F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Gabriele RATTI / CALCIO LECCO 1912 S.p.A ( 165/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Gabriele RATTI / CALCIO LECCO 1912 S.p.A ( 165/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 10/06/2014, lo Studio Legale Moscheni-Carissimi, difensori dell'allenatore Professionista di 2^ Categoria Gabriele RATTI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., hanno adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto al loro assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della società Calcio Lecco 1912 S.p.A. il pagamento di E. 8.000,00, a saldo delle sue spettanze oltre agli interessi al tasso ufficiale di sconto da contratto, agli ulteriori interessi di mora e rivalutazione monetaria ex lege dal dovuto al saldo effettivo; con ulteriore condanna al risarcimento del danno ex art. 1123 c.c. da liquidarsi in via equitativa. Nel ricorso i legali rappresentanti dell'allenatore, nel precisare che, con regolare contratto annuale del 05/08/2013, di cui hanno allegato copia, regolarmente sottoscritto dalle parti, la sopracitata Società, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti della Lnd, si era impegnata a corrispondere al loro assistito un compenso annuo lordo di € 10.000,00, da versarsi mediante n. 10 rate mensili da € 1.000,00 con scadenze alla fine di ogni mese, quale tecnico per la stagione sportiva 2013/2014. I legali hanno comunicato, altresì, che in data 21/11/2013, a seguito delle dimissioni dell'allenatore della prima squadra il loro assistito, su richiesta della Società e relativo tesseramento, ha svolto le mansioni di responsabile della prima squadra, a tutto il 15/12/2013, dalla 13^ alla 16^ giornata del girone di andata. In data 17/12/2013, per 1'effetto dell'incarico della conduzione della prima squadra ad altro allenatore il loro assistito ha acconsentito alla variazione delle proprie mansioni divenendo collaboratore della prima squadra, tutto con 1'accordo della società e fermo restante il compenso economico come da precedenti accordi. Inoltre, hanno comunicato che il ricorrente pur a disposizione del nuovo allenatore c/o alla società, non ha mai ricevuto indicazioni circa lo svolgimento dell'attività nonostante abbia manifestato di voler fornire la propria prestazione contrattuale, anche per il tramite dei suoi difensore. Hanno allegato documentazione da cui si evince l'ingiustificato rifiuto della società convenuta di ricevere le prestazioni nonché di corrispondere il dovuto stabilito in contratto. I legali hanno comunicato che il loro assistito ha ricevuto solo € 2.000,00 a fronte della somma pattuiti per cui e ancora in credito di € 8.000,00 Infine, hanno allegato copie di articoli di giornali in cui e riportato l'incarico di allenatore ricevuto, calendario del girone di appartenenza del Calcio Lecco 1912, copia della comunicazione di variazione di incarico, recante la data del 17/12/2013, nonché copie di lettere inviate alla società circa i chiarimenti sulle mansioni e su richiesta di compensi maturati e non corrisposti. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale il 7/10/2014, ha chiesto al Dipartimento Interregionale della L.N.D. di confermare l'avvenuto deposito, cosi come previsto dalla normativa federale, del contratto/accordo economico intercorso fra le parti. Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., in data 10/10/2014, ha comunicato che l'accordo economico stipulato tra la società Calcio Lecco 1912 SpA e l'allenatore Ratti Gabriele per la stagione sportiva 2013/2014, non e stato depositato presso i propri Uffici. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 2/10/2014, con accettazione in data 06/10/2014, da parte di Poste Italiane, come si evince dall'allegato modulo di "Esito della Spedizione", ha invitato la società Calcio Lecco 1912 SpA a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore di 2^ categoria Ratti Gabriele e meritevole di accoglimento considerato, altresì, che la società nulla ha ritenuto di contro dedurre. Al ricorrente spettano € 8.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 35,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 8.035,00. Sul sopracitato importo vanno operate le ritenute fiscali di legge PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società Calcio Lecco 1912 SpA di corrispondere all'allenatore Ratti Gabriele la somma di € 8.000,00, stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 35,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 8.035,00, a cui vanno operate le ritenute fiscali previsti per legge. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Per il mancato deposito del contratto presso il Dipartimento Interregionale della Lnd, al momento dell'incarico di allenatore della prima squadra, come da normativa in essere, il Collegio Arbitrale decide di rinviare gli atti alla Procura Federale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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