F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: Fausto COMINOTTI / A.C. CASTEISANGIORGIO (178/34) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: Fausto COMINOTTI / A.C. CASTEISANGIORGIO (178/34) ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Gianfranco RICCI Con ricorso del 18 giugno 2014 l'allenatore di base Fausto Cominotti regolarmente iscritto nei ruoli del STF della FIGC assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società A.C. CASTEISANGIORGIO, partecipante al Campionato d'Eccellenza del Comitato Regionale Lombardia ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 7500 per le rate di € 2500 scadute in novembre 2012, marzo e giugno 2013. II tecnico asserisce che la società si era impegnata a corrispondere allo scrivente la somma di € 7500 per premio annuale di tesseramento in 3 rate da € 2500 ciascuna ma di non aver ricevuto nulla. Asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato con scrittura privata il 10 luglio 2012 la A.C. CASTEISANGIORGIO non ha effettuato il pagamento delle 3 rate di € 2500 scadute in novembre 2012, marzo e giugno 2013. La raccomandata inviata alla società e stata restituita al mittente per il mancato ritiro e compiuta giacenza. Da comunicato ufficiale N° 4 del 19/7/2013 si evinceva che la Società di cui si tratta risultava essere inattiva nel campionato 2013/2014. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso e meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla A.C. CASTEISANGIORGIO di pagargli la somma di € 7500 inerente le tre rate di € 2500 scadute a novembre 2012 e marzo e giugno 2013 oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a € 40 per un totale di € 7540. Per il mancato de deposito del contratto da parte dell'allenatore,il Collegio decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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