F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA:all. Gaetano G.A. BELLIA / USD ATLETICO CATANIA (164/34) ARBITRI: sigg.Mario ROSSINI e Domenica CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA:all. Gaetano G.A. BELLIA / USD ATLETICO CATANIA (164/34) ARBITRI: sigg.Mario ROSSINI e Domenica CARRETTA Con ricorso del 9 giugno 2014 I'allenatore di base Bellia Gaetano Giuseppe Antonio, iscritto nei ruoli del S.T.F. ha adito questo Collegio Arbitrale per Tarsi riconoscere il pagamento, da parte della società U.S.D. Atletico Catania, della somma di € 4,200,00 oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. A sostegno del ricorso ha prodotto copia della scrittura privata, stipulata in data 3/10/2101-31, con la quale la società si era impegnata a corrispondergli c con premio di tesseramento di € 4,200,00 da pagarsi in sette rate da € 600.00 cadauna, ogni fine mese a partire dal 31/10/2013 al 30/4/2014, per la conduzione della prima squadra, partecipante al campionato di Promozione della regione Sicilia, per la stagione sportiva 201 3/2014, a decorrere dal 3/10/201 3 al 30/6/2014, per quattro allenamenti settimanali. Con raccomandata A/R del 13/11/2013 la società comunicava al Sig. Bellia il suo esonero dalla conduzione tecnica della squadra. In data 2/10/2014 il Segretario di questo Collegio Arbitrale invitava, con lettera raccomandata: la società USD Atletico Catania a produrre proprie controdeduzioni scritte e 1'allenatore a presentare eventuali osservazioni. La Segreteria scriveva inoltre, in data 7/10/2014 al CR Sicilia LND per tarsi attestare l’avvenuto deposito dell'accordo economico, ricevendo una risposta negativa. Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in quanto la società in questione nulla ha opposto alla richiesta dell'allenatore Bellia. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore e fa obbligo alla società U.S.D. Atletico Catania di corrispondere al Sig. Bellia Gaetano Giuseppe Antonio la somma di € 4.200 per il mancato pagamento del premio di tesseramento oltre ad € 20,00 per interessi equitativamente calcolati, per una somma complessiva di € 4.220,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dopo per 1'invocato risarcimento del danno di svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Il Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per il mancato deposito del contratto da parte dell'allenatore. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità e tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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