F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA:all. Andrea SALVI / ASD CAGLIESE CALCIO ( 193/34) ARBITRI sigg. Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA:all. Andrea SALVI / ASD CAGLIESE CALCIO ( 193/34) ARBITRI sigg. Gianfranco RICCI e Mario ROSSINI Con ricorso datato 30/06/2014 l'avvocato dell'allenatore dilettante Salvi Andrea che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento,ha adito questo Collegio Arbitrale affermando che il proprio assistito aveva prestato la propria attività di allenatore della I^ squadra della società Cagliese Calcio partecipante al campionato di eccellenza delle Marche. Nel ricorso si precisa che l'allenatore ha stipulato regolare contratto,depositato in data 27/07/2013, e che la società si era impegnata a corrispondere allo stesso euro 6500,00 quale premio di tesseramento da pagare in 10 rate di 650,00 euro cadauna il 27 di ogni mese. In data 26/10/2013 l'allenatore veniva esonerato verbalmente esonero poi confermato per iscritto con race. datata 04/11/2013. Con il reclamo in esame il legate del sig. Salvi Andrea chiede a questo Collegio Arbitrale di far Obbligo all' asd Cagliese Calcio di corrispondere l'intero importo (euro 6500,00) del premio di tesseramento più gli interessi maturati ed il risarcimento della svalutazione monetaria. Il segretario del Collegio con raccomandate ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore di replicare eventualmente alle stesse. Ad oggi nulla ha ritenuto di controdedurre la società. Il Collegio Arbitrale vista la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento PQM Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Cagliese Calcio al pagamento di euro 6500,00 quale saldo del premio di tesseramento più euro 65 quali interessi per un totale di euro 6565,00. Nulla e dovuto infine,per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e dal CGS.
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