F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015 (101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società LAZIO CALCIO FEMMINILE – (nota n. 5607/416 pf14-15 SS/fda del 3.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015 (101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società LAZIO CALCIO FEMMINILE - (nota n. 5607/416 pf14-15 SS/fda del 3.2.2015). Con provvedimento del 3.2.2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare la Società SS Lazio Calcio Femminile a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio tecnico tesserato Ashraf Seleman, nei confronti del quale si è proceduto con autonomo atto di deferimento dinanzi la competente Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC. Alla riunione del 15.4.2015 la Società SS Lazio Calcio Femminile e la Procura Federale hanno convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 23.4.2015 i suddetti accordi. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società SS Lazio Calcio Femminile ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società SS Lazio Calcio Femminile, sanzione della ammenda di € 300,00 (€ trecento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 200,00 (€ duecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione della ammenda di € 200,00 (€ duecento/00) a carico della Società SS Lazio Calcio Femminile. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.
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