F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. MINTURNO AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER FATTI ASCRIVIBILI AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; – INIBIZIONE DI ANNI 5 AL SIG. DANIELE DI CIACCIO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 2960/35 PF 13-14/GT/DL DELL’11.12.2013 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 83/LND del 7.11.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022/CFA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. MINTURNO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER FATTI ASCRIVIBILI AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; - INIBIZIONE DI ANNI 5 AL SIG. DANIELE DI CIACCIO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 2960/35 PF 13-14/GT/DL DELL’11.12.2013 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 83/LND del 7.11.2014) Con atto, spedito in data 2.12.2014, il Sig. Di Ciaccio Daniele e la società A.S.D. Minturno Calcio a 5 hanno proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale del Lazio (pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 7.11.2014) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, sono state irrogate le seguenti sanzioni: - squalifica per 5 anni al sig. Di Ciaccio Daniele; - ammenda di € 1500,00 alla Società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili al proprio legale rappresentante. La decisione, impugnata con l’atto di reclamo, ha riconosciuto la violazione, da parte del Presidente della società A.S.D. Minturno Calcio a 5, dell’art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento all’aggressione compiuta nei confronti del Direttore di Gara, Sig. Simonelli Andrea, in occasione dell’incontro A.S.D. Polisportiva Calcio Sezze/A.S.D. Minturno, disputatasi in data 18.5.2013 presso il Palazzetto dello Sport di Fondi, e, per i medesimi fatti, la Società reclamante è stata condannata per responsabilità diretta. Con i motivi di ricorso, i reclamanti chiedono l’integrale annullamento delle sanzioni inflitte, attesa la totale insussistenza di qualsivoglia responsabilità del sig. Di Ciaccio Daniele nell’accaduto. Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono. In primo luogo, questa Corte non può esimersi dallo stigmatizzare i toni e le espressioni (in alcuni casi, trattasi, peraltro, di gravissime insinuazioni) contenute nel reclamo che risultano non rispettose dell’autorità e del prestigio che devono essere sempre riconosciuti alle decisioni degli Organi della giustizia sportiva, anche quando non se ne condividano le opinioni. Trattasi di toni ed espressioni che inducono questa Corte a disporre la trasmissione di copia del presente reclamo alla Procura Federale della F.I.G.C. ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere (presso il cui albo degli avvocati risultano iscritti l’Avv. Claudio Antonio Cappiello e l’Avv. Alessandro Ferrone), ai fini delle rispettive valutazioni in ordine alla rilevanza disciplinare dei predetti fatti nei confronti dei tesserati (Di Ciaccio Angelo e Di Ciaccio Daniele) che, sottoscrivendo la procura legale, hanno condiviso il contenuto del reclamo, e nei confronti degli avvocati che hanno firmato l’atto. Ciò premesso, si evidenzia come l’atto di reclamo non adduca elementi (ad eccezione di una testimonianza di parte) idonei neppure a scalfire la ricostruzione del gravissimo fatto di violenza verificatosi in occasione dell’incontro A.S.D. Polisportiva Calcio Sezze/A.S.D. Minturno, disputatasi in data 18.5.2013 presso il Palazzetto dello Sport di Fondi, operata dalla Procura Federale; ricostruzione dei fatti che risulta, peraltro, supportata dagli accertamenti svolti dall’Arma dei Carabinieri. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Minturno di Minturno (Latina). Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ai fini delle valutazioni di competenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it