F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all.Giuseppe BUTTI / CALCIO LECCO 1912 S.p.A ( 167/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all.Giuseppe BUTTI / CALCIO LECCO 1912 S.p.A ( 167/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso dell' 11/06/2014, lo Studio Legale Moscheni-Carissimi, legali dell'allenatore Professionista di 2^ Categoria Giuseppe BUTTI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., hanno adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto al loro assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della società Calcio Lecco 1912 S.p.A. il pagamento di € 3.740,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi al tasso ufficiale di sconto da contratto, agli ulteriori interessi di mora e rivalutazione monetaria ex lege dal dovuto al saldo effettivo; con ulteriore condanna al risarcimento del danno ex art. 1123 c.c. Nel ricorso i legale rappresentanti dell'allenatore, nel precisare che, con regolare contratto annuale del 30/09/2013, di cui hanno allegato copia, regolarmente sottoscritto dalle parti, la sopracitata Società, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti della Lnd, si era impegnata a corrispondere al loro assistito un compenso annuo lordo di E. 22.000,00, da versarsi mediante n. 10 rate mensili da € 2.200,00 cadauna con scadenze alla fine di ogni mese, quale tecnico responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2013/2014. Hanno comunicato, altresì, che in data 21/11/2013, l ‘allenatore ha rassegnato le dimissioni quale responsabile della prima squadra e di ciò oltre a dame comunicazione scritta alla società lo ha partecipato a tutti gli Organi competenti della FIGC. I legali hanno, ancora, comunicato che il loro assistito non ha ricevuto il saldo delle sue competenze, cosi come previsto dal contratto per il mese di ottobre e i giorni lavorati del mese di novembre, fino alla data delle dimissioni, pari la somma di € 3.740,00. Sono stati allegati: copia del modulo di dimissioni, datato 21/11/2013, inviato al Settore Tecnico della FIGC; copia del comunicato stampa, redatto dalla Società Calcio Lecco 1912, SpA, in cui nel prendere atto delle dimissioni dell'allenatore Butti Giuseppe si ringrazia lo stesso per la professionalità dimostrata, copia di lettere inviate alla società Calcio Lecco 1912 SpA con le quali i legali hanno richiesto i compensi maturati e non ancora corrisposti. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale il 7/10/2014, ha chiesto al Dipartimento Interregionale della L.N.D. di confermare l'avvenuto deposito, cosi come previsto dalla normativa federate, del contratto/accordo economico intercorso fra le parti. Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., in data 10/10/2014, ha comunicato che l'accordo economico stipulato tra la società Calcio Lecco 1912 SpA e I'allenatore Butti Giuseppe, per la stagione sportiva 2013/2014, e stato depositato presso i propri Uffici in data 21/10/2013. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 2/10/2014, con accettazione in data 06/10/2014, da parte di Poste Italiane, come si evince dall'allegato modulo di "Esito della Spedizione", ha invitato la società Calcio Lecco 1912 SpA a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore di 2^ categoria Butti Giuseppe e meritevole di accoglimento considerato, altresì, che la società nulla ha ritenuto di contro dedurre. Al ricorrente spettano € 3.740,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 16,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.756,00. Sul sopracitato importo vanno operate le ritenute fiscali di legge P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società Calcio Lecco 1912 SpA di corrispondere all'allenatore Butti Giuseppe la somma di € 3.740,00, stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 16,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.756,00, a cui vanno operate le ritenute fiscali previsti per legge.Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo anno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, stele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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