F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA:all. Valentina DE RISI / ASD REAL MARSICO ( 184/34) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Sergio FINCATTI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA:all. Valentina DE RISI / ASD REAL MARSICO ( 184/34) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Sergio FINCATTI Con ricorso del 20 giugno 2014, l'allenatore di base UEFA "B" De Risi Valentina, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Cristina Zecca, sito in Battipaglia (SA) alla Via Aitoro, n. 18, che la rappresenta e la difende, ha adito questo Collegio Arbitrale perche le venisse riconosciuto da parte della società A.S.D. Real Marsico, partecipante al campionato di calcio femminile di serie A", il pagamento della somma di € 5.000,00 oltre agli interessi di mora a saldo del premio tesseramento. A sostegno del ricorso e stata prodotta copia della scrittura privata del 15/7/2012 regolarmente depositata, stipulata tra le parti con la quale la società A.S.D. Real Marsico, per la conduzione della prima squadra per la stagione sportiva 2012/2013 si impegnava a corrispondere alla De Risi Valentina la somma di € 7000,00, in qualità di allenatore responsabile della prima squadra a decorrere dall' 1 /8/2012 al 30/6/2013, per quattro allenamenti settimanali, da pagarsi in unica soluzione, oppure in 10 rate da € 700,00 cadauna con decorrenza dal 30/9/2012 al 30/6/2013. L'accordo prevedeva anche un rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo della benzina, moltiplicata per i chilometri tra residenza/domicilio dell'allenatore ed il campo di gioco della società. Con il ricorso fa presente di aver ricevuto solo la somma di € 2000,00. In data 3/10/2014 la Segreteria di questo Collegio Arbitrale invitava: la società resistente A.S.D. Real Marsico ad inviare proprie controdeduzioni scritte e la ricorrente a presentare eventuali osservazioni alle controdeduzioni della società. La società convenuta, regolarmente invitata a presentare le proprie difese, nulla ha fatto pervenire a questo Collegio, il quale esaminata la documentazione ritiene che il ricorso e meritevole di accoglimento per mancata opposizione alla richiesta della ricorrente. Nulla e dovuto per le spese di viaggio in quanto l'allenatore De Risi nulla ha documentato. PQM Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso fa obbligo alla società A.S.D. Real Marsico di corrispondere all'allenatore De Risi Valentina la somma di € 5000,00 a saldo del premio di tesseramento pattuito con l'accordo economico del 15/7/2012, oltre agli interessi equitativamente calcolati di € 37.00 per un totale complessivo di € 5.037,00, oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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