F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 COMMA 1 C.G.S DELLA POLISPORTIVA TRIEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIEI/VECCHIO BORGO S. ELIA DEL 02.11.2014 (Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 27 del 27.11.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 COMMA 1 C.G.S DELLA POLISPORTIVA TRIEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIEI/VECCHIO BORGO S. ELIA DEL 02.11.2014 (Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 27 del 27.11.2014) Con il ricorso in oggetto la società Polisportiva Triei in relazione all’incontro della Lega Nazionale Dilettanti della Sardegna in data 2.11.2014 tra la società ricorrente e la società Vecchio Borgo S.Elia chiede che la decisione della Corte di Appello Territoriale giunta Com. Uff. n. 27 del 27.11.2014 su ricorso prodotto dalla società Vecchio Borgo Sant’Elia e con la quale veniva accolta tra l’altro la richiesta della ripetizione della gara. La società motiva la richiesta di revoca della decisione in primis per mancata comunicazione del ricorso alla controparte (Polisportiva Triei) ricorso presentato dalla società Vecchio Borgo S.Elia. Il ricorso della società Polisportiva Triei non merita accoglimento: il ricorso della Vecchio Borgo S. Elia venne inviato anche alla Polisportiva Triei con raccomandata A.R. che risulta regolarmente notificata alla società ricorrente. Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 comma 1 C.G.S. come sopra proposto dalla società Polisportiva Triei di Triei (Ogliastra). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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