F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 19 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CFA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 1) RICORSO DELLA CALC. FRANCESCA COLUCCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F. CON CONSEGUENTE RIPRISTINO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TORINO CALCIO FEMMINILE (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 1/TFN – Sez. Tess. del 26.9.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 19 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CFA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 1) RICORSO DELLA CALC. FRANCESCA COLUCCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F. CON CONSEGUENTE RIPRISTINO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TORINO CALCIO FEMMINILE (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 1/TFN – Sez. Tess. del 26.9.2014) Con decisione del 7.7.2014, il Dipartimento Calcio Femminile della F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti accoglieva la richiesta di svincolo proposta dalla calciatrice Coluccio Francesca nei confronti della società A.C.F. Torino, a norma dell’art. 109 N.O.I.F.. Osservava il Dipartimento Calcio Femminile, in estrema sintesi, che la documentazione prodotta dalla società a sostegno dell’opposizione allo svincolo non era completa e che dunque, in applicazione di quanto previsto dall’art. 109 N.O.I.F., l’opposizione stessa non poteva produrre effetto alcuno se non l’accoglimento della richiesta di svincolo della calciatrice. La società A.C.F. Torino impugnava la decisione dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti riproponendo le ragioni dedotte nella propria opposizione dinanzi all’organo di prima istanza, nella quale aveva sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 109 N.O.I.F. al caso di specie poiché l’inattività della calciatrice era stata causata da una serie d’infortuni patiti da quest’ultima. All’esito del relativo procedimento, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglieva il reclamo della società A.C.F. Torino ripristinando in suo favore il tesseramento della calciatrice Coluccio Francesca (Com. Uff. n. 1/TFN – Sez. Tess. – Riunione del 25.9.2014). Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti rilevava che nel caso sottoposto al suo giudizio, non trovava applicazione l’art. 109 N.O.I.F. che ha, quale suo presupposto, l’inattività del tesserato pur in presenza di una sua idoneità allo svolgimento della pratica sportiva. Nel nostro caso, a parere del Tribunale, il mancato utilizzo della calciatrice non poteva essere addebitato alla società di appartenenza, titolare del tesseramento, ma alla situazione della calciatrice, sottoposta a un intervento chirurgico nel mese di febbraio 2014 dopo un periodo d’inattività risalente al 19.10.2013, come risulta dalla documentazione medica versata in atti. A proporre rituale e tempestivo reclamo dinanzi a questa Corte è questa volta la calciatrice Coluccio Francesca la quale, con ricorso inoltrato in data 18.11.2014, non contestava di essere stata operata nel mese di Febbraio 2014 ma sosteneva che dopo tale intervento si metteva a disposizione della società senza più essere convocata. Sosteneva altresì, in breve, che il TFN – Sez. Tess. Aveva interpretato in maniera distorta l’art. 109 N.O.I.F. e che tale norma è diretta alle società, alle quali pone determinati obblighi, ma non anche ai calciatori. Per tali motivi la calciatrice chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato e il ripristino dello svincolo deciso dal competente Dipartimento della F.I.G.C. – Lega Dilettanti. Alla seduta del 19.1.2015, assente la parte resistente, A.C.F. Torino, il difensore della calciatrice illustrava la propria tesi difensiva e la controversia veniva ritenuta in decisione. Questa Corte ritiene che vi siano i presupposti per modificare la decisione assunta dalla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, non ritenendola corretta. Infatti, anche a parere di quest’organo giudicante, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ha erroneamente interpretato l’art. 109 N.O.I.F.. La norma intende sanzionare la volontà delle società di tenere fermo il proprio tesserato, con la conseguenza che (come insegna la consolidata giurisprudenza federale) non si considera inattivo l’atleta che, per motivi a lui non imputabili, non risponde a quattro convocazioni espletate con lettera raccomandata dal sodalizio sportivo. La giurisprudenza elaborata sul punto dagli organi della giustizia sportiva della F.I.G.C. è molto rigorosa nei confronti delle società che non rispettano la procedura di convocazione e che tentano di aggirare la norma, magari lasciando il calciatore in panchina o impiegandolo per pochi minuti. Secondo il dettato dell’art. 109 N.O.I.F. “il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” che tesserato e a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività”. In primo luogo per l’applicazione della norma è necessario che il calciatore sia tesserato e a disposizione della società entro il 30 novembre di ciascun anno, questo significa che detta norma non è applicabile ai calciatori tesserati e a disposizione della società dopo tale data. La calciatrice Francesca Coluccio, alla data del 30.11.2013, era, sia tesserata per la società A.C.F. Torino, sia disponibile per la medesima società. Infatti, deve considerarsi, a disposizione della società, anche il calciatore, che tesserato, non è utilizzabile a causa di un infortunio. Diversamente opinando un calciatore tesserato entro il 30 novembre, messosi a disposizione della società, infortunatosi pochi giorni prima della scadenza di tale termine, non più convocato dalla società di appartenenza, sebbene guarito dall’infortunio nel successivo mese di dicembre, non potrebbe invocare lo svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.. La norma in esame deve pertanto essere interpretata come diretta a evitare non solo l’inerzia agonistica ma anche la sopravvivenza del vincolo mantenuta solo a fini strumentali. Le società hanno, comunque, modo di evitare la perdita del calciatore. Innanzitutto i calciatori devono essere in possesso della prescritta visita medica d’idoneità del calciatore; le società devono averne copia e per ottenerla devono richiedergliela per almeno due volte, sempre entro la stagione in corso. Nel caso in cui il calciatore non avesse presentato tale certificato, la società deve contestare l’inadempienza mediante raccomandata. La mancata opposizione a tal eccezione del calciatore preclude la possibilità di ottenere lo svincolo a fine stagione. Inoltre la società, sempre al fine di mantenere vincolato il calciatore, e sempre nel termine della stagione in corso, deve inviare al suo domicilio almeno quattro lettere raccomandate di convocazione alle gare. Se il calciatore non si presentasse alle convocazioni, la società può formalizzare la contestazione che in sede di giudizio costituirà prova del mancato rispetto delle convocazioni salvo che il calciatore non le abbia motivatamente respinte. Nel caso che ci riguarda la società A.C.F. Torino, non risulta abbia mai convocato a gare la calciatrice dopo l’intervento chirurgico del 27.02.2014, non risulta altresì che abbia mai invitato la calciatrice a sottoporsi a visite mediche, non risulta, infine, abbia mai richiesto all’atleta il certificato d’idoneità all’attività sportiva, non vi è documentazione in atti in tal senso. A giudizio di quest’organo giudicante non è onere del calciatore comunicare alla società la guarigione clinica da un infortunio mentre è suo preciso onere, ex art. 109 N.O.I.F., rispondere agli inviti di presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva, così come rispondere alle convocazioni alle gare, giustificandone il mancato rispetto per motivi a lui non imputabili quali appunto le malattie e gli infortuni. Nel caso che ci riguarda nessuna comunicazione, è mai pervenuta alla calciatrice. Ne consegue che la società A.C.F. Torino non ha correttamente adempiuto le formalità previste dall’art. 109 N.O.I.F. e, quindi, non ha fornito la prova che il mancato utilizzo della calciatrice, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, sia a essa imputabile e, pertanto, s’impone il ripristino dello svincolo così come deciso dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. della F.I.G.C.. Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Francesca Coluccio e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata ripristinando il provvedimento di svincolo per inattività ex art 109 N.O.I.F.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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