F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Michele CALIFANO / ASD ISERNIA ( 161/34) ARBITRI: sign. Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Michele CALIFANO / ASD ISERNIA ( 161/34) ARBITRI: sign. Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI L'allenatore di III^ categoria Michele Califano, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale, ha dichiarato di essere stato assunto per la stagione sportiva 2013/2014, in qualità di allenatore della prima squadra della ASD Isernia,compagine partecipante al campionato Nazionale di Serie D, a partire dal 10/ 01/2014. Il tutto perfezionato da un accordo economico regolarmente depositato presso il Comitato di competenza, dove la società si era impegnata a riconoscere al ricorrente la somma di euro 4.500,00 suddivisa in rate mensili uguali da euro 750,00 a partire dal mese di gennaio fino al mese di giugno 2014. L'allenatore ha dichiarato di non aver percepito nulla, e invita questo Collegio a far obbligo alla società al pagamento di quanto pattuito e sottoscritto tra le parti , ossia euro 4.500,00 quale premio di tesseramento e euro 15.210,29 quali rimborso spese chilometriche da Pagani ad Isernia (fornendo abbondante e minuziosa documentazione) per un totale di euro 19.710,29. Come di consueto il Segretario del Collegio in data 2 luglio ha invitato la società a fornire le proprie contro deduzioni, senza nessuna risposta. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e non avendo ricevuto alcuna controdeduzioni da parte della società, dichiara il ricorso meritevole di parziale accoglimento in quanto al momento del ricorso la rata di giugno non era ancora scaduta. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società ASD Isernia al pagamento in favore dell'allenatore Michele Califano della somma di euro 3.750,00 quale premio di tesseramento mancante e di euro 15.210,29 quale rimborso spese oltre ad euro 190 quali interessi equitativamente calcolati per un totale di euro 19.150,29. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it