F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all.Giacomo COSTIGLIOLA / SC MARSALA 1912 ssd a rl (74/34) ARBITRI: sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all.Giacomo COSTIGLIOLA / SC MARSALA 1912 ssd a rl (74/34) ARBITRI: sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI Con ricorso datato 13/12/2013 t'allenatore di base Costigliola Giacomo iscritto nei ruoli del S.T.F. Mat.44994,assunto in qualità di allenatore della I^ squadra della ssd.Sport Club Marsala 1912 Partecipante al campionato di eccellenza siculo adiva questo Collegio affinché obbligasse la società al pagamento del premio di tesseramento di euro 7500,00 stipulato e depositato In data 24/8/2012. Dichiara inoltre di essere stato esonerato poi riassunto in data 6/11/2012 e di nuovo esonerato in data 10/12/2012 e di aver accettato in comune accordo la conduzione della squadra juniores, di non aver mai ricevuto esonero scritto come richiesto. Chiede oltre al pagamento del premio di tesseramento gli interessi di mora maturati più il risarcimento derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio con raccomandata chiedeva sia alla società S.C.Marsala 1912 le proprie controdeduzioni alla richiesta dell'allenatore ed allo stesso le proprie osservazioni qualora ce ne fossero. La società controdeduceva alle richieste del Costigliola presentando quattro assegni di cui tre rilasciati dalla banca Unipol risalenti al periodo 13/3/2013 di euro 500,00 ;18/09/2013 euro 500,00 euro 500,00 più un assegno della U.G.F. di euro 2650,00 tutti intestati al Costigliola per un totale di euro 4150,00. Inoltre la società pur di chiudere l'accordo e disponibile alla liquidazione della rimanenza di euro 3350,00 quale saldo delle spettanze pattuite. La società comunque rimane basita nel constatare che lo stesso non ha menzionato gli acconti ricevuti. Il Costigliola in relazione alle controdeduzioni della società rispondeva che avrebbe accettato il pagamento dei rimanenti 3350,00 purché aggravati dagli interessi di mora quantificati "da lui " in euro 1500,00 più gli interessi per il risanamento del danno per un totale di euro 4850,00 ai fini della chiusura bonaria della controversia. Il Collegio esaminati i documenti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento in quanto la società ha dimostrato il pagamento del premio di tesseramento con assegni. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Costigliola e dichiara l'obbligo alla ssc Sport Club Marsala 1912 al pagamento del saldo del premio di tesseramento di euro 3350,00 pia euro 30,00 di interessi maturati per un totale di euro 3380,00 . Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio. Il Collegio inoltre decide di rimettere gli atti alla Procura Federate per la valutazione del comportamento eventualmente non consono al ruolo ricoperto dell'allenatore Costigliola Giacomo,ai sensi dell'art.1 bis del CGS. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it