F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Alessandro OLIVA / VERBANIA CALCIO 1959 srl (153/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015
VERTENZA: all. Alessandro OLIVA / VERBANIA CALCIO 1959 srl
(153/34)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA
Con ricorso del 19/05/2014, l'avv. Cesare Italo Rossini, legale dell'allenatore
professionista di 21 categoria, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della S.S.D. Verbania Calcio 1959, il pagamento della
complessiva somma di €.18.000,00, oltre agli interessi di mora e rimborso indennità chilometrica.
Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti in data 30/11/2012, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti del Dipartimento Interregionale della Lnd, stagione sportiva 2012/2013, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo lordo di € 17.500,00, da pagarsi in sette rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, attenendosi alle previsioni fiscali di Legge. Sempre con lo stesso ricorso, il legale rappresentante dell'allenatore Oliva Alessandro ha prodotto copia di un secondo contratto, sottoscritto con la medesima società, in data 22/08/2013, stagione sportiva 2013/2014, con il quale veniva stabilito che, per lo svolgimento dell'attività di allenatore della squadra, la corresponsione della somma di € 24.000,00, da pagarsi in dodici rate mensili di uguale importo, entro la stagione di riferimento, attenendosi alle previsioni fiscali per Legge. Il Dipartimento Interregionale della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, per la stagione sportiva 2012/2013, e stato depositato presso i loro Uffici, in data 6/12/2012, invece, quello relativo alla stagione sportiva 2013/2014, e stato depositato il 06/09/2013. Con raccomandata del 03/06/2014, il ricorrente, invitato dalla Segreteria di questo Collegio, ha spedito le ricevute di ritorno inviate alla Società Verbania Calcio 1959, quale prova dell'inoltro del ricorso in questione. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 29/10/2014, ha invitato la S..S.D. Verbania Calcio 1959 alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni prodotte dalla Società. Da verifiche effettuate dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale risulta che la raccomandata n. 15122710433-9, spedita in data 30/10/2014 dagli Uffici della F.I.G.C. di Roma, con la quale venivano richieste le controdeduzioni alla società Verbania Calcio 1959, e stata restituita in data 5/12/2014 al mittente con timbro con la dicitura"COMPIUTA GIACENZA". Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti e al silenzio della società, ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Alessandro Oliva e meritevole di accoglimento Al ricorrente spettano € 10.000,00 a saldo dell'accordo stipulato il 30/11/2012, stagione sportiva 2012/2013 ed € 8.000,00 a saldo dell'accordo economico stipulato 22/08/2013, relativo alla stagione sportiva 2013/2014, e comunque fino al 17/12/2013, data delle sue dimissioni dall'incarico ricevuto di allenatore della prima squadra, oltre agli interessi legali, calcolati equitativamente in complessivi € 170,00. Sull'importo sopra citato dovranno messere effettuate le ritenute previste per legge.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S.D. Verbania Calcio 1959 di
corrispondere all'allenatore professionista Alessandro Oliva la somma complessiva di €. 18.000,00, a saldo di quanto pattuito per le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014, oltre a complessivi €. 170,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €.18.170,00, su cui dovranno essere operate le ritenute fiscali previsti dalla legge. Sull'importo sopra citato dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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