F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Silvio PELLEGRINI / ASD SULMONA CALCIO 1921 (109/34)

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 27.04.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 255 del 08.05.2015 VERTENZA: all. Silvio PELLEGRINI / ASD SULMONA CALCIO 1921 (109/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI Con ricorso del 17 febbraio 2014 l'allenatore dilettante signor Silvio Pellegrini, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di collaboratore tecnico della società A.S.D. Sulmona Calcio 1921 partecipante al campionato Nazionale di Serie D nella stagione sportiva 2013/2014. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 25 luglio 2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) da erogarsi in dieci rate di euro 750 ciascuna con scadenze dal mese di agosto 2013 al mese di maggio 2014. L'allenatore fa presente altresì di essere stato esonerato dal proprio incarico, con comunicazione scritta del 17 dicembre 2013. Con il reclamo in esame, il signor Silvio Pellegrini, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Sulmona Calcio 1921 di corrispondergli l'importo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre le rate "maturande fino alla data di decisione" non avendo ricevuto nulla di quanto pattuito, oltre agli interessi di mora ed alla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 21 marzo 2014, ricevuta dalla A.S.D. Sulmona Calcio 1921 il 10 aprile successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta del 21 maggio 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 26 maggio successivo ha comunicato che non era stato depositato alcun accordo economico presso di loro. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Sulmona Calcio 1921 nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento considerato che al momento della presentazione del ricorso non erano ancora scadute le ultime quattro rate di quanto pattuito e PQM Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Sulmona Calcio 1921 di corrispondere all'allenatore signor Silvio Pellegrini la complessiva somma di € 4.525,00 (quattromilacinquecentoventicinque/00) relativa quanto ad e 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) a quanto dovutogli per le prime sei rate pattuite per la stagione sportiva 2013/2014 ed IS 25,00 (venticinque/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legate, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Per le ulteriori rate di febbraio, marzo, aprile e maggio 2014, qualora non pagate il signor Silvio Pellegrini potrà proporre un nuovo ricorso nei termini temporali stabiliti dalle norme. Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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