in quanto, ex art. 34 bis CGS, il procedimento si sarebbe estinto per omessa pronuncia della decisione nel termine di 90 giorni dalla data del deferimento. Il TFN avrebbe considerato la prevalenza della norma statale e dei suoi effetti sulle norme regolamentari interne, tranne che per la questione relativa alla presentazione della fideiussione, ma tale decisione sarebbe censurabile in quanto la fideiussione avrebbe dovuto garantire l’espletamento di un’attività che, alla data di scadenza, la Società non avrebbe avuto la possibilità di esercitare né la certezza di poter espletare. La Reggina Spa ed il signor Ranieri, quindi, hanno concluso per l’annullamento della decisione del Tribunale Nazionale Federale e per il loro proscioglimento. 2. La Corte Federale d’Appello, a Sezioni Unite, ritiene sia fondato e da accogliere il ricorso della Procura Federale ed invece infondato, e conseguentemente da respingere, il ricorso proposto dalla Reggina Calcio Spa e dal signor Giuseppe Ranieri. 2.1 In primo luogo, può essere disattesa l’argomentazione proposta dalla Reggina e dal signor Ranieri, come eccezione al ricorso della Procura Federale e come motivo del proprio ricorso, circa l’estinzione del procedimento per il decorso del termine di 90 giorni ex art. 34 bis CGS. L’art. 34 bis, primo comma, del Codice di giustizia sportiva della FIGC indica che il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare; il successivo quinto comma stabilisce che il corso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della giustizia sportiva del CONI, fatta salva la facoltà del Collegio giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare. L’art. 38, quinto comma, del Codice della giustizia sportiva del CONI dispone che il corso dei termini è sospeso: a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l’azione penale, ovvero l’incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l’azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall’azione penale relativa al medesimo fatto; b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato, e per tutto il tempo necessario; c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore; d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione. Nel caso di specie il deferimento è avvenuto in data 3 novembre 2014 e la decisione è stata pubblicata in data 17 febbraio 2015. Tuttavia, ricorrono due delle ipotesi che l’art. 38, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI ha previsto per la sospensione dei termini del procedimento. La riunione era stata in un primo tempo fissata per il 28 novembre 2014, ma il signor Pasquale Foti, presidente della Reggina Calcio, ritenendo necessaria ed opportuna la sua presenza, con nota del 27 novembre 2014, ha rappresentato di non poter presenziare alla riunione, come da certificazione medica che ha allegato, ed ha chiesto il rinvio della riunione e della trattazione del procedimento ad altra data. Di talchè, il TFN ha accolto l’istanza e rinviato la trattazione a nuovo ruolo. Non può sussistere dubbio sul fatto che tale richiesta di rinvio ed il suo conseguente accoglimento abbiano comportato una sospensione dei termini del procedimento ai sensi della predetta lett. c), atteso che, essendo state tassativamente codificate le ipotesi di sospensione, la stessa consegue ipso jure all’inverarsi di una delle fattispecie, risultando del tutto pleonastica l’adozione un atto che disponga formalmente in tal senso. In altri termini, la sospensione del procedimento deve ritenersi implicitamente contenuta nel rinvio della riunione su richiesta dell’incolpato. Nella fattispecie, peraltro, ricorre anche l’ipotesi di cui alla detta lett. b) in quanto, nella riunione del 19 gennaio 2015, il Tribunale ha disposto che i deferiti producessero copia autentica, entro la data del 5 febbraio 2015, del ricorso, con i relativi allegati, presentato dalla Reggina Calcio Spa al Tribunale di Reggio Calabria, nel procedimento per omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., ed ha disposto per il prosieguo la riunione del 16 febbraio 2015. Ne consegue che l’organo di giustizia di primo grado ha proceduto ad accertamenti che hanno richiesto indispensabilmente la collaborazione dell’incolpato, per l’adempimento dei quali il procedimento risulta ipso jure sospeso. In conclusione, il procedimento, in quanto sospeso per due volte, si è certamente concluso nel termine di novanta giorni di cui all’art. 34 bis, primo comma, del CGS della FIGC. 2.2 Nel merito, le argomentazioni svolte nel ricorso della Procura Federale sono condivisibili. L’art, 182 bis della legge fallimentare dispone che l’imprenditore in stato di crisi può domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione. Il secondo