F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 19 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CFA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 3) RICORSO DELL’U.S.D. VIGOR CARPANETO 1922 AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALC. FORNACIARI SIMONE IN PROPRIO FAVORE, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL C. R. EMILIA ROMAGNA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 3/TFN – Sez. Tess. del 25.11.2014) 4) RICORSO DEL CALC. FORNACIARI SIMONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIGOR CARPANETO 1922, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DAL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL C.R. EMILIA ROMAGNA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 3/TFN – Sez. Tess. del 25.11.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 19 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CFA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 3) RICORSO DELL’U.S.D. VIGOR CARPANETO 1922 AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALC. FORNACIARI SIMONE IN PROPRIO FAVORE, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL C. R. EMILIA ROMAGNA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 3/TFN – Sez. Tess. del 25.11.2014) 4) RICORSO DEL CALC. FORNACIARI SIMONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIGOR CARPANETO 1922, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DAL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL C.R. EMILIA ROMAGNA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 3/TFN – Sez. Tess. del 25.11.2014) Con reclamo in data 1.12.2014, la U.S.D. Vigor Carpaneto 1992 ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti del 24.11.2014 di cui al Com. Uff. n. 3/TFN – Sez. Tess. del 25.11.2014, chiedendo a questa Corte, previa rimessione degli atti del giudizio al Consiglio Federale perché possa rendere esatta interpretazione dell’art. 103-bis N.O.I.F. in relazione all’art. 5 del regolamento FIFA ed agli artt. 100 – 101 – 117.3 N.O.I.F., di dichiarare valido ed efficace il tesseramento del calciatore Simone Fornaciari del 12.9.2014 in favore della reclamante. Anche il calciatore Fornaciari ha proposto autonomo reclamo, riportandosi integralmente, per le considerazioni in diritto, a quello coltivato dalla U.S.D. Vigor Carpaneto 1992. Il reclamo della Vigor Carpaneto 1922 e quello del calciatore Fornaciari, in disparte il profilo della loro stessa ammissibilità, atteso che si risolvono in una riproposizione, pressoché integrale e testuale, delle ragioni giuridiche fatte valere in primo grado e motivatamente disattese dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale impugnata, avverso la quale non muovono dunque alcuno specifico motivo di doglianza, sono infondati e, previa riunione, vanno rigettati. Premesso che i fatti relativi ai trasferimenti del calciatore nella Stagione Sportiva 2014/2015 non sono in contestazione, questa Corte rileva che correttamente la decisione della C.T. impugnata dichiara la nullità del tesseramento del Fornaciari per la reclamante Carpaneto in considerazione della circostanza per la quale detto trasferimento è avvenuto in data 12.9.2014 e dunque al di fuori del periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletivi. L’art. 103 bis, comma 2, ultimo periodo, N.O.I.F., con disposizione che anche secondo questa Corte è chiara ed inequivoca, prevede infatti espressamente, quale presupposto legittimante l’ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, del calciatore interessato da una precedente risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo, che il trasferimento debba avvenire nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletivi e che l’accordo risolutivo fra le parti debba essere formalizzato e depositato entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti suppletivi. Orbene, il Com. Uff. n. 169/A determina quale periodo utile per i trasferimenti e le cessioni suppletivi, per la Stagione Sportiva 2014/2015, con riferimento ai trasferimenti di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D., il periodo che va da lunedì 1 dicembre alle ore 19.00 di martedì 16 dicembre 2014. Ne consegue che, nel caso di specie, mentre risulta soddisfatta la circostanza relativa alla formalizzazione ed al deposito entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti suppletivi dell’accordo per la risoluzione consensuale del trasferimento temporaneo del calciatore Fornaciari al Piacenza, atteso che detto accordo è stato depositato in data 8 settembre 2014, non altrettanto può dirsi riguardo al periodo del trasferimento del calciatore alla società reclamante. Detto trasferimento è infatti avvenuto pacificamente in data 12.9.2014 e dunque effettivamente al di fuori del periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti suppletivi dal Com. Uff. n. 169/A, come correttamente statuito dalla decisione impugnata. Per questi motivi la C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 3) e 4) come sopra rispettivamente proposti dalla società U.S.D. Vigor Carpaneto 1922 di Carpaneto Piacentino (Piacenza) e dal calciatore Fornaciari Simone, li respinge. Dispone addebitarsi le rispettive tasse reclamo.
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