F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA : all. Enrico DI PIETRO / ASD VIRTUS PILASTRO (143/34) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA : all. Enrico DI PIETRO / ASD VIRTUS PILASTRO (143/34) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 18 marzo 2014 l'allenatore di base Enrico DI PIETRO regolarmente iscritto nei ruoli del STF assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società ASD VIRTUS PILASTRO, partecipante al Campionato Regionale di 2^ categoria Regionale Lazio ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 1200 per le rate di € 400 scadute in marzo, aprile e maggio 2013 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il tecnico asserisce che la società si era impegnata a corrispondere allo scrivente la somma di € 2000 per premio annuale di tesseramento in 5 r e da € 400 ciascuna ma di aver ricevuto solo la somma di € 800. Asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato il 15 dicembre 2012 presso il Comitato Regionale Lazio,la ASD VIRTUS PILASTRO CALCIO, non ha effettuato il pagamento delle 3 rate di € 400 scadute in marzo, aprile e maggio 2012. La ASD VIRTUS PILASTRO invitata da questo Collegio il giorno 7 maggio 2014 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso e meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD VIRTUS PILASTRO di pagargli la somma di € 1200 inerente le tre rate di € 400 scadute in marzo, aprile e maggio 2013. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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