F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/TFN del 14 Maggio 2015 (180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: -omissis – (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Terracina Calcio 1925 Srl), Società SSD TERRACINA CALCIO 1925 Srl – (nota n. 9332/385 pf14-15 DP/fda del 21.4.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/TFN del 14 Maggio 2015
(180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: -omissis - (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Terracina Calcio 1925 Srl), Società SSD TERRACINA CALCIO 1925 Srl - (nota n. 9332/385 pf14-15 DP/fda del 21.4.2015).
Il deferimento
Con provvedimento del 21 aprile 2015 la Procura Federale ha deferito avanti questo Tribunale il Signor -omissis -, all'epoca dei fatti Presidente della SSD Terracina Calcio 1925 arl, nonché la Società stessa, per rispondere: -omissis - della violazione prevista dall’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, NOIF e all’art. 8, commi 8 e 9, CGS, per aver disatteso l’obbligo di pagamento, entro il termine previsto di 30 giorni, in favore dell’allenatore Sig. Guglielmo Bacci, così come disposto dal Collegio Arbitrale della LND con decisione n. 106/34 pubblicata il 18 ottobre 2014; la Società, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per l’operato del suo Presidente, ex art. 4, c. 1, CGS. Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso solo il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. -omissis -: 6 (sei) mesi di inibizione; - per la Società SSD Terracina Calcio 1925 arl: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/16 oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00). I motivi della decisione Appare a questo Tribunale che, effettivamente, l’inadempimento della Società odierna deferita risulti fatto certo e documentalmente provato. Infatti, a seguito della decisione n. 106/34 (comunicata, tramite raccomandata a/r, alla Società debitrice e ricevuta dalla stessa il 12 novembre 2014) del Collegio Arbitrale della LND di condanna della Società Terracina Calcio al pagamento di € 10.564,00 a favore dell’allenatore Sig. Guglielmo Bacci, la Società avrebbe dovuto pagare quanto dovuto al proprio tesserato entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale, nonché inviare, nello stesso termine liberatoria del proprio tesserato (come richiesto espressamente in comunicazione fax della LND alla Società Terracina del 17 novembre 2014). Tuttavia in data 23 dicembre 2014 la LND faceva pervenire alla Procura Federale una nota con la quale si evidenziava l’inadempimento da parte della Società Terracina Calcio. Nessuna comunicazione faceva pervenire l’odierna deferita, rimasta silente in merito. Il mancato pagamento di quanto stabilito dal Collegio Arbitrale della LND viola il disposto dell’art. 94 ter, comma 13, NOIF, e dal CGS con le conseguenti sanzioni del caso. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità del deferito, cui consegue, per responsabilità diretta per l’operato del suo Presidente, quella della Società. Il dispositivo Per tali motivi, Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere: al Sig. -omissis -, mesi 6 (sei) di inibizione; alla Società SSD Terracina Calcio 1925 arl, 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/16 oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
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