F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Gianpaolo CHIERICO / ACD SANT’ANGELO 1907 srl ( 171/34) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Gianpaolo CHIERICO / ACD SANT'ANGELO 1907 srl ( 171/34) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 13 giugno 2014, l'allenatore professionista GIAMPAOLO CHIERICO iscritto al settore tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di € 11.160,00,cosi suddivisa € 5000,00 per premio di tesseramento ed € 6.160,00 per rimborso spese indennità chilometrica, oltre agli interessi di mora e il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. A sostegno del ricorso ha prodotto copia della scrittura privata,del 18/8/2013 non depositata, come da nota del 27/10/2014, con la quale la società A.C.D. Sant'Angelo 1907 s.r.l. si impegnava, per la conduzione della squadra partecipante al campionato di ECCELLENZA, per la stagione sportiva 2013/2014, a corrispondere al Sig. Giampaolo Chierico la somma di € 7.500,00 quale premio di tesseramento, da pagarsi in dieci rate di € 750,00 cadauna dal 27/8/2013 al 27/5/2014; l'accordo inoltre prevedeva un rimborso spese chilometriche part ad un ad 1/5 del costo della benzina, moltiplicato per il numero dei chilometri tra residenza c/o il domicilio dell'allenatore ed il campo di gioco della società. In data 2 ottobre 2014 la segreteria di questo Collegio Arbitrale invitava; la parte resistente a presentare proprie controdeduzioni ed il ricorrente eventuali osservazioni, con raccomandata del 3/10/2014 restituita al mittente perche la società ha cessato l'attività come risulta dalla certificazione dell'anagrafe federale. La società A.C.D. Sant'Angelo nulla ha fatto pervenire a sua difesa, pertanto il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per mancata opposizione alla richiesta dell'allenatore ricorrente. Il Collegio ritiene che vanno riconosciute all'allenatore anche le spese chilometriche in quanto con il ricorso, ha dettagliatamente ricostruito la somma mensile che gli era dovuta di € 616,00 (0,55 il costo della benzina, 56 i chilometri andata e ritorno percorsi, quattro allenamenti più una gara per quattro settimane). PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso fa obbligo alla società A.C.D. Sant'Angelo 1907 s.r.l. di corrispondere all'allenatore Giampaolo Chierico la somma di € 11.160,00 così suddivisi € 5000,00 a saldo del premio di tesseramento ed € 6.160,00 per rimborso spese indennità chilometrica, oltre agli interessi di mora di € 92,00 Per un totale complessivo di € 11.252,00 Nulla e dovuto per 1' invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. Il Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federate per il mancato deposito del contratto da parte dell'allenatore. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del GS.
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