F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA : all. Vincenzo Antonio PACINO / ASD CORIGLIANO SCHIAVONEA ( 190/34 ) ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA : all. Vincenzo Antonio PACINO / ASD CORIGLIANO SCHIAVONEA ( 190/34 ) ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI Con ricorso del 24 giugno 2014 l'avv. Salvatore Romeo, legale rappresentante dell'allenatore di Base UEFA B, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, PACINO VINCENZO ANTONIO,che peraltro ha sottoscritto il ricorso, ha adito a questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto da parte della ASD CORIGLIANO SCHIAVONEA, il pagamento della somma di € 6.500 (seimilacinquecento) a saldo delle sue spettanze relative alla stagione sportiva 2012/13 e d € 7.000 (settemila) a saldo delle sue spettanze relative alla stagione sportiva 2013/14 e cosi per la complessiva somma di € 13.500 (tredicimilacinquecento) , oltre agli interessi di mora ed al risanamento derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso viene precisato che la società Asd Corigliano Schiavonea, nella persona del legale rappresentante si e impegnata a corrispondere all'allenatore Pacino Vincenzo Antonio i seguenti premi di tesseramento : -Con scrittura del 07/09/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, la società Asd Corigliano Schiavonea, partecipante al Campionato di Promozione Calabria, si era impegnata a corrispondere al sig. Pacino Vincenzo Antonio, in qualità di allenatore della Prima Squadra la somma di € 8.000 (ottomila) da pagarsi in quattro rate di € 2.000 (duemila) cadauna, per la stagione sportiva 2012/13. -Con scrittura del 02/09/2013, regolarmente sottoscritta dalle parti, la società Asd Corigliano Schiavonea, partecipante al Campionato di Eccellenza Calabrese, si era impegnata a corrispondere al sig. Pacino Vincenzo Antonio, in qualità di allenatore della Prima Squadra la comma di € 9.000 (novemila) da pagarsi in nove rate di € 1000 (mille) cadauna con scadenza fine mese a decorrere dal 30/09/2013 al 30/05/2014 per la stagione sportiva 2013/14 . Considerato che ad oggi la Asd Corigliano Schiavonea ha corrisposto al tecnico Pacino Vincenzo € 1.500 ( millecinquecento ) per la stagione sportiva 2012/13, ed € 2.000 ( duemila ) per la stagione sportiva 2013/14 a fronte del totale da corrispondere, ragion per cui il ricorrente lamenta il saldo del residuo da liquidare, da parte della Asd Corigliano Schiavonea, pari ad € 13.500 (tredicimilacinquecento ). Il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia dell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2013/2014, sottoscritto tra le parti in questioni e depositato presso i loro uffici in data 7/9/2013 . La società Asd Corigliano Schiavonea, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzione, con raccomandata del 03/10/2014, da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, non avendo ricevuto a tutt'oggi la cartolina di ritorno della società che attesti l'avvenuta consegna della raccomandata, la segreteria si e attivata, presso il competente ufficio postale, il quale ha confermato la regolare consegna del documento per cui e presumibile che il mancato ritorno Bella cartolina sia stato causato o da un suo smarrimento o da inerzia della stessa società. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti e considerato altresì che la Asd Corigliano Schiavonea nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della società Asd origliano Schiavonea di corrispondere all'allenatore Vincenzo Antonio Pacino la somma di € 12.500 (dodicimilacinquecento) a saldo di quanto pattuito per le stagioni sportiva 2012/13 (euro ..500) e 2013/14 (euro 7.000) oltre ad € 50 per interessi equitativamente calcolati per un totale di 12.550 (dodicimilacinquecentocinquanta). Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federate per avere le parti previsto nel contratto un massimale superiore a quello stabilito dalle norme relativamente alla stagione 2012/13 in cui nel campionato di promozione il massimale previsto risulta essere di € 7000 ( settemila ) l'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla infine e dovuto per il risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del medesimo, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. a presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, stele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 della NOIF e del CGS.
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