F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Cesare Emanuele RATTI / CALCIO LECCO 1912 S.p.A (166/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Cesare Emanuele RATTI / CALCIO LECCO 1912 S.p.A (166/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 10/06/2014, 1o Studio Legale Moscheni-Carissimi, difensori dell'allenatore di base Uefa "B" Cesare Emanuele RATTI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., hanno adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto al loro assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della società Calcio Lecco 1912 S.p.A. il pagamento di € 4.800,00, a saldo delle sue spettanze oltre agli interessi al tasso ufficiale di sconto da contratto, agli ulteriori interessi di mora e rivalutazione monetaria ex lege dal dovuto al saldo effettivo; con ulteriore condanna al risarcimento del danno ex art. 1123 c.c. da liquidarsi in via equitativa. Nel ricorso i legali rappresentanti dell'allenatore, nel precisare che, con regolare contratto annuale del 30/09/2013, di cui hanno allegato copia, regolarmente sottoscritto dalle parti, la sopracitata Società, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti della Lnd, si era impegnata a corrispondere al loro assistito un compenso annuo lordo di € 6.000,00, da versarsi mediante n. 10 rate mensili da € 600,00 cadauno con scadenze alla fine di ogni mese, quale allenatore in seconda della 1" squadra, per la stagione sportiva 2013/2014. Hanno comunicato, altresì, che il ricorrente ha svolto l’attività di collaboratore della prima squadra, mansioni svolte anche per la squadra Juniores e che in data 21/11/2013, a seguito delle dimissioni dell'allenatore della prima squadra, il loro assistito, su richiesta della Società ha continuato a svolgere la propria attività in ausilio al nuovo incaricato, la conduzione della prima squadra, fino a tutto il 15/12/2013.. In data 17/12/2013, per 1'effetto dell'incarico della conduzione della prima squadra ad altro allenatore, pur restando a disposizione dello stesso c/o comunque a disposizione della società, non ha mai ricevuto indicazioni circa lo svolgimento dell'attività, nonostante abbia manifestato di voler fornire la propria prestazione contrattuale, anche per il tramite dei suoi difensori. Ancora, hanno allegato documentazione da cui si evince l'ingiustificato rifiuto della società convenuta di ricevere le prestazioni nonché di corrispondere il dovuto stabilito in contratto. Hanno comunicato che il loro assistito ha ricevuto solo le prime due mensilità, nulla percependo per i mesi lavorati da settembre 2013 incluso fino ad aprile 2014, per un totale di e 4.800,00, restando vani tutti i solleciti inviati alla società. Hanno allegato copie di distinta della società Calcio Lecco, gara del 6/10/2013, stralcio Comunicato Ufficiale n. 51 del 13/11/2013, del Dipartimento Interregionale della Lnd, riportante le decisioni del Giudice Sportivo a carico di allenatori, nonché copie di lettere inviate alla società per richiesta di compensi maturati e non corrisposti. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale il 7/10/2014, ha chiesto al Dipartimento Interregionale della L.N.D. di confermare l'avvenuto deposito, cosi come previsto dalla normativa federale, del contratto/accordo economico intercorso fra le parti. Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., in data 10/10/2014, ha comunicato che l'accordo economico stipulato tra la società Calcio Lecco 1912 SpA e l'allenatore Ratti Cesare Emanuele, per la stagione sportiva 2013/2014, non e stato depositato presso i propri Uffici. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 2/10/2014, ricevuta in data 9/10/2014, ha invitato la società Calcio Lecco 1912 SpA a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore di base Uefa "B" Ratti Cesare Emanuele e meritevole di accoglimento, considerato, altresì, che la società nulla ha ritenuto di contro dedurre. Al ricorrente spettano € 4.800,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 20,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.820,00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società Calcio Lecco 1912 SpA di corrispondere all'allenatore Ratti Cesare Emanuele la somma di € 4.800,00, stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 20,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.820,00. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Il mancato deposito del contratto da parte dell'allenatore ricorrente non va segnalato alla Procura Federale,in quanto lo stesso ha svolto le mansioni di allenatore in seconda per la società,mentre il deposito e obbligatorio soltanto per l'allenatore della prima squadra. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF dal CGS.
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