F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Cosimo RINAURO / ASDC EVOLI (135/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015
VERTENZA: all. Cosimo RINAURO / ASDC EVOLI
(135/34)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI
Con ricorso del 1 ° aprile 2014 l'allenatore dilettante signor Cosimo Rinauro, ha adito questo
Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D.C. Evoli partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania nella stagione sportiva 2013/2014. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 19 agosto 2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 5.000,00 (cinquemila/00) da erogarsi in dieci rate di euro 500 ciascuna "con scadenze il 20 di ogni mese a partire dal 20 settembre 2013 e fino al 20 giugno 2014.
Con il reclamo in esame, il signor Cosimo Rinauro, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D.C. Evoli di corrispondergli l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) non avendo ricevuto nulla di quanto pattuito, oltre agli interessi di mora ed alla svalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 5 maggio 2014, restituita dalle poste competenti per compiuta giacenza, aveva invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Comitato Regionale Campania della LND, su richiesta del 18 giugno 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 1 ° luglio successivo ha comunicato che non era stato depositato alcun accordo economico presso di loro, " ne e stato depositato altro tipo di documento che definisca un rapporto economico tra le parti in oggetto". Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D.C. Evoli nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritenuto che la mancata consegna della raccomandata dipende esclusivamente dall'inerzia della società stessa all'invito di andare a ritirare la missiva e che di conseguenza questa circostanza non può essere un valido motivo giustificativo dell'atteggiamento della A.S.D.C. Evoli, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento considerato che al momento della presentazione del ricorso non erano ancora scadute le ultime tre rate di quanto pattuito e
PQM
Il Collegio accoglie il parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D.C. Evoli di
corrispondere all'allenatore signor Cosimo Rinauro la complessiva comma di € 3.525,00
(tremilacinquecentoventicinque/00) relativa quanto ad € 3.000,00 (tremila/00) a quanto dovutogli per le prime sette rate pattuite per la stagione sportiva 2013/2014 ed € 25,00 (venticinque/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legate, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Per le ulteriori rate di aprile, maggio e giugno 2014, qualora non pagate, il signor Cosimo Rinauro potrà proporre un nuovo ricorso nei termini temporali stabiliti dalle norme.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Il Collegio decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per non avere l'allenatore signor Cosimo Rinauro provveduto a depositare l'accordo economico presso il competente Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, cosi come previsto dalla vigente normativa. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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