F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/TFN del 14 Maggio 2015 (172) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO CAFARO (amministratore unico e legale rappresentante p.t. della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl – (nota n. 8635/164 pf14-15 GR/mg dell’8.4.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/TFN del 14 Maggio 2015
(172) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO CAFARO (amministratore unico e legale rappresentante p.t. della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl - (nota n. 8635/164 pf14-15 GR/mg dell’8.4.2015).
Il deferimento
Il Procuratore Federale, letti gli atti del procedimento 164 pf 14-15 ed esaminato il comportamento della US Grosseto che continua a negare ai giornalisti del quotidiano “Corriere della Maremma” Sig.ri Mallarini e Pellegrino, l’accredito per accedere alla tribuna e alla sala stampa dello Stadio senza fornire alcuna motivazione in merito alla decisione adottata; vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata; letta la memoria difensiva, con relativi allegati, fatta pervenire agli avvisati nei termini loro assegnati; svolgeva il deferimento in epigrafe suffragato dalle considerazioni che seguono. Rilevato che: - il Presidente della U.S.S.I. Dott. Luigi Ferrajolo C.R. Lazio, con nota del 07/10/2014 e allegando alla stessa pregressa corrispondenza intercorsa tra la U.S.S.I. Toscana e la US Grosseto, lamentava la circostanza che il Patron della predetta Società, Sig. Piero Camilli, persistesse nell’impedire l’accesso alla tribuna stampa dello stadio cittadino ad alcuni giornalisti a lui sgraditi, così arrogandosi il diritto di stabilire quali giornalisti di ogni testata possano o non possano entrare allo stadio e danneggiando professionalmente ed economicamente i giornalisti non ammessi; - l’attività di indagine posta in essere dalla Procura è consistita in acquisizioni documentali e nell’audizione del Sig. Luciano Cafaro, nominato Amministratore Unico della US Grosseto in data 29/07/2014 pertanto da quella data legale rappresentante della predetta Società; - il diniego di concessione degli accrediti richiesti dalla testata “Corriere della Maremma” per i suoi giornalisti Sig.ri Mallarini e Pellegrino risulta comunicato al quotidiano con mail del 29/08/2014; - agli atti del procedimento risulta acquisita una copia del C.U. n. 4/CDN 2013-2014 del 15/07/2013 dalla cui lettura emerge che il Presidente Camilli e il Grosseto furono, in quella sede, sanzionati per aver revocato, nel bel mezzo della stagione sportiva 2012-2013, gli accrediti precedentemente concessi ai giornalisti Sig.ri Mallarini e Pellegrino per aver espresso giudizi poco lusinghieri sulla persona del Presidente Camilli e sulla sua conduzione della Società in questione. Considerato che: - l’art. 7 del “Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva” per la stagione sportiva 2014-1015 permette di affermare che l’unico motivo per il quale una Società possa negare l’accesso allo stadio a un giornalista sia perché il suo ingresso è “ritenuto pregiudizievole per l’ordine e l’incolumità pubblica all’interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell’incontro, ovvero incompatibile con il numero di posti a disposizione” (comma 6); - la circolare n. 27 del 27/08/2014 della Lega Pro alla quale è allegato il “Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva”, prevede, all’ultimo capoverso, che “la violazione dei principi e delle disposizioni contenuti nella presente Circolare e nell’allegato Regolamento determinerà l’intervento degli Organi della Giustizia Sportiva a tutti gli effetti regolamentari”; - l’US Grosseto non ha giustificato il suo diniego di rilascio dell’accredito ai Sig.ri Mallarini e Pellegrino adducendo motivi di ordine pubblico o di pubblica incolumità ritenendo di non dover motivare il proprio provvedimento trincerandosi dietro presunti “motivi di riservatezza per procedimenti ancora in corso” (vedasi nota 11/09/2014 da Grosseto a U.S.S.I., in atti) ed anzi, il Sig. Luciano Cafaro, in sede di audizione ha espressamente dichiarato che “il mancato rilascio deve essere fatto risalire al mancato rispetto da parte dei due giornalisti nei confronti del Grosseto, sulla base di contenuti di alcuni articoli pubblicati dal giornale di cui si tratta”, così confermando, nei contenuti e nella sostanza, il provvedimento assunto dall’allora Presidente Piero Camilli dopo aver pubblicato, sul sito ufficiale dell’US Grosseto, il comunicato del 05/11/2012, provvedimento che diede luogo al deferimento conclusosi con quanto pubblicato sul già citato C.U. n. 4/CDN 2013-2014 del 15/07/2013; - la C.D.N., oggi T.F.N. Sezione Disciplinare, in quel contesto ebbe ad affermare che la “radicale esclusione di un giornalista dagli spazi a esso riservati in forza dell’accordo intervenuto tra l’U.S.S.I. e le Leghe – viola, in radice, il richiamato accordo volto a regolamentare i rapporti tra Società calcistiche