comma dell’art. 182 bis stabilisce che l’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione, mentre il quarto comma indica che, entro trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione e che il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, Ufficio Fallimentare, con decreto depositato il 17 giugno 2014 – rilevato, tra l’altro, che l’accordo è stato pubblicato nel registro delle imprese in data 8 maggio 2014 e che, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’accordo, non è stata depositata alcuna opposizione – ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della Reggina Calcio Spa. Ora - anche a voler prescindere dal fatto che i tesserati appaiono creditori estranei all’accordo di ristrutturazione dei debiti, tanto che a pag. 37 della relazione del dott. Roberto Filocamo è indicato “che la società Reggina Calcio Spa ha proposto intese con il 70% dei creditori (nella fattispecie l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto per il Credito Sportivo)” – deve rilevarsi che, in data 17 giugno 2014, il decreto di omologazione dell’accorso di ristrutturazione dei debiti è stato depositato in cancelleria e lo stesso, come evidenziato, dà atto che l’accordo è stato pubblicato nel registro delle imprese in data 8 maggio 2014 e che nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione non è stata depositata alcuna opposizione, sicché il pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2014 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo nonché delle relative ritenute Irpef e dei relativi contributi Inps sarebbe certamente potuto avvenire entro i termini di scadenza previsti dalla normativa federale, vale a dire, rispettivamente, il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2014. D’altra parte, senza che fosse intervenuta alcuna sopravvenienza di diritto, la Reggina Calcio ha provveduto all’adempimento il 15 luglio 2014 al fine di ottenere la licenza per il campionato di competenza. In assenza di una causa giustificativa, pertanto, deve ritenersi erronea la motivazione sulla cui base il Tribunale Nazionale Federale ha escluso la fondatezza di due dei tre capi del deferimento, in quanto nella fattispecie non si pone alcun problema di rapporti tra normativa statale e normativa regolamentare interna, essendo la fattispecie disciplinata, per quanto interessa ai fini della presente decisione, dalla sola normativa federale. Di conseguenza, devono ritenersi accertate a carico della Reggina Calcio Spa e del signor Giuseppe Ranieri anche le seguenti violazioni: violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera C), punto 1 del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 25 giugno 2014, l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera D), punto 4 del C.U. 144/A del 6 maggio 2014 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2014, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. L’accertamento di tali ulteriori violazioni determina l’irrogazione alla Reggina Calcio di altri due punti di penalizzazione ed al signor Giuseppe Ranieri l’irrogazione di una maggiore misura sanzionatoria, che la Corte ritiene congruo fissare in ulteriori tre mesi di inibizione. 2.3 Il ricorso della Reggina Calcio e del signor Giuseppe Ranieri, invece, va respinto per le ragioni già evidenziate, che fanno ritenere infondato il gravame non solo con riferimento alla dedotta censura di estinzione del procedimento per decorrenza dei termini, ma anche, in assenza di idonee cause giustificative, con riferimento alla censura relativa alla sanzione inflitta per la mancata presentazione nel termine del 30 giugno 2014 della fideiussione bancaria a prima richiesta. 3. In conclusione, il ricorso della Procura Federale va accolto e, per l’effetto, alla Reggina Calcio vanno irrogati ulteriori due punti di penalizzazione, oltre ad un punto già inflitto dal Tribunale Nazionale Federale con la decisione appellata, per un totale di tre punti di penalizzazione ed al signor Giuseppe Ranieri va irrogata una inibizione di ulteriori tre mesi, oltre ai due mesi già inflitti dal Tribunale Nazionale Federale con la decisione appellata, per una sanzione complessiva di cinque mesi di inibizione, mentre il ricorso della Reggina Calcio e del signor Giuseppe Ranieri va respinto con conseguente incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.F.A. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2): 1) accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infliggendo alla società Reggina Calcio ulteriori 2 punti di penalizzazione nonché l’inibizione per ulteriori 3 mesi al sig. Ranieri Giuseppe. 2) respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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