e organi di informazione”, e che le norme correttamente individuate dalla Procura si limitano unicamente a individuare (in via quasi esemplificativa), le più significative modalità procedimentali, che risultano, anch’esse, inevitabilmente violate nel loro contenuto precettivo, a seguito di una condotta, che, come illustrato, si pone in assoluta antitesi con i presupposti, le ragioni, e i contenuti dell’accordo richiamato. Inoltre la violazione dell’art. 1, comma 1° CGS sussiste anche in assenza di una formale violazione del regolamento citato aggiungendo poi che “Non condivisibile è, infine, la ulteriore prospettazione circa la “giustificatezza” della reazione di esclusione, asseritamene compiuta a salvaguardia dei legittimi interessi di taluni soggetti e della Società. Risulta infatti evidente che anche in presenza di condotte diffamatorie o comunque esorbitanti il diritto di cronaca e di critica e il corretto esercizio della professione giornalistica le parti avrebbero certamente potuto e dovuto agire nelle sedi competenti utilizzando efficacemente gli strumenti consentiti dell’Ordinamento tra i quali non pare contemplata la preclusione dell’accesso dei giornalisti agli spazi a questi “professionalmente destinati”; Osservato che: - dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite appare di tutta evidenza la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza posta in essere dall’US Grosseto, e per essa dal suo legale rappresentante in virtù del principio di immedesimazione organica, che ha adottato ingiustificati provvedimenti nei confronti dei giornalisti Sig.ri Mallarini e Pellegrino atti ad impedire agli stessi l’esercizio della propria professione e del diritto di cronaca e di critica; - a nulla rilevano, nel caso di specie, le eventuali differenze riscontrabili fra il provvedimento di “revoca” degli accrediti e quello di “negato rilascio” trattandosi, in entrambi i casi, di espedienti adottati “ad personam” al fine di impedire l’accesso allo stadio ai giornalisti di cui trattasi; - quanto appena evidenziato appare poi confermato dal fatto che l’US Grosseto ha concesso l’accredito ad altri giornalisti della stessa testata; Visto l’art. 32 ter, comma 4, del CGS, la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Luciano Cafaro, in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. dell’US Grosseto FC Srl; 4) la Società US Grosseto FC Srl; per rispondere, il primo della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, con riferimento all’ultimo capoverso della circolare n. 27 del 27/08/2014 della Lega Pro cui è allegato il regolamento che disciplina il rapporto tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e all’art. 7 del ridetto regolamento per avere, direttamente e/o con l’ausilio di altri soggetti tesserati e/o direttamente riconducibili alla predetta Società, posto in essere (rectius: reiterato) provvedimenti atti ad impedire ai giornalisti Sig.ri Carlo Pellegrino e Giancarlo Mallarini l’accesso alla tribuna stampa, mediante il mancato rilascio dell’accredito e ciò in quanto “colpevoli”, nel recente passato, di aver scritto articoli o pubblicato foto non graditi all’allora Presidente Sig. Piero Camilli, precludendo così di fatto agli stessi l’esercizio del diritto di cronaca e della loro attività professionale; la seconda a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per quanto ascritto al Sig. Luciano Cafaro. La memoria difensiva I deferiti depositavano una memoria congiunta a sostegno della posizione, chiedendo l'integrale proscioglimento ovvero, in subordine, l'applicazione della minima sanzione ritenuta di giustizia. Ponendo in risalto la differenza concettuale tra "revoca" e "mancato rilascio" ai fini della procedura degli accrediti ai giornalisti, sostenevano che la normativa Federale prevede esclusivamente la "facoltà" della Società di dispensare gli accrediti, e non "l'obbligo", differenza questa che concederebbe al sodalizio un potere discrezionale anche in ossequio alla disciplina prevista nelle categorie superiori, ove sarebbe rinvenibile una parallela discrezionalità regolamentare mediante l'uso del verbo "possono". Affermando sostanzialmente che la US Grosseto avrebbe sempre onorato il diritto di accesso dei giornalisti allo stadio, rimarcavano la nota conflittualità nel rapporto tra la Società e il quotidiano "Corriere della Maremma" acuito da incomprensioni verificatisi tra il Sig. Piero Camilli ed il giornalista Sig. Carlo Pellegrino, citando e documentando alcuni episodi verificatisi nel tempo e confluiti dinanzi ad altre sedi di competenza. Assumendo quindi la sostanziale infondatezza del deferimento, concludevano per la declaratoria di proscioglimento, ovvero per la irrogazione della minima sanzione riferita al rilievo della lieve manchevolezza poiché giustificata dai richiamati contrasti ad personam. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni: - per Luciano Cafaro le sanzioni dell’inibizione per mesi 2 (due) e dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); - per la Società US Grosseto FC Srl, l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). Sono comparsi altresì il difensore dei deferiti e il Direttore Generale della Società; il primo si è riportato integralmente alle memorie difensive e alle conclusioni in esse contenute, lamentando altresì l’eccessività delle sanzioni richieste dalla Procura Federale; il secondo ha rilasciato spontanee dichiarazioni a difesa dei deferiti. I Motivi della decisione Il deferimento é fondato. I fatti contestati dalla Procura Federale trovano ampio riscontro all'interno degli elementi istruttori e dibattimentali, mostrando come la negazione all'accredito per l'ingresso allo stadio ai giornalisti Sig.ri Mallarini e Pellegrino del "Corriere di Maremma" sia stata effettivamente posta in essere dalla Società, in spregio al vigente regolamento e in antitesi con le scriminanti addotte dalla difesa che pur assumendo rilievi interessanti, non sono in grado di contrastare la reale consistenza degli eventi. La reiterata volontà della US Grosseto di non concedere gli accrediti ai Giornalisti risulta pacifica in ragione dei ribaditi elementi probatori emersi agli atti e richiamati in seno al deferimento, per cui non sussistono incertezze in ordine alla attualità della contestazione sotto il profilo oggettivo. Tra l'altro esiste un precedente specifico (C.U. N. 4/CDN del 15/07/13) a dimostrazione che la contesa tra Società e giornalisti si dipana da lungo tempo, assumendo aspetti conseguenziali nell'àmbito del palese contrasto verificatosi in passato e sfociata anche in altre sedi. Si è dunque verificata una violazione del principio sotteso al corretto svolgimento dei rapporti tra Società calcistiche e Organi di informazione, per cui risultano violati il dettato dell'art. 7 del "Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva" e la circolare N. 27 del 27/08/14 della Lega Pro che all'ultimo capoverso prevede, per il giudizio di situazioni similari, l'intervento degli Organi della Giustizia Sportiva. L'incidenza del menzionato precedente specifico è infine di assoluto ausilio ai fini della giusta interpretazione della specie, che conduce alla comminatoria di una sanzione commisurata alla reiterata violazione. Su tale ultimo aspetto, ritiene tuttavia il Tribunale di dover svolgere una breve digressione che riguarda anche il comportamento di un giornalista non ammesso in tribuna stampa, il cui esame evidenzia aspetti singolari. Si è detto in ordine alla conflittualità del rapporto tra US Grosseto e Corriere della Maremma a corollario di una lunga disputa, per cui al fine di svolgere una complessiva valutazione delle contrapposte posizioni, diviene essenziale completare l'analisi motiva mediante il vaglio degli argomenti addotti dalla difesa, onde pervenire al più sereno verdetto. Il Tribunale non condivide la dicotomia interpretativa concernente la "revoca" o "il mancato rilascio" dell'accredito ai giornalisti, poiché il principio è sostanzialmente simile; mentre può essere condiviso, ma solo nel profilo lessicale, l'argomento connesso alla "facoltà" per la Società di concedere gli accrediti che la US Grosseto ha correttamente esercitato, tranne nel caso in esame. La difesa assume però un peculiare aspetto attribuibile al "Corriere di Maremma", riferendo, tra i numerosi episodi in fatto valutati esimenti in favore della Società, che in data 24/08/14 la US Grosseto ricevette una mail per la richiesta di accredito per l'ingresso allo Stadio, avente il seguente tenore: "avrei evitato di fare almeno il mio accredito visto che in ogni caso non verrò mai". Il Tribunale rileva una contraddizione in termini che potrebbe ingenerare confusione: se da un lato (ex post) il giornalista lamenta il mancato ingresso allo Stadio, dall'altro (ex ante) afferma apertamente la sua intenzione di non frequentarlo. Al di là del caso specifico, ritiene comunque il Tribunale che pur in presenza di una manifesta volontà di tal genere, permanga l'obbligo della Società di rispettare il codificato principio che tutela la categoria di tutti i giornalisti a prescindere dalle singole situazioni, ma nella specie dovrà essere applicato un equo temperamento sanzionatorio attraverso l'adozione del criterio di equivalenza tra l'atteggiamento manifestato dal giornalista e la reiterazione del diniego all'ingresso allo stadio espresso dalla Società (che singolarmente esaminata, avrebbe prodotto una sanzione più elevata). Segue anche la comminatoria alla Società ex art. 4 comma 1 CGS per la violazione perpetrata dal suo legale rappresentante. Sanzioni congrue sono da ritenersi quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare infligge le seguenti sanzioni: - per Luciano Cafaro l’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00); - per la Società US Grosseto FC Srl, l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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